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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.15 chiamato il procedimento iscritto al n. 1791/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 sono presenti l'avv. PALMA PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv. DI SALVO LOREDANA per l' CP_1
L'avv. Palma, alla luce della documentazione sanitaria già inoltrata telematicamente - successiva alla data del deposito del ricorso (15/02/2023) e alla data della visita peritale
04/07/2024) - chiede il richiamo del CTU affinché possa valutare anche la suddetta documentazione;
in particolare evidenzia che pur trattandosi di patologia accertata differente da quella oggetto di causa, secondo studi recenti, l'amiloidosi sarebbe correlata anche ad esposizione ad amianto;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. Di Salvo conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa;
in via subordinata si rimette al giudice in ordine alla valutazione della documentazione di cui si chiede l'acquisizione ed eventualmente in ordine al richiamo del consulente. Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.25
*********************
Successivamente, alle ore 14.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, esaminata la documentazione medica depositata, ritenutane l'inconducenza ai fini del decidere riguardando altra patologia del ricorrente (amiloidosi cardiaca e non pleurica) e non apportando ulteriori e diversi elementi da sottoporre alla valutazione del CTU;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 1791/2023 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Via M.se di Villabianca n° 21, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante Controparte_3
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Compensa le spese di lite.
❖ Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti domande : “ritenere e dichiarare che a causa e per effetto dell'attività lavorativa svolta, come in narrativa, il ricorrente ha contratto malattia professionale (asbestosi) che ha determinato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 30%, o di quella maggiore o minore risultante da eventuale disponenda consulenza tecnica, con diritto, pertanto, al relativo indennizzo, in rendita o in capitale, ex art. 13 D.lgs. 23.2.2000
2 n.38; condannare, conseguentemente, l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui sopra, nella misura e con decorrenza, ed interessi come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..] Dall'anamnesi effettuata dai sanitari dell'Istituto, risultava in particolare dalla TC torace (doc.3), segni di fibrosclerosi apicale bilaterale, ispessimento pleurico nel LSD e nel LSS ed in corrispondenza dei lobi inferiori. In particolare, lo specialista pneumologo di sede, rilevava una forma ostruttiva di entità moderata severa, escludendo altresì, la presenza di alterazioni pleuro-parenchimali patognomoniche, per esposizione professionale a sostanze fibrosanti. In sede di opposizione amministrativa, il ricorrente non depositava nessun'altro documento diagnostico ulteriore a supporto della presenza della malattia denunciata.
Invero non esiste nessuna documentazione medica ancorché specialistica, che abbia mai diagnosticato l'esistenza di patologia asbestosica a carico dell'infortunato”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata al dott. , all'odierna Persona_2
udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato (DR. ), dopo avere esaminato Persona_2
l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che il ricorrente “[..] pur in assenza di franca asbestosi, presenti comunque un quadro clinico caratterizzato dalla sussistenza di “ispessimenti pleurici”, reperto/condizione clinica ragionevolmente secondaria, in considerazione della prolungata attività lavorativa, ad esposizione professionale a fibre di amianto.”
Sottolineava, infatti, il CTU che “[..]nessuno degli accertamenti strumentali agli atti emerge la chiara sussistenza di asbestosi. Non può, infatti, non sottolinearsi come la diagnosi di asbestosi possa ormai essere effettuata solo ed esclusivamente tenendo conto di quanto posto in essere dai cosiddetti “Criteri di Helsinki” : secondo tali indicazioni, la diagnosi di asbestosi deve essere principalmente posta, basandosi, preferibilmente, su uno
3 studio di tipo istologico: “è necessaria, cioè, l'identificazione di una fibrosi interstiziale diffusa in campioni polmonari tecnicamente adeguati oltre alla presenza di 2 o più corpuscoli di amianto, in un tessuto con sezione di 1 cm 2 , o un conteggio di fibre di amianto libere o rivestite che rientri nel range registrato per asbestosi da quello stesso laboratorio. [..] Un altro strumento importante nell'iter diagnostico dell'asbestosi è rappresentato dall'esame radiologico del torace, eseguito secondo i criteri fissati dalla
Classificazione radiologica delle pneumoconiosi dell'ILO 1980 e successive modifiche. Le prime alterazioni individuabili nei radiogrammi sono rappresentate da fini opacità irregolari e/o lineari alle basi polmonari. Nelle fasi successive di malattia tali opacità tendono alla coalescenza fino a determinare quadri di fibrosi a “vetro smerigliato” e/o a
“nido d'ape” (honey combing). Queste differenze risultano tuttavia essere aspecifiche, e comuni a tutte le fibrosi polmonari interstiziali. Un esame radiologico di secondo livello, caratterizzato da maggior sensibilità, ma non specificità, è la tomografia computerizzata
