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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28506/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il 22.6.2023, Rep. 180134/12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, Parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte (C.F. CP_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Piazza C.F._2 Amedeo 1, Parte convenuta e nei confronti di
(C.F. ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capotorti
e
(C.F. ), in persona del Presidenza pro tempore, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3 e difesa dall'avv. Alessandro Gianelli ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, sita in Piazza Città di Lombardia 1, e
(C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Florio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in , Via Vitali n. 1 CP_4 Parti convenute e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_5 tempore, pagina 1 di 13 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione al pignoramento di autoveicoli procedura n. 000431838/2019 perché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle Parte_2 spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- 1. In Accoglimento del Primo Motivo, dichiarare l'inammissibilità della Citazione dell'Ente Riscossore per difetto dello “Ius Postulandi” in capo all'Avvocato del “Libero Foro”; Per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'Atto di “Citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per Tardiva Riassunzione del Giudizio di Merito oltre il termine fissato dal giudice a quo;
-2. In Accoglimento del Secondo Motivo, dichiarare l'inammissibilità dell'atto Citazione dell'Ente Riscossore e/o errata Riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice Ordinario privo di giurisdizione tenuto conto del petitum formale preliminare ed assorbente, in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 13913/2017;
-3. In Accoglimento del Terzo Motivo, confermare la legittimità del provvedimento reso all'esito della fase cautelare per corretta applicazione della normativa relativa alla sospensione legale della riscossione;
-4. In Accoglimento del Quarto Motivo, dichiarare ed accertare l'irritualità/inesistenza delle notifiche di tutti gli atti prodromici al pignoramento, nonché l'illegittimità di quest'ultimo.
-5. Condannare la Controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Per parte convenuta Controparte_4 Controparte_4
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4 Controparte_4 in relazione alle domande avversarie relative agli atti esattoriali sub iudice;
[...]
Accertare e dichiarare la carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria ex art 2-19 dlgs 546/92 relativamente alla opposizione ex art. 615 cpc radicata dal Sig. CP_1 concernente gli atti a presupposto dell'atto di pignoramento e la pretesa di carattere tributario di
[...] titolarità di di Controparte_4 Controparte_4 CP_4
Accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità per tardività dell'opposizione del Sig. CP_1 relativamente al pignoramento che ha azionato le pretese della di Controparte_4 CP_4 per i motivi di cui in narrativa;
[...]
Nel merito:
Rigettare l'opposizione del Sig. nei confronti della di CP_1 Controparte_4 in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze professionali
Per parte convenuta Controparte_3
-nel merito: respingere l'opposizione al pignoramento di autoveicoli, procedura n. 000431838/2019 perché infondata
Per parte convenuta : Controparte_5
pagina 2 di 13 riportandosi integralmente alle domande, eccezioni, istanze e conclusioni già formulate dall' nella CP_2 memoria di costituzione ed in tutti gli atti e docc. depositati, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti CP_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento del proprio autoveicolo targato FN310PK, atto identificato con il numero di procedura n. 000431838/2019 e notificato da Controparte_6
(di seguito ai sensi degli artt. 521-bis c.p.c. e artt. 49 e ss. del DPR n. 602/73, a
[...] CP_7 fronte di un debito di € 180.618,62 derivante dal mancato pagamento di ventidue cartelle esattoriali e diciotto avvisi di addebito.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) illegittimità del pignoramento stante la sospensione dei titoli sottesi per intervenuta formulazione dell'istanza ex art. 1, commi 537 e ss., l. n
228/2012; 2) invalidità derivata del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti;
3) illegittimità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione in ordine alla natura dei crediti e agli interessi richiesti e per carenza del potere di firma del dirigente ai sensi dell'art. 42 DPR n. 600/1972.
1.1 A chiusura della fase sommaria dell'opposizione, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 23.4.2024 (sciogliendo la riserva assunta in data 3.3.2020), ha accolto la domanda cautelare formulata dall'opponente, sospendendo l'esecuzione e assegnando termine sino al 30.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione introduttivo della fase di merito, l'opposta Controparte_6 ha contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo: a) la legittimità dell'azione esecutiva stante il riscontro negativo dato dagli enti impositori , Camera di Commercio di CP_2 Controparte_3
, e circa l'intervenuta prescrizione dei crediti (ad eccezione di che CP_4 CP_4 CP_4 CP_8 aveva comunicato il sopravvenuto sgravio della cartella n. 06820190016620703000), a fronte della presentazione della dichiarazione ai sensi della l. n. 228/2012; b) la rituale notifica di tutti gli atti presupposti rispetto al pignoramento (ossia di tutte le cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito, nonché dei numerosi avvisi di intimazione); c) la regolarità formale dell'atto di pignoramento sia sotto il profilo della motivazione che dei poteri di firma.
2.1. Al fine di dimostrare la regolare ricezione e la conoscenza degli atti presupposti al pignoramento da parte del debitore, l'odierna attrice ha altresì dedotto che:
- l'opponente aveva richiesto ed ottenuto da due diverse Parte_1 dilazioni di pagamento in data 13.1.2014 ed in data 12.11.2014 relativamente a dodici delle ventidue cartelle di pagamento, poi revocate per decadenza, avendo il contribuente omesso il pagina 3 di 13 pagamento tempestivo ed integrale delle rate (docc. 78, 79 e 80 parte attrice);
- gli avvisi di addebito nn. 36820130008633013000, 36820120004343710000,
36820120015462866000, 36820130001221014000, 36820140008759249000,
36820160005866006000, 36820160005624105000, 36820170010486263000,
36820150007819326000, 36820170022966661000, 36820160019697732000,
36820160028996823000, 36820180004663941, 36820170022966661, 36820180015433139 e la cartella n. 068 2019 001 6620703 sottesi al pignoramento dell'autoveicolo sono stati impugnati da unitamente al distinto atto di pignoramento esattoriale presso terzi n. CP_1
06884201900031608/001 (fasc. n. 068/2019/000435515), anche dinanzi al Tribunale di Monza, il quale, con sentenza n. 257/2021, confermata in appello con sentenza n. 277/2022, ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dal contribuente di invalidità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti di riscossione e di prescrizione dei crediti (docc. 81, 82 e 83 parte attrice);
- il debitore ha poi promosso ulteriore giudizio sempre dinanzi al Tribunale di Monza per eccepire l'operatività della caducazione ex lege n. 228/12 dei seguenti titoli: n.
