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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2013
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2014
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2015
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale ingiunzioni di pagamento per pregressi accertamenti in materia di ICI eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso questa Corte deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che non risulta essersi costituito correttamente il rapporto processuale non avendo il ricorrente provveduto a citare in giudizio l'ente che ha emesso l'atto impugnato;
in particolare parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento riferita pregressi avvisi di accertamento ICI per immobili siti nel comune di San Nicandro Garganico ma non attesta la notifica dello stesso alla Soget spa, concessionaria del servizio che ha emesso l'atto contestato.
Alla luce di tali complessive considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Il Giudice Relatore
Dr. Antonio D'Alessio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2013
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2014
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2015
- ING.PAG. n. 143116 I.C.I. 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale ingiunzioni di pagamento per pregressi accertamenti in materia di ICI eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso questa Corte deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che non risulta essersi costituito correttamente il rapporto processuale non avendo il ricorrente provveduto a citare in giudizio l'ente che ha emesso l'atto impugnato;
in particolare parte ricorrente impugna ingiunzione di pagamento riferita pregressi avvisi di accertamento ICI per immobili siti nel comune di San Nicandro Garganico ma non attesta la notifica dello stesso alla Soget spa, concessionaria del servizio che ha emesso l'atto contestato.
Alla luce di tali complessive considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Il Giudice Relatore
Dr. Antonio D'Alessio