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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17012/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Agisce In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti 21 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
E_ SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21.11.2025 , l'avv. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, comunicazione n° 2025/71817 del 18/09/2025 del Comune di Guidonia
Montecelio, notificato in data 24/09/2025 relativo ad atto esecutivo n. 12698 notificato in data
23/03/2024 ,per Tari dovuta per gli anni dal 2018 al 2021 .
PI ,infatti, di non aver ricevuto alcuna precedente notifica prima dell'atto impugnato e ,peraltro, non era proprietaria dell'immobile ,oggetto del tributo.
Si costituiva E_ SR , Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso TARI nel Comune di Guidonia Montecelio , in persona del legale rappresentante p.t. la quale dava atto di aver provveduto,in data 07.01.2026, ad emettere provvedimento di sgravio del sollecito impugnato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla pubblica del 12.01.2026 , la ricorrente dava atto dell'avvenuto annullamento , insisteva ,tuttavia, insistendo per il rimborso delle spese a cui si opponeva il resistente .
Le parti chiedevano emettersi decisione ai sensi dell'art. 47 ter D.Lgs 546/92 .
La Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
A seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se pende giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in virtù del principio di soccombenza virtuale il quale trova applicazione anche per l'ipotesi di estinzione del giudizio .
Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo,ma come nella specie, segue alla proposizione del ricorso , non va disposta la compensazione delle spese.
In tal caso opera, infatti, il principio della soccombenza virtuale ,formulato in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005 secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Nella fattispecie, la non debenza del tributo è emersa “dalle evidenze in relazione all'unità immobiliare sita in Guidonia, Via Indirizzo_1 identificata in Catasto alla Sez. MAR Dati catastali_1
“ (cfr la costituzione del concessionario ) .
Non possono trovare accoglimento ,invece,le ulteriori richieste di risarcimento avanzate dalla ricorrente , difettando la prova dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere,
Condanna parte resistente al pagamento,in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 400,00 per compensi,€ 91,00 per spese vive documentate;
rimborso cut versato ed accessori di legge, se dovuti
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17012/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Agisce In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti 21 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
E_ SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21.11.2025 , l'avv. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, comunicazione n° 2025/71817 del 18/09/2025 del Comune di Guidonia
Montecelio, notificato in data 24/09/2025 relativo ad atto esecutivo n. 12698 notificato in data
23/03/2024 ,per Tari dovuta per gli anni dal 2018 al 2021 .
PI ,infatti, di non aver ricevuto alcuna precedente notifica prima dell'atto impugnato e ,peraltro, non era proprietaria dell'immobile ,oggetto del tributo.
Si costituiva E_ SR , Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso TARI nel Comune di Guidonia Montecelio , in persona del legale rappresentante p.t. la quale dava atto di aver provveduto,in data 07.01.2026, ad emettere provvedimento di sgravio del sollecito impugnato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla pubblica del 12.01.2026 , la ricorrente dava atto dell'avvenuto annullamento , insisteva ,tuttavia, insistendo per il rimborso delle spese a cui si opponeva il resistente .
Le parti chiedevano emettersi decisione ai sensi dell'art. 47 ter D.Lgs 546/92 .
La Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
A seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se pende giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in virtù del principio di soccombenza virtuale il quale trova applicazione anche per l'ipotesi di estinzione del giudizio .
Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo,ma come nella specie, segue alla proposizione del ricorso , non va disposta la compensazione delle spese.
In tal caso opera, infatti, il principio della soccombenza virtuale ,formulato in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005 secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Nella fattispecie, la non debenza del tributo è emersa “dalle evidenze in relazione all'unità immobiliare sita in Guidonia, Via Indirizzo_1 identificata in Catasto alla Sez. MAR Dati catastali_1
“ (cfr la costituzione del concessionario ) .
Non possono trovare accoglimento ,invece,le ulteriori richieste di risarcimento avanzate dalla ricorrente , difettando la prova dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere,
Condanna parte resistente al pagamento,in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 400,00 per compensi,€ 91,00 per spese vive documentate;
rimborso cut versato ed accessori di legge, se dovuti