Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00436/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2026, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane – IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Francesco Manzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Livorno, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’atto prot. n. 175527 del 31.12.2025, con cui il Comune di Livorno ha diffidato IT S.p.A. a non proseguire gli interventi e ordinato il ripristino “ delle parti poste in essere sino e nelle more della realizzazione della condizione ” indicata nella determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025;
- della determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025, nella parte in cui il Comune di Livorno ha sottoposto l’autorizzazione all’installazione della stazione radio base alla condizione indicata nel parere del Settore transizione tecnologica e smart city del 20.11.2025;
- del parere favorevole del Settore transizione tecnologica e smart city del Comune di Livorno del 20.11.2025, nella parte in cui il rilascio del parere favorevole all’installazione della stazione radio base viene condizionato all’approvazione « da parte del Comune di Livorno della nuova mappa delle localizzazioni 2026 nell’ambito del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione redatto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 49/2011, artt.8 e 9 »;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto del 9.02.2026, con il quale la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. DE De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata la sussistenza delle condizioni dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – IT si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento dell’atto del Comune di Livorno del 31.12.2025, con il quale è stata diffidata a non proseguire gli interventi per la realizzazione di una nuova struttura di telecomunicazioni in via Giacomelli e a ripristinare le parti poste in essere fino al recepimento del piano di sviluppo delle reti presentato da IT il 20.10.2025, come da clausola condizionante dell’efficacia apposta alla determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025.
Con lo stesso ricorso IT ha impugnato anche la determinazione dirigenziale n. 9366 del 20.11.2025, nella parte in cui l’autorizzazione all’installazione della SRB è stata subordinata alla condizione all’approvazione, da parte del Comune, della nuova mappa delle localizzazioni 2026 nell’ambito del Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, come da parere del Settore transizione tecnologica e smart city del 20.11.2025, e lo stesso parere del 20.11.2025.
2. – Il Comune di Livorno non si è costituito in giudizio.
3. – Con atto depositato il 9.02.2026, IT ha rappresentato che, con parere del 29.01.2026, il Settore transizione tecnologica e smart city ha ritenuto che sussistano le motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete di cui all’art. 10, co. 4, della legge regionale n. 49/2011 e che, con determinazione n. 695 del 30.01.2026, il Comune di Livorno ha dato atto « del venir meno della condizione sospensiva cui era sottoposta la efficacia della Determinazione n. 9366 del 20/11/2025 » e ha disposto che « il connesso Titolo con essa rilasciato è efficace ad ogni effetto e che deve darsi per archiviata ed annullata la propria intimazione al divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere sino e nelle more della realizzazione e integrazione della clausola e connessa condizione apposta, in termini di efficacia, alla Determinazione Dirigenziale n. 9366 del 20/11/2025 ».
La società ricorrente ha dunque chiesto che si dia atto della cessazione della materia del contendere.
4. – Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, come da verbale, il collegio ha dato atto della possibilità della definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
5. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
6. – Alla luce della formulazione della richiesta di IT, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DE De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De RA | IA La UA |
IL SEGRETARIO