Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2028
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La cartella di pagamento risulta ritualmente motivata secondo le previsioni di legge, consentendo al contribuente di difendersi.

  • Rigettato
    Errato calcolo degli interessi

    La cartella di pagamento è il risultato di un controllo automatico basato sui dati dichiarativi e non emergono elementi per contestare il calcolo degli interessi in questa sede. L'Agenzia delle Entrate ha legittimamente operato.

  • Rigettato
    Infondatezza e illegittimità della pretesa

    La liquidazione della dichiarazione è stata effettuata secondo l'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni e dall'anagrafe tributaria. Non si tratta di errore materiale nella compilazione della dichiarazione, né di valutazione non effettuabile in sede di controllo ex art. 36 bis. L'Agenzia delle Entrate ha legittimamente operato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2028
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2028
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo