Sentenza breve 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 04/12/2025, n. 21853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21853 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13462 del 2025, proposto da LO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Civile I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
- dell’Avviso di selezione indetto dalla Direzione generale per il Personale Civile del MINISTERO della DIFESA con Decreto n. 0057392 del 01.09.2025 pubblicato sul sito istituzionale in pari data, avente ad oggetto la procedura di progressione tra le Aree per il passaggio di complessive n. 120 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti del ruolo del Ministero della Difesa all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo;
- di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, ancorché non conosciuto nei suoi estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LU AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, premesso che presta servizio nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 21/10/2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo, ha impugnato il decreto n. 0057392 del 01/09/2025 con cui il sopra citato Ministero ha indetto una procedura di progressione verticale per il passaggio di complessive n. 120 unità dall’area degli assistenti del ruolo del personale civile a quella dei funzionari del medesimo ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il ricorrente ha rappresentato di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in data 15/09/2025, essendo in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando; tuttavia, secondo la tesi attorea, un superamento del concorso sarebbe di fatto impossibile in ragione delle clausole della lex specialis che attribuiscono un eccessivo peso specifico all’anzianità di servizio, essendo invece previsti pochi punti per i titoli di studio e le competenze professionali possedute. Nello specifico, il ricorrente censura i criteri di valutazione disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del bando di concorso, ai sensi dei quali il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato, complessivamente pari a 100, è ripartito in 45 punti per l’esperienza maturata (ovverosia per l’anzianità di servizio), 25 punti per i titoli di studio e 30 punti per le competenze professionali; è stata, pertanto, dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, D.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 17, comma 1, e 18, comma 7, del CCNL funzioni centrali 2019-2021 richiamato nel bando di concorso, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Invero, la scelta dell’Amministrazione di attribuire un punteggio maggiore per la sola anzianità di servizio si porrebbe in contrasto con le norme di legge e contrattuali richiamate che, al contrario, prevedono che la progressione verticale tra aree debba avvenire in funzione delle capacità culturali e professionali, dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito; che tale modalità di attribuzione dei punteggi si risolva in un superamento del concorso da parte dei candidati con una anzianità di servizio più elevata sarebbe infine dimostrato dal fatto che nella graduatoria relativa alle progressioni verticali per l’anno 2024 – svoltesi in applicazione dei medesimi criteri censurati con il presente ricorso - i candidati con maggiore anzianità hanno ottenuto i punteggi più elevati.
Parte ricorrente ha presentato altresì istanza cautelare, chiedendo la sospensione della procedura selettiva in contestazione nelle more della definizione del giudizio.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
3. Si è costituito in giudizio altresì il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale però ha successivamente chiesto di voler revocare la sua costituzione in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 26/11/2025 è stato dato avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per inattualità della lesione dell'interesse e, all'esito della discussione, è stato dato altresì avviso della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Il giudizio – come da avviso dato in udienza – può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione della istanza cautelare, sussistendone tutti i presupposti.
6. In via preliminare, bisogna prendere atto del fatto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto di voler revocare la sua costituzione in giudizio, la quale è presumibilmente è avvenuta per un mero errore materiale, dal momento che parte ricorrente aveva evocato in giudizio unicamente il Ministero della Difesa; conseguentemente, il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
7. Ciò premesso, il Collegio osserva che il ricorso ha ad oggetto la procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa con decreto n. 0057392 del 01/09/2025 per il passaggio di complessive n. 120 unità dall’area degli assistenti del ruolo del personale civile a quella dei funzionari del medesimo ruolo e nello specifico gli articoli della lex specialis che disciplinano le modalità di attribuzione dei punteggi.
Ebbene, ad avviso del Collegio, le clausole impugnate non sono idonee ad arrecare una lesione diretta ed immediata all'interesse del ricorrente, lesione che si potrebbe concretizzare solo con eventuali successivi provvedimenti all'esito della procedura selettiva che, tuttavia ancora non sono stati adottati, avendo ancora il ricorrente la possibilità di risultare vittorioso. Le clausole del bando contestate, infatti, attraverso le quali l’Amministrazione ha deciso di attribuire un punteggio maggiore per l’esperienza maturata anziché per i titoli di studio e le competenze professionali dei candidati, non riguardano, com’è pacifico tra le parti, un requisito di ammissione alla procedura, bensì solamente i criteri di valutazione.
Non viene pertanto in rilievo alcuna specifica clausola immediatamente escludente nei confronti del ricorrente, il che induce ad escludere che egli possa vantare un interesse alla sua immediata impugnazione.
Al riguardo, merita di essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, secondo cui l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto all’ipotesi di contestazione di clausole escludenti, ovverosia di clausole riguardanti i requisiti di ammissione che siano ex se ostative alla partecipazione dell'interessato (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11.10.2016, n. 4180; sez. III, 7.3.2016, n. 921). Al di fuori di tali ipotesi, opera invece la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che ne costituiscono concreta applicazione, dal momento che a questi ultimi deve ascriversi l'individuazione del soggetto leso dal provvedimento e, di conseguenza, l'attualità e la concretezza della lesione arrecata alla situazione giuridica dell'interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non può dirsi ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non può avere ancora consapevolezza circa il "se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà, o meno, in un esito negativo per la sua partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che soltanto da tale esito può derivare" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29.1.2003, n. 1).
Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, deve affermarsi che, nel caso in esame, il pregiudizio, da cui potrebbe derivare l'eventuale interesse a ricorrere, potrebbe sorgere solamente con un eventuale atto applicativo sfavorevole che, tuttavia, nel caso di specie non è stato ancora adottato.
In definitiva, applicando i menzionati principi all'odierna fattispecie, si deve ritenere che le clausole di cui si discute non hanno carattere immediatamente escludente, poiché sono destinate a trovare concreta applicazione soltanto a seguito dell’attribuzione da parte dell’Amministrazione ai singoli candidati dei punteggi in base ai quali sarà poi formata la graduatoria di merito.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
9. Quanto alle spese di lite, stante la definizione in rito del giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d'interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
LU AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AM | OV NN |
IL SEGRETARIO