Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola e Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data-OMISSIS-dal Comandante del Comando Provinciale di -OMISSIS- – Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, notificato il successivo 20 gennaio 2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto in data 22-27 ottobre 2021;
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato in data -OMISSIS-, notificato in data 27 settembre 2021, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna” di giorni sette;
degli atti tutti antecedenti (in particolare, la nota prot. n. -OMISSIS- adottata in data 25 giugno 2021, con la quale sono stati contestati gli addebiti disciplinari ed è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 8 della legge n. 241/1990), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni eventuale, consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio, si impugnava la nota prot . n. -OMISSIS---OMISSIS-, con la quale era stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare della “ consegna ” di giorni sette, nonché la precedente nota prot. n. -OMISSIS-, mediante la quale era stata irrogata al ricorrente la ridetta sanzione disciplinare, in particolare deducendo:
- Violazione di legge in relazione agli artt. 1358, 1361, 1370 e 1398 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; sviamento, stante la difformità tra i fatti inizialmente contestati (condotte negligenti asseritamente poste in essere dal ricorrente in “occasione” della ricezione di una denunzia di fatti particolarmente gravi ad opra di due donne, “ consistenti nel non avere indossato l’uniforme, ma abiti non decorosi (jeans e T-shirt), di avere lasciato la querelante nel corridoio, di avere ascoltato la denunziante in abiti civili, accompagnato da un cane di piccole dimensioni ”) e quelli posti a fondamento della sanzionato (“ non avere assunto la direzione delle attività di P.G., lasciando la piena valutazione dei fatti, riconducibili ad una casistica di c.d. “codice rosso” all’iniziativa del militare di caserma ”); in ogni caso, insussistenti sarebbe l’illecito ascritto atteso che il comandante di una stazione dell’Arma, qualitas rivestita in allora dal ricorrente, avrebbe sì il compito di attendere alle attività di polizia giudiziaria, epperò non colà ricomprendendovi anche la materiale ricezione di denunzie/querele, ben espletabile da altri militari sottoposti;
- Violazione di legge in relazione agli artt. 861, 865, 867, 923 e 1355 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed al principio di proporzionalità e gradualità della sanzione rispetto all’illecito; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento, atteso l’illegittimo esercizio della discrezionalità nella irrogazione della sanzione, non proporzionata alla effettiva natura delle condotte ascritte, tenuto conto anche delle circostanze attenuanti all’uopo invocabili;
- Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, avendo il provvedimento sanzionatorio in sostanza acriticamente recepito la versione dei fatti rappresentata dalla responsabile di un locale centro antiviolenza di genere (che accompagnava la signora denunziante); di qui anche la carenza di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale alla gravata determinazione sanzionatoria.
1.1. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso è fondato, positivo scrutinio dovendo riservarsi al primo e terzo mezzo, con valenza assorbente della seconda doglianza.
2.1. E, invero, nell’atto di contestazione degli addebiti -che vale ad inverare l’officioso avvio del procedimento disciplinare de quo agitur - i fatti ascritti al ricorrente si compendiano nel contegno serbato, nella qualitas di comandante di una stazione dei Carabinieri, in occasione della ricezione di una denunzia, per episodi di violenza domestica di cd. “codice rosso”, operata dalla vittima, accompagnata dalla responsabile di una associazione attiva nel campo della lotta alla violenza di genere.
2.1.1. In particolare, la contestazione afferiva:
- ai fatti rappresentati dalla responsabile di un locale centro antiviolenza, che aveva lamentato il “ comportamento tenuto da militari della Stazione (…) nei confronti di una donna da lei stessa accompagnata per sporgere denuncia per maltrattamento contro familiari ”;
- al fatto che tale responsabile del centro antiviolenza avrebbe ella stessa dovuto segnalare “ ai militari di non mettere l’indirizzo di effettivo domicilio della vittima ”;
- alla circostanza che “ alla vittima, sempre mantenuta nel corridoio di ingresso (…) veniva detto, in prima battuta, che senza referto medico non si poteva prendere la denuncia ”;
- al fatto che “ la denunciante veniva ascoltata dapprima dal militare di servizio alla caserma (…) e solo successivamente, sempre nel corridoio di accesso al di là del vetro di separazione ” dal ricorrente, “ che vestiva in abito civile una canottiera accompagnato da un cane di piccole dimensioni ”.
