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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI OM, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7595 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Enna, per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 7595 del 29 aprile 2025 notificato in data 14 maggio
2025.
Con l'interposto atto di impugnativa, il ricorrente lamenta: a) violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - insussistenza dei presupposti - carenza di motivazione - difetto di istruttoria;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori;
c) violazione dell'art. 53 della Cost.; d) inesistenza della edificabilità dei suoli;
e) violazione dell'art.7 dello statuto del contribuente, per omessa allegazione della relazione di stima all'atto impugnato, con la conseguente nullità per carenza di motivazione per relationem – errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione;
f) illegittimità delle sanzioni e delle cifre per interessi.
Il Comune di Enna si è ritualmente costituito per contestare i motivi di ricorso in quanto infondati in diritto e per rivendicare la correttezza del proprio operato anche alla luce del provvedimento in autotutela adottato a favore del ricorrente, pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese a carico del soccombente.
All'odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo al primo motivo, con cui si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in virtù di un provvedimento che approva le aliquote provenienti da organo privo di attribuzioni in materia, ossia la Giunta comunale piuttosto che il sindaco pro-tempore, occorre osservare in linea con quanto già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex plurimis sent. n. 184 del 4 marzo 2025) come dalla motivazione dell'atto impugnato emerga non l'approvazione di aliquote, bensì la determinazione dei valori di stima delle aree fabbricabili, secondo le competenze espressamente riconosciute alla Giunta dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 31 luglio 2020, che all'art. 8, comma 3, prevede che “La Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.” Pertanto, non può ritenersi violato, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, l'art.13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato della l.r. n. 26 del 1993, art. 41, che assegna al sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non sono demandati ad un organo specifico, poiché, come sopra evidenziato, è proprio la legge istitutiva dell'IMU e il regolamento comunale attuativo a conferire alla Giunta tale potere. Vero è che in Sicilia, Regione a Statuto speciale, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di enti locali non avendo la Regione Sicilia recepito il TUEL, continua ad applicarsi la legge n.142/1990, recepita con l.r. n.48/1991, per cui in via generale l'organo di competenza residuale non è la Giunta bensì il sindaco ex art.13 l.r. n.7 del 1992, ma non è men vero che nel caso in esame non si rientra in una ipotesi di competenza residuale, stante la specifica attribuzione di competenze all'interno della legge e del regolamento. La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce, infatti, che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili. Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta comunale n. 199 del 18/09/2024 e n° 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente “Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024" valutati nella relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'annualità in contestazione, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica. Ciò detto, anche il secondo motivo del ricorso va disatteso, in quanto l'approvazione delle tabelle di riferimento non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 d.lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica. Sul punto si è espressa la Corte di cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni iuris tantum, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018- 5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.” Relativamente al difetto motivazione per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva, oltre a quanto in precedenza evidenziato, che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato all'atto – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della l. 27 luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
L'avviso impugnato assolve, come si diceva, a tale obbligo indicando gli estremi della delibera e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte. D'altro canto, la puntuale e precisa difesa del ricorrente presuppone una compiuta conoscenza dell'atto impugnato nella sua interezza e dimostra che, in alcun modo, la mancata allegazione ha privato o compromesso il diritto ad una idonea difesa, essendo quest'ultimo il fine ultimo tutelato dall'invocato Statuto del contribuente. In ordine alla eccezione di errata quantificazione del valore del bene, in primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con provvedimento n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile in quanto inserita nella zona di espansione del piano regolatore generale del Comune. La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo, come già esplicitato sopra, una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il
Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti. Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda una perizia di stima redatta e sottoscritta in data
23 giugno 2025 dallo Studio architettura Di Venti, con la quale il valore venale del bene risulta determinato in euro 199.296,00 sulla base di un sistema estimativo che prende in considerazione un valore di costruzione della zona di €1.000,00 mq. ma di cui però non viene indicata la fonte di riferimento, così come non risulta sufficientemente motivato e dettagliato il dato di detto valore espresso in 14 punti percentuali, ciò tanto più ove si consideri, per un verso, che non risulta alcuna indicazione a un congruo numero di contratti di vendita riguardanti immobili similari che possano costituire parametri certi per la valutazione del bene e da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato - valore del bene che, a questa guisa, non può nemmeno ritenersi dimostrato dal corrispettivo di compravendita dell'area che emerge dall'atto notarile del 28 luglio 2025 allegato dal ricorrente, essendo sin troppo evidente che trattasi di una determinazione di valore frutto della libera negoziazione tra parti private, non senz'anche considerare la differenza notevole che separa tale corrispettivo, convenuto in euro 10.000,00
a corpo e non a misura, rispetto al valore determinato dalla perizia estimativa di parte sopra indicata, euro
27.901,44 - per altro verso che tale relazione di stima non appare supportata da alcun verbale di asseverazione sottoscritto in forma pubblica.