36820120015462866, n. 36820130001221014, n. 36820130008633013, n.
36820140008759249, n. 36820150007819326, n. 36820160005624105, n.
36820160005866006, n. 36820160019697732, n. 36820160028996823, n.
36820170010486263, n. 36820170022966661, n. 36820170022966762, n.
36820180004663941, n. 36820180005794089, n. 36820180015433139, n. 36820190008558705
e tali domande sono state rigettate con sentenza n. 174/2022 confermata in appello con sentenza n. 689/2023 (docc. 84, 85 e 86 parte attrice);
- ha altresì impugnato dinanzi alla Commissione tributaria di il menzionato atto di CP_1 CP_4 pignoramento esattoriale presso terzi n. 06884201900031608/001 (fasc. n.
068/2019/000435515), che sottendeva altresì cartelle di natura tributaria, impugnazione respinta con sentenza n. 4191 del 9.11.2021, confermata in appello dalla sentenza n. 1877 del 7.6.2023
(docc. 87 e 88 parte attrice).
2.2. L' ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese CP_7 processuali con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e al risarcimento dei danni da lite temeraria.
3. Si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di CP_1 quello tributario con riferimento alle pretese tributarie e l'incompetenza del Tribunale ordinario in pagina 4 di 13 favore di quello del lavoro in ordine ai crediti di natura previdenziale e, di conseguenza, l'erronea e tardiva riassunzione del giudizio di merito da parte di . Ha poi Parte_1 eccepito il difetto dello ius postulandi dell'avvocato del libero foro, dovendo essere difesa CP_7 dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente invalidità della costituzione e riassunzione del giudizio da considerarsi tardiva. Nel merito, ha contestato il diritto del creditore a procedere esecutivamente poiché cristallizzatosi il silenzio prescritto dall'art. 1 comma 540 della l. n. 228/2012 a seguito del deposito dell'istanza di sospensione e del mancato riscontro fornito dagli enti. In caso di affermata giurisdizione e competenza del Tribunale adito, ha altresì insistito nell'accoglimento dell'opposizione in virtù della dedotta illegittimità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti presupposti.
4. Si è costituita tempestivamente eccependo Controparte_4 il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, con riferimento alle questioni relative alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti e alla estinzione del credito per prescrizione, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine agli atti di competenza dell'agente della riscossione e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione attesa l'infondatezza del motivo relativo alla proposizione dell'istanza ex art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012.
5. Si è costituita tardivamente eccependo il difetto di legittimazione passiva in Controparte_3 ordine agli atti posti in essere dall'agente della riscossione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
6. All'udienza del 14.01.2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia della Controparte_3 ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6.1 In data 26.9.2025 si è costituito senza svolgere attività difensiva. CP_2
7. All'udienza del 1.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'opposizione spiegata da va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_1
c.p.c. in relazione alle censure di estinzione del credito per prescrizione e dell'insussistenza del diritto ad agire in executivis stante l'annullamento delle partite di credito per mancata risposta sulla dichiarazione presentata dal debitore ex art. 1, commi 537 e ss. l. n 228/2012, mentre le restanti doglianze vanno inquadrate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
8.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come sollevata da e da in quanto il contraddittorio risulta correttamente Controparte_4 Controparte_3 instaurato anche nei confronti degli enti impositori in relazione alle contestazioni che involgono pagina 5 di 13 l'esistenza del credito (prescrizione e silenzio formatosi su istanza ex art. 1, commi 537 e ss. legge n.
228/2012).
8.2. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto dello ius postulandi del difensore del libero foro, nominato da per asserita violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra ed CP_7 CP_7
Avvocatura Generale dello Stato del 22.6.2017.
Innanzitutto, occorre rilevare che, al momento dell'instaurazione del giudizio di merito, era stato introdotto un nuovo Protocollo del 25.6.2024, che all'articolo 3.3. prevede specifiche ipotesi nel contenzioso relativo all'attività di riscossione in cui debba avvalersi Controparte_6 della difesa erariale1, ma altresì all'art.
3.7 che l'agente della riscossione possa avvalersi di avvocati del libero foro in tutti i casi in cui la convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo ed, in tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933.
Occorre rilevare peraltro che la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 30008/19, aveva precisato ad ogni modo che, nel caso in cui l'Ente non debba avvalersi “dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione”, può fare ricorso “senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” ed altresì che “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_6 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_6 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Nel caso di specie il Protocollo in questione si applica a far data dal 1.7.2024 e la procura è stata rilasciata in data 18.7.2024 e quindi la costituzione dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro presuppone l'indisponibilità da parte della difesa erariale ad assumere il patrocinio, senza necessità di assunzione di delibera motivata ai sensi dell'art. 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n.
1611 del 1933.
Anche la contestazione inerente al mancato deposito della procura speciale notarile da cui discende il potere ai Responsabili delle strutture organizzative di conferire la procura alle liti è infondata, atteso che nella prima difesa successiva, ossia in sede di memoria integrativa, la stessa è stata ritualmente prodotta in giudizio da (cfr. eccezione formulata a pagina cinque della comparsa di costituzione CP_7
e risposta di . CP_1
L'infondatezza di tali eccezioni preliminari in punto alla regolare costituzione in giudizio di CP_7 comporta il rigetto di qualsivoglia doglianza di tardività dell'introduzione del giudizio di merito, nei termini formulati dalla parte convenuta debitrice, per non essere l'atto di citazione stato notificato da procuratore validamente nominato.