(CT) e, in particolare, la TC ad alta risoluzione (HRCT) (in questo caso non presente) in quanto, rispetto alla TC usuale presenta 1) Maggiore sensibilità nella individuazione di lesioni parenchimali, atelettasie, ispessimenti pleurici nonché nella individuazione di forme iniziali di asbestosi;
2) Maggiore specificità nell'escludere condizioni confondenti come enfisema, problemi vascolari, bronchiectasie, malattie pleuriche sovrapposte ). Il modello
ICOERD, analogamente alla classificazione ILO per i radiogrammi standard del torace, prevede come elementi classificativi principali per il parenchima polmonare: le piccole opacità nodulari o irregolari/lineari, le grandi opacità, le aree a vetro smerigliato e di honeycombing , l'enfisema e l'atelettasia rotonda. La profusione delle piccole opacità è stratificata in quattro gradi (0-3), da assegnare a ciascuna delle tre regioni di ogni singolo polmone (con un possibile range da 0 a 18). È poi prevista la registrazione delle anomalie pleuriche, distinte fra parietali e viscerali. Sempre secondo i citati “criteri di Helsinki”, gli studiosi hanno anche preso in considerazione i casi (invero piuttosto frequenti) in cui non si abbia disponibilità di un esame istologico: in questa evenienza si opterà per una “diagnosi clinica di asbestosi” per la quale , ormai, il protocollo più accettato è quello proposto da et al, che prevede: 1) Storia di esposizione ad amianto, da moderatamente a forte, CP_4
spesso protratta per molti anni.2) Segni clinici di fibrosi interstiziale in forma di crepitii
4 teleinspiratori all'auscultazione dei campi polmonari, soprattutto a livello delle basi;
3)
Riscontro di opacità diffusa reticolo-lineari a livello dei campi polmonari inferiori all'esame radiologico del torace;
4) classicamente, riscontro di deficit funzionale restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o di riduzione della diffusione del monossido di carbonio (CO); 5) generalmente, ma non sempre, presenza di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa. I criteri 1 e 3 sono obbligatori per la diagnosi clinica, che viene ulteriormente supportata dal criterio 5. Quando uno o più dei criteri 5, 2, o 4 (in ordine di importanza decrescente) non sono soddisfatti, l'indice di fiducia per la diagnosi declina corrispondentemente. Da quanto fin qui argomentato, è, pertanto, di tutta evidenza come per l'Assicurato Sig. non possa, ad oggi, essere formulata diagnosi CP_1 Parte_1
di asbestosi. Tuttavia, nel caso di che trattasi, si ritiene, per completezza medico-legale, non potersi sottacere, come, presa visione delle indagini strumentali agli atti (RM torace del
15.04.2021 – TC torace del 14.06.2021 - punti 04,05.06 e 07 del paragrafo “esame degli atti” della presente ctu) e ribadendo ancora, con adozione del criterio del “più probabile che non”, come l'attività lavorativa svolta dal periziato abbia più che ragionevolmente determinato esposizione a fibre di amianto [..], sia rilevabile la presenza di immagini indicative di “ispessimenti pleurici” diffusi, a carico del segmento dorsale del lobo superiore destro, del segmento apico-dorsale del lobo superiore sinistro, nonché dei segmenti superiore e basale posteriore e laterale di entrambi i lobi inferiori, reperto comunque suggestivo di prolungata esposizione ad asbesto e, dunque “asbesto- correlabile”. Per completezza medico-legale, si ritiene anche evidenziare, come il corteo sintomatologico accusato dal Periziato, sia in parte ascrivibile ad un quadro di broncopatia conica con associata sindrome delle apnee ostruttive notturne (OSAS in trattamento con C-
PAP) ed in parte anche ad un combinato clinico, caratterizzato da cardiopatia con scompenso cardiaco, oltre che dalla sussistenza di malattia diabetica”.
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “Per quanto concerne la valutazione, si ritiene, in considerazione del fatto che trattasi di problematica inerente la infortunistica del lavoro, che i baremes più appropriati da prendere in considerazione, siano quelli previsti dal D. lgs 38/2000, in quanto, peraltro, le correlate Tabelle sono le uniche che prevedono espressamente la valutazione di problematiche respiratorie di natura
5 professionale, quali, appunto, le immagini patologiche a carico delle pleure. Pertanto, alla luce delle indicazioni, esaminate con criterio proporzionale rispetto alle previsioni tabellari di cui al codice 331 delle Tabelle 38/2000, si ritiene che il quadro clinico sia tale da determinare, globalmente valutato, danno biologico pari al quattro per cento, in assenza di indagini spirometriche chiaramente indicative di danno fibrosante.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU, come richiesto da parte ricorrente, in quanto la documentazione medica depositata in data 22 gennaio 2025 appare inconferente riguardando patologia cardiaca e non apportando nuovi e ulteriori elementi di valutazione.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle risultanze della valutazione medico- legale, ricorrono giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti mentre vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 29 gennaio 2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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