Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14790/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14790 del 2022, proposto da
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa RI Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasanello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione n. 25 del 26 settembre 2022, con cui il Comune di Vasanello ha deliberato l’istituzione del sub ambito territoriale ottimale denominato “AMBITO TERRITORIALE IM AS 1”, in riferimento all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, denominato “Lazio Nord-Viterbo”, individuato con l.r. n. 6/1996, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis , lett. b) del d.lgs. n. 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vasanello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa UE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 25 del 26 settembre 2022, il Comune di Vasanello ha deliberato l’istituzione del sub ambito territoriale ottimale denominato “ AMBITO TERRITORIALE IM AS 1 ”, in riferimento all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, denominato “ Lazio Nord-Viterbo ”, individuato con l.r. n. 6/1996, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis , lett. b) del d.lgs. n. 152/2006.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la Regione Lazio, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Incompetenza del Comune di Vasanello nell’istituzione del SUB Ambito Territoriale Ottimale denominato AMBITO TERRITORIALE IM AS 1, in riferimento all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1.
Col primo motivo, la Regione sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Comune non avrebbe alcuna competenza in materia di definizione e/o delimitazione dell’ambito territoriale ottimale, spettando tale competenza all’Amministrazione regionale che ha provveduto, con l’art. 2 della l.r. n. 6/1996, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, inserendo il Comune di Vasanello all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, dell’art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 153 della legge regionale n. 164/2014, dell’art. 22 comma 1 quinquies del d.l. n. 252/2021.
Col secondo motivo, la Regione deduce l’illegittimità della deliberazione impugnata in quanto adottata in violazione:
- della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 (Lazio Nord-Viterbo), sottoscritta in data 22 luglio 1999, con la quale lo stesso Comune di Vasanello ha aderito all’organizzazione di un servizio idrico integrato, con gestione unitaria dello stesso e conseguente unitarietà del regime tariffario;
- dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce l’obbligo di trasferimento delle infrastrutture idriche di proprietà comunale con affidamento delle stesse in concessione d’uso gratuita al gestore unico del servizio idrico;
- dell’art. 147, comma 2 bis , lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, avendo l’Ente di governo (EGATO 1 - Lazio Nord Viterbo) escluso che il Comune di Vasanello possa considerarsi ente salvaguardato e che, quindi, possa operare quale gestore unico ed autonomo del servizio idrico integrato comunale.
Con memoria di mera forma, si costituisce in giudizio il Comune di Vasanello.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, recante “ Disposizioni in materia di risorse idriche ”, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle singole Regioni.
In attuazione di tale legge, con l.r. 22 gennaio 1996, n. 6, la Regione Lazio ha provveduto ad individuare gli A.T.O., tra i quali “ l’ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ”, in cui ricade il Comune di Vasanello (art. 2), precisando che ad eventuali modifiche della delimitazione degli A.T.O., che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, “ provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate ” (art. 3).
La competenza del Consiglio regionale alla modifica dei confini dell’ambito territoriale ottimale è ribadita all’art. 5 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali dell’Ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo, con cui i Comuni rientranti nell’A.T.O. n. 1, Lazio Nord-Viterbo, tra cui quello di Vasanello, hanno scelto di garantire la gestione unitaria del servizio idrico mediante affidamento alla società “Talete S.p.A.”.
Ne deriva l’illegittimità della delibera impugnata, nella parte viene istituito il sub “AMBITO TERRITORIALE IM AS 1”, in riferimento all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, non avendo l’Amministrazione comunale alcuna competenza in materia.
È, peraltro, smentita documentalmente la circostanza della mancata sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione da parte del Comune di Vasanello, per come sostenuto nel corso della discussione nel merito del ricorso all’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, essendo la Convenzione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.
Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.
Invero, competente ad accertare la concorrenza dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n. 152/2006 è l’Ente di governo d’ambito territorialmente competente (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1538).
Nel caso di specie, si tratta dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 (Lazio Nord-Viterbo), il quale non ha mai riconosciuto per il Comune di Vasanello la sussistenza dei presupposti per la gestione autonoma del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis , del d.lgs. n. 152/2006, alla cui stregua: “ Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico ”.
Ed anzi, lo stesso Ente di Governo ha implicitamente escluso che il Comune di Vasanello possa considerarsi ente salvaguardato, inserendolo tra gli enti comunali inadempienti rispetto all’obbligo di trasferire il servizio idrico integrato e le relative infrastrutture al gestore unico a norma dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 21 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali dell’Ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo, ai sensi del quale “ I Comuni Convenzionati di impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite dalla Convenzione di gestione, le opere ed i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici ”.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI BA LO, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
UE UC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE UC | RI BA LO |
IL SEGRETARIO