8.3 Sempre in via preliminare l'opponente - odierno convenuto - ha chiesto dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'atto di citazione per errata riassunzione dinanzi al Giudice ordinario, deducendo la giurisdizione del Giudice tributario in ordine alle contestazioni inerenti all'omessa notifica degli atti presupposti relativi a pretese tributarie, e dinanzi al Tribunale civile di Milano, deducendo la competenza del Tribunale del lavoro in ordine alle pretese di natura previdenziale.
Al riguardo, il debitore tralascia che l'opposizione è stata proprio da lui proposta dinanzi al giudice ordinario (ed in specie dinanzi al Giudice dell'esecuzione) e si limita a porre l'eccezione sotto il profilo dell'inammissibilità per riassunzione dinanzi al Giudice non munito di giurisdizione ovvero incompetente per materia (tributaria/giuslavoristica e previdenziale) (si leggano al riguardo le pagine
13, 14 e 15 della comparsa).
Sul punto si rileva che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte dopo l'avvio dell'azione esecutiva costituiscono giudizi aventi natura unitaria a struttura necessariamente bifasica, che si articolano in una prima fase a cognizione sommaria (di competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, cui va indirizzato il ricorso) e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Una volta radicato il giudizio innanzi al Giudice ordinario competente funzionalmente per la fase sommaria (il Giudice dell'esecuzione), la successiva fase di merito non può che essere introdotta innanzi ad un giudice appartenente allo stesso plesso giurisdizionale, il quale poi si pronuncerà con pagina 7 di 13 sentenza sull'eccepito difetto di giurisdizione, non essendo invece ipotizzabile, come prospettato dall'opponente la riassunzione dinanzi ad un Giudice di un'altra giurisdizione, limitandosi CP_1 peraltro l'art. 616 c.p.c. a fare riferimento “all'ufficio giudiziario competente”.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per erronea riassunzione, rilevando l'eccezione di difetto di giurisdizione semmai in sede di delibazione della corretta proposizione dell'opposizione.
8.4. Ciò posto, al fine di comprendere per quali doglianze sussista la giurisdizione del giudice ordinario, occorre avere riguardo alla natura del credito e alle doglianze dedotte.
In proposito, sussiste certamente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contestazione ex art. 615 c.p.c. del diritto a procedere esecutivamente da parte di a seguito della proposizione CP_7 della dichiarazione ex art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012 ed altresì in ordine alle doglianze con cui si contesta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'invalidità derivata dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti aventi ad oggetto crediti previdenziali.
8.5. Prima di procedere ad esaminare nel merito le doglianze per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, riveste parimenti carattere preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale del lavoro, sollevata dal convenuto CP_1 in relazione alle contestazioni relative all'omessa notifica degli avvisi di addebito riguardanti crediti di natura previdenziale.
In proposito, si rileva che il riparto tra Tribunale civile e Tribunale del lavoro non attiene ad una questione di competenza, bensì ad una mera distribuzione di affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e, ad ogni modo, il convenuto non ha nemmeno indicato quale sarebbe il Tribunale del lavoro competente.
9. Tanto premesso, si procede a delibare le doglianze per cui sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
In primo luogo, osserva il Tribunale che non è fondata l'opposizione relativamente alla contestazione del diritto a procedere esecutivamente stante la mancata risposta da parte degli enti creditori all'istanza formulata ai sensi dell'art. 1 commi 537 e ss. l. n. 228/2012.
pagina 8 di 13 Nello specifico, successivamente alla notifica del pignoramento di veicolo oggetto dell'odierna CP_1 opposizione, ha presentato istanza di sospensione della riscossione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti e della conseguente prescrizione dei crediti.
L'attore allega che alcun riscontro sarebbe stato fornito dagli enti nel termine legislativamente previsto, con conseguente caducazione dei titoli presupposti all'atto di pignoramento.
Risulta, invero, provato documentalmente nell'ambito del presente giudizio che a fronte della presentazione dell'istanza in data 15.11.2019 a seguito della notifica del pignoramento del veicolo in data 07.11.2019 (doc. 4 parte attrice), gli enti impositori abbiano dato tempestivo risconto al debitore istante circa l'assenza dei presupposti per lo sgravio dei carichi (cfr. docc. 5- 9 parte attrice, doc. 10
Regione e docc. 1 e 2 Camera ). CP_3 CP_4
La ricezione della comunicazione da parte degli enti impositori non è stata negli atti di causa mai specificatamente contestata dal debitore i sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. CP_1
Non solo.
ha documentato che il debitore ha proposto un ulteriore giudizio innanzi al Tribunale di Monza CP_7
- sez. Lavoro, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 36820120004343710000 -
36820120015462866000 - 36820130008633013000 - 36820130001221014000 -
36820140008759249000 - 36820150007819326000 - 36820160005624105000 -
36820160005866006000 - 36820160019697732000 - 36820160028996823000 -
36820170022966661000 - 36820170022966762000 - 36820180004663941000 -
36820180005794089000 - 36820180015433139000 - 36820190008558705000, - (comuni alla presente opposizione), deducendo di aver presentato una successiva istanza di sospensione della riscossione ex l.
228/2012 in data 9.1.2020, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento crediti n.
06884201900031608001, senza che l' avesse risposto entro il termine di 220 giorni previsto CP_2 dall'art. 1 comma 540, con conseguente discarico dei debiti (doc. 84 parte attrice).
Il Tribunale di Monza, con sentenza 174/2022 ha respinto le domande del ricorrente osservando che l aveva dimostrato di avere comunicato al ricorrente in data 8 maggio 2020, tramite apposito CP_2 canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata, l'esito dell'esame dell'istanza di sospensione della riscossione, e ciò nel rispetto del termine di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, legge 24
pagina 9 di 13 dicembre 2012 n. 228 (doc. 85 parte attrice). Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza resa in data 14.06.2023, che non risulta impugnata (doc. 86 parte attrice).
Nella citata pronuncia del Tribunale di Monza viene dato atto del riscontro all'istanza da parte dell'ente creditore in data 8.5.2020 che ha impedito il formarsi del silenzio assenso in ordine all'estinzione CP_2 dei crediti relativi ai medesimi avvisi di addebito, sottesi al pignoramento qui opposto (docc. 82, 83,
84, 85, 86 parte attrice).
Orbene, nonostante il riscontro sia stato dato in relazione ad una seconda istanza ex l. n. 228/2012 presentata pochi mesi dopo (in data 9.1.2020) rispetto a quella oggetto della presente opposizione (in data 15.11.2019), occorre rilevare che detto riscontro era relativo ai medesimi avvisi e comunque è intervenuto nel termine legislativamente previsto (220 giorni) anche avuto riguardo alla presentazione della prima istanza di cui qui si discorre, termine che scadeva il 16.8.2020 o, nel caso in cui si fosse tenuto conto della sospensione emergenza Covid, l'8.11.2020.
9.1. Diversamente, deve ritenersi che sia precluso a codesto Giudice pronunciarsi in ordine alle doglianze relative all'invalidità derivata del pignoramento per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, doglianza qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che tale censura è già stata delibata dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 257/2021, confermata in appello, che si è pronunciata sulla validità della notifica dei seguenti avvisi di addebito: nn. 36820130008633013000,
36820120004343710000, 36820120015462866000, 36820130001221014000,
36820140008759249000, 36820160005866006000, 36820160005624105000,
36820170010486263000, 36820150007819326000, 36820170022966661000,
36820160019697732000, 36820160028996823000, 36820180004663941, 36820170022966661,
36820180015433139 (doc. 82 e 83 parte attrice).
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, risulta sulla scorta della documentazione in atti la loro rituale notifica (docc. da 45 a 77 di . CP_7
10. Diversamente, deve affermarsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'eccepita invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento relative a pretese tributarie.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'atto di pignoramento che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione degli atti prodromici pagina 10 di 13 (intimazione di pagamento ovvero cartelle relative a pretese tributarie) integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell'atto espropriativo, poiché si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 2, 19 d. lgs. 546/1972 e 617 c.p.c. (cfr. Cass.
SU n. 13913/2017).
Nel caso di specie, è circostanza non contestata che le seguenti cartelle, sottese all'atto di pignoramento di autoveicoli n. 000431838/2019, riguardino pretese tributarie: n. 06820110044056251, n.
06820110436330857, n. 06820120212494400, n. 06820120241484520, n. 06820130131274748,
n.06820130223885562, n. 06820140047967553, n. 06820140093974653, n. 06820140105665157, n.
06820140120599038, n. 06820150023983745, n. 06820150048717806, n. 06820150113654749, n.
06820160029407749, n. 06820160083560538, n. 06820160107214377, n. 06820160134178216, n.
06820170060671807, n. 06820180003676635, n. 06820180052487479, n. 06820190016620602.
In proposito, l'agente della riscossione ha documentato che il avesse già impugnato dinanzi al CP_1 giudice tributario un altro pignoramento deducendone l'illegittimità sulla base dell'invalida o omessa notifica degli stessi atti presupposti e che, con sentenza n. 4191/2021, confermata in appello sia stata accertata la regolarità delle notifiche (docc. 87 ed 88 parte attrice).
Pertanto, tale opposizione appare inammissibile non solo perché difetta la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni inerenti alla notifica del titolo (cfr. art. 57 lett.b) DPR n. 602/1973), ma anche in virtù del principio del ne bis in idem, attese le statuizioni già intervenute del giudice tributario in ordine alla regolarità della notifica di detti atti presupposti.
11. L'ulteriore motivo di opposizione formulato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con cui viene dedotta l'illegittimità del pignoramento per carenza di motivazione, non è stato riproposto dal debitore nella fase di merito.
Ad ogni modo anche tale doglianza è infondata.
La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei pagina 11 di 13 relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (ved. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022).
Nel caso di specie, l'atto di pignoramento reca una chiara indicazione di quali siano le cartelle e gli avvisi di addebito ad esso sottesi.
12. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi relative a pretese previdenziali va rigettata, mentre l'opposizione agli atti esecutivi relativa alle pretese tributarie va dichiara inammissibile.
13. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza.
12.1. I compensi vanno liquidati nei rapporti tra parte opposta e il convenuto opponente CP_7 come in dispositivo, avuto riguardo ai valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di CP_1 riferimento per le quattro fasi, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Diversamente nei rapporti tra opponente e da un lato, ed opponente e di Controparte_3 Controparte_4
, e dall'altro, le spese si liquidano avuto riguardo ai valori minimi per la CP_4 CP_4 CP_4 sola fase di studio e trattazione per stante il deposito della sola comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, e per la fase di studio introduttiva e decisionale per la , Controparte_4 considerato il deposito di una memoria integrativa, senza formulazione di istanze istruttorie, e di un solo scritto conclusivo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra l'opponente ed l stante il mancato CP_2 svolgimento di attività difensiva da parte di quest'ultimo ente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi relativa all'invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa regolare notifica delle cartelle relative ai crediti tributari;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, liquidati in complessivi € 12.000,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre Controparte_6
15% a titolo di rimborso generale, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Gioia Vaccari.
pagina 12 di 13 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
quantificate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso generale, IVA e CP_3
CPA se dovuti;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 CP_4
Commercio di , quantificate in euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% a CP_4 Controparte_4 titolo di rimborso generale, IVA e CPA se dovuti;
- compensa integralmente le spese di lite tra opponente ed Controparte_5
.
[...]
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
3.3 Contenzioso afferente all'attività di Riscossione L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l;
Controparte_6
- liti innanzi alla Corte di cassazione. pagina 6 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28506/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il 22.6.2023, Rep. 180134/12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, Parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte (C.F. CP_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Piazza C.F._2 Amedeo 1, Parte convenuta e nei confronti di
(C.F. ), in persona del presidente Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capotorti
e
(C.F. ), in persona del Presidenza pro tempore, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3 e difesa dall'avv. Alessandro Gianelli ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, sita in Piazza Città di Lombardia 1, e
(C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Florio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in , Via Vitali n. 1 CP_4 Parti convenute e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_5 tempore, pagina 1 di 13 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione al pignoramento di autoveicoli procedura n. 000431838/2019 perché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle Parte_2 spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- 1. In Accoglimento del Primo Motivo, dichiarare l'inammissibilità della Citazione dell'Ente Riscossore per difetto dello “Ius Postulandi” in capo all'Avvocato del “Libero Foro”; Per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'Atto di “Citazione” per violazione dell'art. 616 c.p.c., per Tardiva Riassunzione del Giudizio di Merito oltre il termine fissato dal giudice a quo;
-2. In Accoglimento del Secondo Motivo, dichiarare l'inammissibilità dell'atto Citazione dell'Ente Riscossore e/o errata Riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice Ordinario privo di giurisdizione tenuto conto del petitum formale preliminare ed assorbente, in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 13913/2017;
-3. In Accoglimento del Terzo Motivo, confermare la legittimità del provvedimento reso all'esito della fase cautelare per corretta applicazione della normativa relativa alla sospensione legale della riscossione;
-4. In Accoglimento del Quarto Motivo, dichiarare ed accertare l'irritualità/inesistenza delle notifiche di tutti gli atti prodromici al pignoramento, nonché l'illegittimità di quest'ultimo.
-5. Condannare la Controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Per parte convenuta Controparte_4 Controparte_4
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4 Controparte_4 in relazione alle domande avversarie relative agli atti esattoriali sub iudice;
[...]
Accertare e dichiarare la carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria ex art 2-19 dlgs 546/92 relativamente alla opposizione ex art. 615 cpc radicata dal Sig. CP_1 concernente gli atti a presupposto dell'atto di pignoramento e la pretesa di carattere tributario di
[...] titolarità di di Controparte_4 Controparte_4 CP_4
Accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità per tardività dell'opposizione del Sig. CP_1 relativamente al pignoramento che ha azionato le pretese della di Controparte_4 CP_4 per i motivi di cui in narrativa;
[...]
Nel merito:
Rigettare l'opposizione del Sig. nei confronti della di CP_1 Controparte_4 in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze professionali
Per parte convenuta Controparte_3
-nel merito: respingere l'opposizione al pignoramento di autoveicoli, procedura n. 000431838/2019 perché infondata
Per parte convenuta : Controparte_5
pagina 2 di 13 riportandosi integralmente alle domande, eccezioni, istanze e conclusioni già formulate dall' nella CP_2 memoria di costituzione ed in tutti gli atti e docc. depositati, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti CP_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento del proprio autoveicolo targato FN310PK, atto identificato con il numero di procedura n. 000431838/2019 e notificato da Controparte_6
(di seguito ai sensi degli artt. 521-bis c.p.c. e artt. 49 e ss. del DPR n. 602/73, a
[...] CP_7 fronte di un debito di € 180.618,62 derivante dal mancato pagamento di ventidue cartelle esattoriali e diciotto avvisi di addebito.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) illegittimità del pignoramento stante la sospensione dei titoli sottesi per intervenuta formulazione dell'istanza ex art. 1, commi 537 e ss., l. n
228/2012; 2) invalidità derivata del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti;
3) illegittimità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione in ordine alla natura dei crediti e agli interessi richiesti e per carenza del potere di firma del dirigente ai sensi dell'art. 42 DPR n. 600/1972.
1.1 A chiusura della fase sommaria dell'opposizione, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 23.4.2024 (sciogliendo la riserva assunta in data 3.3.2020), ha accolto la domanda cautelare formulata dall'opponente, sospendendo l'esecuzione e assegnando termine sino al 30.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione introduttivo della fase di merito, l'opposta Controparte_6 ha contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo: a) la legittimità dell'azione esecutiva stante il riscontro negativo dato dagli enti impositori , Camera di Commercio di CP_2 Controparte_3
, e circa l'intervenuta prescrizione dei crediti (ad eccezione di che CP_4 CP_4 CP_4 CP_8 aveva comunicato il sopravvenuto sgravio della cartella n. 06820190016620703000), a fronte della presentazione della dichiarazione ai sensi della l. n. 228/2012; b) la rituale notifica di tutti gli atti presupposti rispetto al pignoramento (ossia di tutte le cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito, nonché dei numerosi avvisi di intimazione); c) la regolarità formale dell'atto di pignoramento sia sotto il profilo della motivazione che dei poteri di firma.
2.1. Al fine di dimostrare la regolare ricezione e la conoscenza degli atti presupposti al pignoramento da parte del debitore, l'odierna attrice ha altresì dedotto che:
- l'opponente aveva richiesto ed ottenuto da due diverse Parte_1 dilazioni di pagamento in data 13.1.2014 ed in data 12.11.2014 relativamente a dodici delle ventidue cartelle di pagamento, poi revocate per decadenza, avendo il contribuente omesso il pagina 3 di 13 pagamento tempestivo ed integrale delle rate (docc. 78, 79 e 80 parte attrice);
- gli avvisi di addebito nn. 36820130008633013000, 36820120004343710000,
36820120015462866000, 36820130001221014000, 36820140008759249000,
36820160005866006000, 36820160005624105000, 36820170010486263000,
36820150007819326000, 36820170022966661000, 36820160019697732000,
36820160028996823000, 36820180004663941, 36820170022966661, 36820180015433139 e la cartella n. 068 2019 001 6620703 sottesi al pignoramento dell'autoveicolo sono stati impugnati da unitamente al distinto atto di pignoramento esattoriale presso terzi n. CP_1
06884201900031608/001 (fasc. n. 068/2019/000435515), anche dinanzi al Tribunale di Monza, il quale, con sentenza n. 257/2021, confermata in appello con sentenza n. 277/2022, ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dal contribuente di invalidità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti di riscossione e di prescrizione dei crediti (docc. 81, 82 e 83 parte attrice);
- il debitore ha poi promosso ulteriore giudizio sempre dinanzi al Tribunale di Monza per eccepire l'operatività della caducazione ex lege n. 228/12 dei seguenti titoli: n.
