Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Maio, Bruno Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determina n. generale -OMISSIS- (n. -OMISSIS- di settore) del Resp. dell’Area Tecnica del Comune di Mercato S. Severino (notificata in data 29.11.2025), di ingiunzione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31 c. 4 del DPR 380/2001, per un importo di € 20.000,00;
b) del verbale all’ingiunzione prot. int. n -OMISSIS-. del 15.7.2025 e prot. gen. -OMISSIS- del 21.7.2025 del Comando dei VV.UU. del Comune di Mercato S. Severino di parziale ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-;
c) del verbale recante prot. n. -OMISSIS-del 24.7.2025, indicato nell’ingiunzione di cui sub a) mai notificato o altrimenti conosciuto;
d) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 22.5.2024 di demolizione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mercato San Severino;
e) della nota del 25.9.2025 con prot. n. -OMISSIS- dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno;
f) del decreto n. -OMISSIS- del 22.5.2025 dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno, mai notificato;
g) della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.5.2025, dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno, citata nella nota di cui sub d), mai conosciuta o altrimenti notificata;
h) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa GA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario, in virtù di atto di donazione del -OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-, dell'immobile catastalmente identificato al foglio n. -OMISSIS-, sub 1-2-4.
Nella prefata proprietà era esercitata un’attività di carrozzeria auto da parte di soggetti terzi, denominata “-OMISSIS- -OMISSIS-S.N.C.”
Il 22.5.2024, il Comune emetteva l’ordinanza n. -OMISSIS- di demolizione e rimessa in pristino di abusi edilizi, consistenti in: 1. variazione di altezza netta del locale ad uso artigianale, identificato al sub. 4, con eccesso dell’altezza da 3,50 ml a 4,05 ml, oltre a diversa ubicazione delle finestre e della distribuzione interna; 2. tettoia monofalda di dimensioni 7,70 ml x 6,90 ml, adiacente il locale ad uso artigianale, identificato al sub.2, realizzata con struttura in ferro e manto in lamiera grecata; 3. manufatto di dimensioni 4.30 ml x 8.80 ml ed altezza media di 3,40 ml, realizzato con struttura in legno e con chiusura in lamiera ondulata, insistente sulla corte urbana identificata al sub.1, ad uso “baracca agricola”.
Con nota del 30.8.2024, prot. n-OMISSIS-, era depositata SCIA, da parte del ricorrente, presso il Comune di Mercato San Severino, relativamente agli adempimenti previsti dall’ordinanza n. -OMISSIS-.
Con nota del 9.7.2025, prot.n. -OMISSIS- era comunicato l’inizio effettivo delle opere di demolizione di cui alla prefata S.C.I.A.
Con verbale del 21.7.2025, prot. n. -OMISSIS-, si accertava l’inottemperanza parziale all’ordinanza n. -OMISSIS-, precisando che “risultava demolito il solo manufatto di cui al punto 3), ovvero la baracca in legno e lamiera”.
Con nota del 29.7.2025, prot.n.-OMISSIS-, si confermava che le lavorazioni di demolizione e rimessa in pristino erano in corso di esecuzione, “in modo parziale” nello stesso verbale.
Con nota del 25.9.2025, prot.n. -OMISSIS- il Genio Civile di Salerno concedeva una proroga fino al-OMISSIS-.
Il 17.11.2025, il Tecnico del ricorrente riscontrava la prefata nota prot. n. -OMISSIS-del Genio, facendo presente che: “In merito alle opere abusive e difformi ai titoli edilizi, individuate ai punti 1-2-3 dell’Ordinanza n°-OMISSIS- del 22/05/2024 e consequenziale Decreto del Genio Civile n°-OMISSIS- del 22/05/2025, le stesse sono in corso di demolizioni, così come dichiarato nella S.C.I.A. prot.n-OMISSIS- del 30.08.2024 e pertanto non sono suscettibili di denuncia di sanatoria di cui all’art.2 del L.R. 9/83; nello specifico, le opere abusive di cui al punto 2 e 3, alla data odierna risultano completamente eliminate/demolite”.
Il 21.11.2025, i lavori di demolizione e rimessa in pristino erano terminati.
Con atto del 27.11.2025, n. -OMISSIS-, era irrogata la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31, c. 4, DPR n. 380/2001, per un importo di € 20.000,00.
In data 8.1.2026, il ricorrente inviava istanza di annullamento in autotutela dell‘ingiunzione de qua, non esitata.
Avverso l’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria, insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Resistono in giudizio la Regione Campania ed il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memorie difensive.
Nell’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è rigettato.
Sono infondate tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, è legittimo il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, oggetto della presente impugnativa, rappresentando l’esito doveroso e vincolato della complessiva sequenza procedimentale legalmente tipizzata nell’art. 31 DPR 380/2001.
Lo stato degli atti è chiaro.
L’ordinanza demolitoria era del-OMISSIS-4.
La SCIA di ripristino era presentata il -OMISSIS-
Come emerge dalla documentazione in atti, la SCIA è stata presentata tardivamente, e precisamente il 92° giorno ed il 9.7.2025 era comunicato l’inizio effettivo delle opere di demolizione.
Ergo, l’ingiunzione di demolizione è stata infatti completamente ottemperata ben oltre i 90 giorni decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza, integrando un adempimento tardivo.
Come già ha statuito questa sezione, nella sentenza n. 339 del 18.02.2026, “l’adempimento tardivo, tuttavia, non fa venir meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma vale a scongiurare gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno (Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16)”.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona interessata.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.