D'altra parte, il Comune di Enna, con provvedimento oggetto di impugnativa, aveva già recepito in parte le argomentazioni proposte dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, riducendo il valore di riferimento al metro quadrato precedentemente previsto in euro 27,67, valore che però questo Giudice ritiene di dover ulteriormente correggere sulla base di quanto conosciuto per acquisizioni processuali afferenti ad altri procedimenti, sino a fissarlo in euro 20,75, importo quest'ultimo sulla base del quale dovrà pertanto essere ricalcolato il debito gravante sul ricorrente.
Per quanto riguarda le sanzioni, questo Giudice ritiene che esse non siano applicabili poiché si può individuare nel caso di specie quella situazione prevista dall' art. 53 d.lgs. 175/2024 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva nella inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che
è requisito di imputabilità che è alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3,5,e 6 del d.lgs. n.472/1997. Anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta
è determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era stato compiutamente determinato.
In definitiva, la complessità delle questioni trattate e il parziale accoglimento da parte del Comune dei rilievi posti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Enna il 16 gennaio 2026.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI OM, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7595 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Enna, per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 7595 del 29 aprile 2025 notificato in data 14 maggio
2025.
Con l'interposto atto di impugnativa, il ricorrente lamenta: a) violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - insussistenza dei presupposti - carenza di motivazione - difetto di istruttoria;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori;
c) violazione dell'art. 53 della Cost.; d) inesistenza della edificabilità dei suoli;
e) violazione dell'art.7 dello statuto del contribuente, per omessa allegazione della relazione di stima all'atto impugnato, con la conseguente nullità per carenza di motivazione per relationem – errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione;
f) illegittimità delle sanzioni e delle cifre per interessi.
Il Comune di Enna si è ritualmente costituito per contestare i motivi di ricorso in quanto infondati in diritto e per rivendicare la correttezza del proprio operato anche alla luce del provvedimento in autotutela adottato a favore del ricorrente, pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese a carico del soccombente.
All'odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo al primo motivo, con cui si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in virtù di un provvedimento che approva le aliquote provenienti da organo privo di attribuzioni in materia, ossia la Giunta comunale piuttosto che il sindaco pro-tempore, occorre osservare in linea con quanto già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex plurimis sent. n. 184 del 4 marzo 2025) come dalla motivazione dell'atto impugnato emerga non l'approvazione di aliquote, bensì la determinazione dei valori di stima delle aree fabbricabili, secondo le competenze espressamente riconosciute alla Giunta dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 31 luglio 2020, che all'art. 8, comma 3, prevede che “La Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.” Pertanto, non può ritenersi violato, in quanto non applicabile alla fattispecie in esame, l'art.13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato della l.r. n. 26 del 1993, art. 41, che assegna al sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non sono demandati ad un organo specifico, poiché, come sopra evidenziato, è proprio la legge istitutiva dell'IMU e il regolamento comunale attuativo a conferire alla Giunta tale potere. Vero è che in Sicilia, Regione a Statuto speciale, cui è riservata in via esclusiva la competenza in materia di enti locali non avendo la Regione Sicilia recepito il TUEL, continua ad applicarsi la legge n.142/1990, recepita con l.r. n.48/1991, per cui in via generale l'organo di competenza residuale non è la Giunta bensì il sindaco ex art.13 l.r. n.7 del 1992, ma non è men vero che nel caso in esame non si rientra in una ipotesi di competenza residuale, stante la specifica attribuzione di competenze all'interno della legge e del regolamento. La legge 504/1992 all'art. 5 comma 5 stabilisce, infatti, che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, demandando al Consiglio comunale di determinare l'aliquota. Quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri regolamentari legittimamente ha assegnato alla Giunta la facoltà di determinare tali valori venali, in modo da dare dei criteri e parametri omogenei e trasparenti ai valori alle aree fabbricabili. Tale facoltà è stata legittimamente esercitata con la delibera di Giunta comunale n. 199 del 18/09/2024 e n° 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente “Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024" valutati nella relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'annualità in contestazione, unitamente alle tabelle accluse, allegati alla delibera (allegato sub A e sub B) che formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto che tali valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi competente nella fase di verifica. Ciò detto, anche il secondo motivo del ricorso va disatteso, in quanto l'approvazione delle tabelle di riferimento non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 d.lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica. Sul punto si è espressa la Corte di cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni iuris tantum, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018- 5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.” Relativamente al difetto motivazione per mancata allegazione degli atti indicati, si rileva, oltre a quanto in precedenza evidenziato, che è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione può essere assolta per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificatamente indicati gli estremi affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato all'atto – secondo un'interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della l. 27 luglio n.212 – sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
L'avviso impugnato assolve, come si diceva, a tale obbligo indicando gli estremi della delibera e dei relativi allegati, che essendo atti pubblicati dall'Amministrazione, devono ritenersi conosciuti o facilmente conoscibili dalla parte. D'altro canto, la puntuale e precisa difesa del ricorrente presuppone una compiuta conoscenza dell'atto impugnato nella sua interezza e dimostra che, in alcun modo, la mancata allegazione ha privato o compromesso il diritto ad una idonea difesa, essendo quest'ultimo il fine ultimo tutelato dall'invocato Statuto del contribuente. In ordine alla eccezione di errata quantificazione del valore del bene, in primo luogo si evidenzia che non vi è contestazione sul fatto che, nel periodo in esame, in base al PRG vigente, adottato con provvedimento n.108/2017, l'area possa qualificarsi come fabbricabile in quanto inserita nella zona di espansione del piano regolatore generale del Comune. La relazione di stima inserita nella delibera che approva i valori di riferimento non ha valore vincolante, costituendo, come già esplicitato sopra, una presunzione di valore che ammette la prova contraria da parte del soggetto passivo, che ben può contestarne l'attendibilità e applicabilità al caso in questione, sicché il
Giudice può fondare il suo convincimento da tutti i dati e le osservazioni prospettati dalle parti. Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda una perizia di stima redatta e sottoscritta in data
23 giugno 2025 dallo Studio architettura Di Venti, con la quale il valore venale del bene risulta determinato in euro 199.296,00 sulla base di un sistema estimativo che prende in considerazione un valore di costruzione della zona di €1.000,00 mq. ma di cui però non viene indicata la fonte di riferimento, così come non risulta sufficientemente motivato e dettagliato il dato di detto valore espresso in 14 punti percentuali, ciò tanto più ove si consideri, per un verso, che non risulta alcuna indicazione a un congruo numero di contratti di vendita riguardanti immobili similari che possano costituire parametri certi per la valutazione del bene e da cui si sarebbe potuto trarre in modo più attendibile il valore di mercato - valore del bene che, a questa guisa, non può nemmeno ritenersi dimostrato dal corrispettivo di compravendita dell'area che emerge dall'atto notarile del 28 luglio 2025 allegato dal ricorrente, essendo sin troppo evidente che trattasi di una determinazione di valore frutto della libera negoziazione tra parti private, non senz'anche considerare la differenza notevole che separa tale corrispettivo, convenuto in euro 10.000,00
a corpo e non a misura, rispetto al valore determinato dalla perizia estimativa di parte sopra indicata, euro
27.901,44 - per altro verso che tale relazione di stima non appare supportata da alcun verbale di asseverazione sottoscritto in forma pubblica.
D'altra parte, il Comune di Enna, con provvedimento oggetto di impugnativa, aveva già recepito in parte le argomentazioni proposte dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, riducendo il valore di riferimento al metro quadrato precedentemente previsto in euro 27,67, valore che però questo Giudice ritiene di dover ulteriormente correggere sulla base di quanto conosciuto per acquisizioni processuali afferenti ad altri procedimenti, sino a fissarlo in euro 20,75, importo quest'ultimo sulla base del quale dovrà pertanto essere ricalcolato il debito gravante sul ricorrente.
Per quanto riguarda le sanzioni, questo Giudice ritiene che esse non siano applicabili poiché si può individuare nel caso di specie quella situazione prevista dall' art. 53 d.lgs. 175/2024 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo IMU anno 2019 è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva nella inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che
è requisito di imputabilità che è alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt. 3,5,e 6 del d.lgs. n.472/1997. Anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta
è determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era stato compiutamente determinato.
In definitiva, la complessità delle questioni trattate e il parziale accoglimento da parte del Comune dei rilievi posti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Enna il 16 gennaio 2026.