36820120015462866, n. 36820130001221014, n. 36820130008633013, n.
36820140008759249, n. 36820150007819326, n. 36820160005624105, n.
36820160005866006, n. 36820160019697732, n. 36820160028996823, n.
36820170010486263, n. 36820170022966661, n. 36820170022966762, n.
36820180004663941, n. 36820180005794089, n. 36820180015433139, n. 36820190008558705
e tali domande sono state rigettate con sentenza n. 174/2022 confermata in appello con sentenza n. 689/2023 (docc. 84, 85 e 86 parte attrice);
- ha altresì impugnato dinanzi alla Commissione tributaria di il menzionato atto di CP_1 CP_4 pignoramento esattoriale presso terzi n. 06884201900031608/001 (fasc. n.
068/2019/000435515), che sottendeva altresì cartelle di natura tributaria, impugnazione respinta con sentenza n. 4191 del 9.11.2021, confermata in appello dalla sentenza n. 1877 del 7.6.2023
(docc. 87 e 88 parte attrice).
2.2. L' ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese CP_7 processuali con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e al risarcimento dei danni da lite temeraria.
3. Si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di CP_1 quello tributario con riferimento alle pretese tributarie e l'incompetenza del Tribunale ordinario in pagina 4 di 13 favore di quello del lavoro in ordine ai crediti di natura previdenziale e, di conseguenza, l'erronea e tardiva riassunzione del giudizio di merito da parte di . Ha poi Parte_1 eccepito il difetto dello ius postulandi dell'avvocato del libero foro, dovendo essere difesa CP_7 dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente invalidità della costituzione e riassunzione del giudizio da considerarsi tardiva. Nel merito, ha contestato il diritto del creditore a procedere esecutivamente poiché cristallizzatosi il silenzio prescritto dall'art. 1 comma 540 della l. n. 228/2012 a seguito del deposito dell'istanza di sospensione e del mancato riscontro fornito dagli enti. In caso di affermata giurisdizione e competenza del Tribunale adito, ha altresì insistito nell'accoglimento dell'opposizione in virtù della dedotta illegittimità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti presupposti.
4. Si è costituita tempestivamente eccependo Controparte_4 il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, con riferimento alle questioni relative alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti e alla estinzione del credito per prescrizione, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine agli atti di competenza dell'agente della riscossione e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione attesa l'infondatezza del motivo relativo alla proposizione dell'istanza ex art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012.
5. Si è costituita tardivamente eccependo il difetto di legittimazione passiva in Controparte_3 ordine agli atti posti in essere dall'agente della riscossione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
6. All'udienza del 14.01.2025 è stata revocata la dichiarazione di contumacia della Controparte_3 ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6.1 In data 26.9.2025 si è costituito senza svolgere attività difensiva. CP_2
7. All'udienza del 1.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'opposizione spiegata da va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_1
c.p.c. in relazione alle censure di estinzione del credito per prescrizione e dell'insussistenza del diritto ad agire in executivis stante l'annullamento delle partite di credito per mancata risposta sulla dichiarazione presentata dal debitore ex art. 1, commi 537 e ss. l. n 228/2012, mentre le restanti doglianze vanno inquadrate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
8.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come sollevata da e da in quanto il contraddittorio risulta correttamente Controparte_4 Controparte_3 instaurato anche nei confronti degli enti impositori in relazione alle contestazioni che involgono pagina 5 di 13 l'esistenza del credito (prescrizione e silenzio formatosi su istanza ex art. 1, commi 537 e ss. legge n.
228/2012).
8.2. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto dello ius postulandi del difensore del libero foro, nominato da per asserita violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra ed CP_7 CP_7
Avvocatura Generale dello Stato del 22.6.2017.
Innanzitutto, occorre rilevare che, al momento dell'instaurazione del giudizio di merito, era stato introdotto un nuovo Protocollo del 25.6.2024, che all'articolo 3.3. prevede specifiche ipotesi nel contenzioso relativo all'attività di riscossione in cui debba avvalersi Controparte_6 della difesa erariale1, ma altresì all'art.
3.7 che l'agente della riscossione possa avvalersi di avvocati del libero foro in tutti i casi in cui la convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo ed, in tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933.
Occorre rilevare peraltro che la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 30008/19, aveva precisato ad ogni modo che, nel caso in cui l'Ente non debba avvalersi “dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione”, può fare ricorso “senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” ed altresì che “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_6 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_6 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Nel caso di specie il Protocollo in questione si applica a far data dal 1.7.2024 e la procura è stata rilasciata in data 18.7.2024 e quindi la costituzione dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro presuppone l'indisponibilità da parte della difesa erariale ad assumere il patrocinio, senza necessità di assunzione di delibera motivata ai sensi dell'art. 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n.
1611 del 1933.
Anche la contestazione inerente al mancato deposito della procura speciale notarile da cui discende il potere ai Responsabili delle strutture organizzative di conferire la procura alle liti è infondata, atteso che nella prima difesa successiva, ossia in sede di memoria integrativa, la stessa è stata ritualmente prodotta in giudizio da (cfr. eccezione formulata a pagina cinque della comparsa di costituzione CP_7
e risposta di . CP_1
L'infondatezza di tali eccezioni preliminari in punto alla regolare costituzione in giudizio di CP_7 comporta il rigetto di qualsivoglia doglianza di tardività dell'introduzione del giudizio di merito, nei termini formulati dalla parte convenuta debitrice, per non essere l'atto di citazione stato notificato da procuratore validamente nominato.