2.1.2. Il provvedimento sanzionatorio, per converso, si fonda principaliter -pur rammentando l’ingresso in caserma del ricorrente con “ abbigliamento non consono ”- sulla condotta omissiva del ricorrente, che aveva invero mancato di “ assumere la direzione delle attività lasciando la denunciante lungo il corridoio di ingresso a disposizione di un agente di p.g. – militare di servizio alla caserma – suscitando aspre critiche da parte della responsabile di noto centro antiviolenza locale che accompagnava la vittima ”.
2.1.3. Talché -siccome è dato evincere anche dal tenore del successivo provvedimento, di reiezione del ricorso gerarchico, pure quivi gravato- l’ ubi consistam della voluntas sanzionatoria della Amministrazione risiede nella lesione dell’immagine e del prestigio dell’Arma, riveniente dalla mancata, tempestiva, assunzione da parte del ricorrente della direzione delle attività di p.g., come da disposto degli artt. 47 e 143 del regolamento generale dell’Arma, con riferimento ai doveri del comandante di stazione, lasciando indi la prima valutazione di fatti - benché riconducibili ad una casistica di cd. ‘codice rosso’- all’iniziativa del militare di servizio alla caserma.
2.1.4. Orbene, siccome emerge da una piana lettura degli atti -in parte sopra riportati- è tale nucleo fattuale, fondante sostanzialmente il giudizio di disvalore riconnesso alla speculare e consequenziale lesione all’immagine dell’Istituzione, ad essere stato pretermesso nel primigenio atto di contestazione degli addebiti che, come è noto:
- segna l’officioso avvio del procedimento punitivo;
- delimita ex ante , ed insuperabilmente, la cornice fattuale “ascritta” al militare, al fine di consentirgli, tota re perspecta ac plena causae cognitio , di “dire e contraddire” su di un piede di parità con la Amministrazione, colorando e vivificando in tal guisa il contraddittorio procedimentale;
- non può tollerare, pertanto -pena la lesione delle indefettibili prerogative defensionali spettanti al soggetto passivo dell’ actio disciplinare- che tale cornice fattuale, foggiata ab initio , possa essere arricchita ovvero sostituita da “fatti nuovi” in sede di irrogazione del finale provvedimento sanzionatorio.
2.1.5. Trattasi di fatto (mancata assunzione in prima persona della direzione della attività di p.g., sin dalla ricezione della denunzia) che:
- non costituisce oggetto di espressa contestazione iniziale;
- non è entrato, indi, a far parte del procedimento sanzionatorio;
- è, pertanto, estraneo al “fuoco” decisorio e sanzionatorio, anche in ossequio al fondamentale principio –preordinato alla tutela delle indefettibili guarentigie difensive del soggetto passivo e del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio- della necessaria corrispondenza tra quanto contestato e quanto sanzionato; principio generale, immanente a qualsivoglia procedimento punitivo e sanzionatorio, espressamente reiterato nello stesso art. 1370 del d.lgs. 66/10.
2.2. E tanto basta alla caducazione del gravato provvedimento, in ogni caso meritevoli di considerazione appalesandosi anche le considerazioni espresse con il terzo mezzo, circa il “merito” dei fatti sanzionati.
2.2.1. Sul punto:
- è ben vero, infatti, che l’art. 143 del regolamento generale dell’Arma -posto a fondamento della sanzione- statuisce che “ la responsabilità del servizio di polizia giudiziaria incombe soprattutto sui comandanti di stazione, che perciò compiono personalmente tutte le operazioni più importanti …”;
- epperò, tale funzione di “direzione”, che implica il diretto e personale compimento delle operazioni più importanti da parte del comandante, ben può consentire di lasciare ad altri militari il compito di “inizialmente” ricevere denunzie/querele -massimamente, nel caso che ne occupa, ove nel momento in cui le donne si sono presentate in caserma il ricorrente non aveva ancora iniziato il suo servizio- tempestivamente, poscia (come accaduto nel caso che ne occupa, a distanza di pochi minuti) acquisendone contezza e “dominio”.
2.2.2. Talché:
- i fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare -dai quali pur si può desumere un contegno “poco opportuno” da parte del militare- non assumono un grado di concreto ed effettivo disvalore tale da giustificare un provvedimento disciplinare della specie di quello che ne occupa;
- il contegno del ricorrente, invero -seppure, come detto, in certo modo di “dubbio gusto”, per ciò che attiene principalmente all’abbigliamento utilizzato- si è inverato: i) nel fare ingresso in caserma, allorquando non era ancora iniziato il suo turno di servizio, in abiti civili e accompagnato da un cane di piccola taglia; ii) di avere ivi scorto due donne, intente a sporgere denunzia per episodi avvenuti in “contesto domestico”; iii) di essersi allontanato, essendo il militare di servizio in grado di provvedere alla materiale ricezione della denunzia ed essendo presente in caserma (in servizio) altro maresciallo, per poi fare rientro in caserma dopo pochi minuti, in quel momento assumendo visione degli atti e della direzione delle attività;
- da tale complessiva condotta non emerge una voluntas colpevole in capo all’attuale ricorrente, sub specie doli ovvero di colpa, volta a ledere l’Autorità ed il prestigio degli appartenenti all’Arma né, all’istesso modo, idonea a ad arrecare serio nocumento all’immagine e al prestigio dell’Istituzione di appartenenza (siccome, per converso, dato leggere nell’atto impugnato);
- negli stessi atti sanzionatori è accertato che il ricorrente non aveva ancora preso servizio, allorquando faceva ingresso (e ritornava) in caserma; talché l’avere mantenuto ancora gli abiti civili fino a pochi minuti prima dell’inizio del servizio -pur essendo consapevole della presenza delle due donne denunzianti in caserma- è condotta per certo inopportuna, epperò priva di un effettivo grado di disvalore che solo può, in limine , giustificare la adozione del provvedimento che ne occupa;
- si verte in tema di un contegno “non opportuno”, la cui effettiva significanza, nondimeno, ben avrebbe potuto e dovuto essere “chiarita” ovvero “giustificata” nella immediatezza dei fatti, sol che la responsabile del centro antiviolenza avesse manifestato dapprincipio peculiari esigenze di assistenza, concedendo al ricorrente la possibilità di tempestivamente soddisfarle;
- in altre parole, emerge dal complessivo compendio istruttorio che avrebbe potuto elidersi ovvero temperarsi la spiacevole situazione venutasi a creare -in guisa affatto collaborativa e dialogica, anche in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione- trattandosi, in definitiva, di una “questione” suscettibile di immediato chiarimento, senza strascichi; e ciò in quanto, al lume di quanto sopra esposto, ex se inidonea ad arrecare quel “ serio nocumento all’immagine e al prestigio della istituzione di appartenenza ” che solo avrebbe potuto giustificare, al fine, l’avvio di un procedimento disciplinare e la irrogazione della sanzione che ne occupa;
- né tampoco tali elementi e circostanze (di per sé, come detto, “neutre” e, anzi, indicative di una assoluta “levità” della condotta posta in essere dal ricorrente, in quanto reputata suscettibile di essere immediatamente “chiarita” in loco , senza conseguenze) sono corroborati da altri riscontri fattuali, ovvero da un principio di prova “altro”, deponenti per una effettiva riprovevolezza dell’ agere del ricorrente, per certo (siccome sopra più volte rimarcato) “inopportuno”, epperò non tale da essere sussumibile nei paradigmi di illecito disciplinare ex lege foggiati;
- anche la “unicità” dell’episodio vale a persuadere della sua “irrilevanza”, pure ai fini disciplinari, stante la inesistenza, ovvero in ogni caso la insufficienza, di concreti elementi atti a fornire anche solo un principio di prova circa l’effettiva adozione da parte del ricorrente di condotte astrattamente idonee a violare i doveri informanti il proprio status di appartenente all’Arma; ciò che, come detto, ben avrebbe potuto, e dovuto, essere oggetto di un immediato “disvelamento”.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:
GU RE Di PO, Presidente
CO AM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | GU RE Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.