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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2153/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5654 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2153/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.5654, emesso dal Comune di Agrigento, a titolo di TASI anno d'imposta 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-insussistenza del presupposto d'imposta;
3-erronea quantificazione delle sanzioni.
Il Comune di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato, ovvero in subordine di applicare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili, ove fosse ritenuta efficace la perizia allegata al ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, deve essere disatteso il primo motivo di doglianza ritenuto che l'atto impugnato risulta motivato e tale da consentire al ricorrente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall'Ente impositore, sotto ogni profilo della pretesa azionata.
Nel merito deve essere confermata la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria nel senso che non compete al contribuente l'esenzione dell'intera imposta, né la chiesta riduzione del 50% della base imponibile, per insussistenza del presupposto d'imposta.
In proposito, nelle controdeduzioni il Comune di Agrigento ha rilevato che il regolamento TASI prevede la definizione dell'inagibilità o inabilitabilità così come definita ai fini dell'IMU.
Orbene, ai sensi dell'art. 14 punto 5 del regolamento Comunale IMU non è considerata condizione di inagibilità
e inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico, e, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento comunale IMU, approvato con delibera di C.C. n. 167 del 05.09.2014, il presupposto impositivo si verifica con il possesso di immobili siti nel territorio del Comune , per cui il presupposto per il pagamento dell'IMU è l'esistenza dell'immobile e la proprietà dello stesso riconducibile al contribuente.
Per quel che riguarda, poi, la chiesta riduzione del 50% il Comune ha evidenziato che tale riduzione, secondo quanto previsto dall'art. 14 punto 6 del regolamento Comunale, si applica ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445 attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile dal
Comune.
In proposito ha dedotto il Comune che il ricorrente non ha presentato una dichiarazione di variazione per dichiarare che gli immobili in questione sono da considerare inagibili, per cui la riduzione del 50% non compete, anche perché la relazione di perizia asseverata a firma del Geom. Nominativo_1 del 04/03/2022, non può avere efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile all'anno di imposta 2019.
Ne consegue che, stante l'omessa dell'anzidetta denuncia per l'anno 2019 da parte del ricorrente, le eccezioni sulla mancanza dei presupposti appaiono destituite di fondamento.
Infine, pure destituita di fondamento appare la censura afferente le sanzioni irrogate.
L'art. 17 D.Lgs. n.472/1997 regola il procedimento di irrogazione “immediata” applicabile nei casi tassativamente indicati da detta norma. Il legislatore, ritiene che l'ufficio fiscale possa procedere alla irrogazione immediata in due casi: quando la sanzione è contestata con l'avviso di accertamento della maggiore imposta in quanto i motivi dell'irrogazione e i criteri di determinazione sono esplicati in detto avviso dall'Ente impositore e quando viene sanzionato l'omesso o ritardato pagamento di tributi.
Nel caso in esame, la sanzione è stata irrogata con l'avviso di accertamento e, quindi, non necessita di particolari spiegazioni se non in merito all'ammontare irrogato che è determinato in base ad un semplice calcolo matematico indicato nell'avviso di accertamento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate .
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
PP RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2153/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5654 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2153/2023 depositato il 06/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.5654, emesso dal Comune di Agrigento, a titolo di TASI anno d'imposta 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-insussistenza del presupposto d'imposta;
3-erronea quantificazione delle sanzioni.
Il Comune di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato, ovvero in subordine di applicare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili, ove fosse ritenuta efficace la perizia allegata al ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, deve essere disatteso il primo motivo di doglianza ritenuto che l'atto impugnato risulta motivato e tale da consentire al ricorrente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall'Ente impositore, sotto ogni profilo della pretesa azionata.
Nel merito deve essere confermata la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria nel senso che non compete al contribuente l'esenzione dell'intera imposta, né la chiesta riduzione del 50% della base imponibile, per insussistenza del presupposto d'imposta.
In proposito, nelle controdeduzioni il Comune di Agrigento ha rilevato che il regolamento TASI prevede la definizione dell'inagibilità o inabilitabilità così come definita ai fini dell'IMU.
Orbene, ai sensi dell'art. 14 punto 5 del regolamento Comunale IMU non è considerata condizione di inagibilità
e inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico, e, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento comunale IMU, approvato con delibera di C.C. n. 167 del 05.09.2014, il presupposto impositivo si verifica con il possesso di immobili siti nel territorio del Comune , per cui il presupposto per il pagamento dell'IMU è l'esistenza dell'immobile e la proprietà dello stesso riconducibile al contribuente.
Per quel che riguarda, poi, la chiesta riduzione del 50% il Comune ha evidenziato che tale riduzione, secondo quanto previsto dall'art. 14 punto 6 del regolamento Comunale, si applica ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445 attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile dal
Comune.
In proposito ha dedotto il Comune che il ricorrente non ha presentato una dichiarazione di variazione per dichiarare che gli immobili in questione sono da considerare inagibili, per cui la riduzione del 50% non compete, anche perché la relazione di perizia asseverata a firma del Geom. Nominativo_1 del 04/03/2022, non può avere efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile all'anno di imposta 2019.
Ne consegue che, stante l'omessa dell'anzidetta denuncia per l'anno 2019 da parte del ricorrente, le eccezioni sulla mancanza dei presupposti appaiono destituite di fondamento.
Infine, pure destituita di fondamento appare la censura afferente le sanzioni irrogate.
L'art. 17 D.Lgs. n.472/1997 regola il procedimento di irrogazione “immediata” applicabile nei casi tassativamente indicati da detta norma. Il legislatore, ritiene che l'ufficio fiscale possa procedere alla irrogazione immediata in due casi: quando la sanzione è contestata con l'avviso di accertamento della maggiore imposta in quanto i motivi dell'irrogazione e i criteri di determinazione sono esplicati in detto avviso dall'Ente impositore e quando viene sanzionato l'omesso o ritardato pagamento di tributi.
Nel caso in esame, la sanzione è stata irrogata con l'avviso di accertamento e, quindi, non necessita di particolari spiegazioni se non in merito all'ammontare irrogato che è determinato in base ad un semplice calcolo matematico indicato nell'avviso di accertamento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate .
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
PP RE