8.3 Sempre in via preliminare l'opponente - odierno convenuto - ha chiesto dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'atto di citazione per errata riassunzione dinanzi al Giudice ordinario, deducendo la giurisdizione del Giudice tributario in ordine alle contestazioni inerenti all'omessa notifica degli atti presupposti relativi a pretese tributarie, e dinanzi al Tribunale civile di Milano, deducendo la competenza del Tribunale del lavoro in ordine alle pretese di natura previdenziale.
Al riguardo, il debitore tralascia che l'opposizione è stata proprio da lui proposta dinanzi al giudice ordinario (ed in specie dinanzi al Giudice dell'esecuzione) e si limita a porre l'eccezione sotto il profilo dell'inammissibilità per riassunzione dinanzi al Giudice non munito di giurisdizione ovvero incompetente per materia (tributaria/giuslavoristica e previdenziale) (si leggano al riguardo le pagine
13, 14 e 15 della comparsa).
Sul punto si rileva che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte dopo l'avvio dell'azione esecutiva costituiscono giudizi aventi natura unitaria a struttura necessariamente bifasica, che si articolano in una prima fase a cognizione sommaria (di competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, cui va indirizzato il ricorso) e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Una volta radicato il giudizio innanzi al Giudice ordinario competente funzionalmente per la fase sommaria (il Giudice dell'esecuzione), la successiva fase di merito non può che essere introdotta innanzi ad un giudice appartenente allo stesso plesso giurisdizionale, il quale poi si pronuncerà con pagina 7 di 13 sentenza sull'eccepito difetto di giurisdizione, non essendo invece ipotizzabile, come prospettato dall'opponente la riassunzione dinanzi ad un Giudice di un'altra giurisdizione, limitandosi CP_1 peraltro l'art. 616 c.p.c. a fare riferimento “all'ufficio giudiziario competente”.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per erronea riassunzione, rilevando l'eccezione di difetto di giurisdizione semmai in sede di delibazione della corretta proposizione dell'opposizione.
8.4. Ciò posto, al fine di comprendere per quali doglianze sussista la giurisdizione del giudice ordinario, occorre avere riguardo alla natura del credito e alle doglianze dedotte.
In proposito, sussiste certamente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contestazione ex art. 615 c.p.c. del diritto a procedere esecutivamente da parte di a seguito della proposizione CP_7 della dichiarazione ex art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012 ed altresì in ordine alle doglianze con cui si contesta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'invalidità derivata dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti aventi ad oggetto crediti previdenziali.
8.5. Prima di procedere ad esaminare nel merito le doglianze per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, riveste parimenti carattere preliminare l'esame dell'eccezione di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale del lavoro, sollevata dal convenuto CP_1 in relazione alle contestazioni relative all'omessa notifica degli avvisi di addebito riguardanti crediti di natura previdenziale.
In proposito, si rileva che il riparto tra Tribunale civile e Tribunale del lavoro non attiene ad una questione di competenza, bensì ad una mera distribuzione di affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e, ad ogni modo, il convenuto non ha nemmeno indicato quale sarebbe il Tribunale del lavoro competente.
9. Tanto premesso, si procede a delibare le doglianze per cui sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
In primo luogo, osserva il Tribunale che non è fondata l'opposizione relativamente alla contestazione del diritto a procedere esecutivamente stante la mancata risposta da parte degli enti creditori all'istanza formulata ai sensi dell'art. 1 commi 537 e ss. l. n. 228/2012.
pagina 8 di 13 Nello specifico, successivamente alla notifica del pignoramento di veicolo oggetto dell'odierna CP_1 opposizione, ha presentato istanza di sospensione della riscossione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti e della conseguente prescrizione dei crediti.
L'attore allega che alcun riscontro sarebbe stato fornito dagli enti nel termine legislativamente previsto, con conseguente caducazione dei titoli presupposti all'atto di pignoramento.
Risulta, invero, provato documentalmente nell'ambito del presente giudizio che a fronte della presentazione dell'istanza in data 15.11.2019 a seguito della notifica del pignoramento del veicolo in data 07.11.2019 (doc. 4 parte attrice), gli enti impositori abbiano dato tempestivo risconto al debitore istante circa l'assenza dei presupposti per lo sgravio dei carichi (cfr. docc. 5- 9 parte attrice, doc. 10
Regione e docc. 1 e 2 Camera ). CP_3 CP_4
La ricezione della comunicazione da parte degli enti impositori non è stata negli atti di causa mai specificatamente contestata dal debitore i sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. CP_1
Non solo.
ha documentato che il debitore ha proposto un ulteriore giudizio innanzi al Tribunale di Monza CP_7
- sez. Lavoro, avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 36820120004343710000 -
36820120015462866000 - 36820130008633013000 - 36820130001221014000 -
36820140008759249000 - 36820150007819326000 - 36820160005624105000 -
36820160005866006000 - 36820160019697732000 - 36820160028996823000 -
36820170022966661000 - 36820170022966762000 - 36820180004663941000 -
36820180005794089000 - 36820180015433139000 - 36820190008558705000, - (comuni alla presente opposizione), deducendo di aver presentato una successiva istanza di sospensione della riscossione ex l.
228/2012 in data 9.1.2020, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento crediti n.
06884201900031608001, senza che l' avesse risposto entro il termine di 220 giorni previsto CP_2 dall'art. 1 comma 540, con conseguente discarico dei debiti (doc. 84 parte attrice).
Il Tribunale di Monza, con sentenza 174/2022 ha respinto le domande del ricorrente osservando che l aveva dimostrato di avere comunicato al ricorrente in data 8 maggio 2020, tramite apposito CP_2 canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata, l'esito dell'esame dell'istanza di sospensione della riscossione, e ciò nel rispetto del termine di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, legge 24
pagina 9 di 13 dicembre 2012 n. 228 (doc. 85 parte attrice). Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza resa in data 14.06.2023, che non risulta impugnata (doc. 86 parte attrice).
Nella citata pronuncia del Tribunale di Monza viene dato atto del riscontro all'istanza da parte dell'ente creditore in data 8.5.2020 che ha impedito il formarsi del silenzio assenso in ordine all'estinzione CP_2 dei crediti relativi ai medesimi avvisi di addebito, sottesi al pignoramento qui opposto (docc. 82, 83,
84, 85, 86 parte attrice).
Orbene, nonostante il riscontro sia stato dato in relazione ad una seconda istanza ex l. n. 228/2012 presentata pochi mesi dopo (in data 9.1.2020) rispetto a quella oggetto della presente opposizione (in data 15.11.2019), occorre rilevare che detto riscontro era relativo ai medesimi avvisi e comunque è intervenuto nel termine legislativamente previsto (220 giorni) anche avuto riguardo alla presentazione della prima istanza di cui qui si discorre, termine che scadeva il 16.8.2020 o, nel caso in cui si fosse tenuto conto della sospensione emergenza Covid, l'8.11.2020.
9.1. Diversamente, deve ritenersi che sia precluso a codesto Giudice pronunciarsi in ordine alle doglianze relative all'invalidità derivata del pignoramento per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, doglianza qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che tale censura è già stata delibata dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 257/2021, confermata in appello, che si è pronunciata sulla validità della notifica dei seguenti avvisi di addebito: nn. 36820130008633013000,
36820120004343710000, 36820120015462866000, 36820130001221014000,
36820140008759249000, 36820160005866006000, 36820160005624105000,
36820170010486263000, 36820150007819326000, 36820170022966661000,
36820160019697732000, 36820160028996823000, 36820180004663941, 36820170022966661,
36820180015433139 (doc. 82 e 83 parte attrice).
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, risulta sulla scorta della documentazione in atti la loro rituale notifica (docc. da 45 a 77 di . CP_7
10. Diversamente, deve affermarsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'eccepita invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento relative a pretese tributarie.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'atto di pignoramento che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione degli atti prodromici pagina 10 di 13 (intimazione di pagamento ovvero cartelle relative a pretese tributarie) integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell'atto espropriativo, poiché si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 2, 19 d. lgs. 546/1972 e 617 c.p.c. (cfr. Cass.
SU n. 13913/2017).
Nel caso di specie, è circostanza non contestata che le seguenti cartelle, sottese all'atto di pignoramento di autoveicoli n. 000431838/2019, riguardino pretese tributarie: n. 06820110044056251, n.
06820110436330857, n. 06820120212494400, n. 06820120241484520, n. 06820130131274748,
n.06820130223885562, n. 06820140047967553, n. 06820140093974653, n. 06820140105665157, n.
06820140120599038, n. 06820150023983745, n. 06820150048717806, n. 06820150113654749, n.
06820160029407749, n. 06820160083560538, n. 06820160107214377, n. 06820160134178216, n.
06820170060671807, n. 06820180003676635, n. 06820180052487479, n. 06820190016620602.
In proposito, l'agente della riscossione ha documentato che il avesse già impugnato dinanzi al CP_1 giudice tributario un altro pignoramento deducendone l'illegittimità sulla base dell'invalida o omessa notifica degli stessi atti presupposti e che, con sentenza n. 4191/2021, confermata in appello sia stata accertata la regolarità delle notifiche (docc. 87 ed 88 parte attrice).
Pertanto, tale opposizione appare inammissibile non solo perché difetta la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni inerenti alla notifica del titolo (cfr. art. 57 lett.b) DPR n. 602/1973), ma anche in virtù del principio del ne bis in idem, attese le statuizioni già intervenute del giudice tributario in ordine alla regolarità della notifica di detti atti presupposti.
11. L'ulteriore motivo di opposizione formulato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con cui viene dedotta l'illegittimità del pignoramento per carenza di motivazione, non è stato riproposto dal debitore nella fase di merito.
Ad ogni modo anche tale doglianza è infondata.
La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei pagina 11 di 13 relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (ved. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022).
Nel caso di specie, l'atto di pignoramento reca una chiara indicazione di quali siano le cartelle e gli avvisi di addebito ad esso sottesi.
12. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi relative a pretese previdenziali va rigettata, mentre l'opposizione agli atti esecutivi relativa alle pretese tributarie va dichiara inammissibile.
13. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza.
12.1. I compensi vanno liquidati nei rapporti tra parte opposta e il convenuto opponente CP_7 come in dispositivo, avuto riguardo ai valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di CP_1 riferimento per le quattro fasi, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Diversamente nei rapporti tra opponente e da un lato, ed opponente e di Controparte_3 Controparte_4
, e dall'altro, le spese si liquidano avuto riguardo ai valori minimi per la CP_4 CP_4 CP_4 sola fase di studio e trattazione per stante il deposito della sola comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, e per la fase di studio introduttiva e decisionale per la , Controparte_4 considerato il deposito di una memoria integrativa, senza formulazione di istanze istruttorie, e di un solo scritto conclusivo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra l'opponente ed l stante il mancato CP_2 svolgimento di attività difensiva da parte di quest'ultimo ente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi relativa all'invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa regolare notifica delle cartelle relative ai crediti tributari;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, liquidati in complessivi € 12.000,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre Controparte_6
15% a titolo di rimborso generale, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Gioia Vaccari.
pagina 12 di 13 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
quantificate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso generale, IVA e CP_3
CPA se dovuti;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 CP_4
Commercio di , quantificate in euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% a CP_4 Controparte_4 titolo di rimborso generale, IVA e CPA se dovuti;
- compensa integralmente le spese di lite tra opponente ed Controparte_5
.
[...]
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
3.3 Contenzioso afferente all'attività di Riscossione L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l;
Controparte_6
- liti innanzi alla Corte di cassazione. pagina 6 di 13