Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 483
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento atto impugnato in autotutela

    A seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente che lo ha emesso, questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se pende giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale del resistente

    Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso, opera il principio della soccombenza virtuale, pertanto va disposta la condanna alle spese in favore della ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dei presupposti

    Le richieste di risarcimento non possono trovare accoglimento, difettando la prova dei relativi presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 483
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 483
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo