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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2028/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5824/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172539162000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si riporta alle difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante S.r.l. Beevoip propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 gennaio 2025 con cui si richiede a seguito di verifica ex art. 36 bis DPR 600/73 il recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo industriale 2021 con indebita compensazione IRES 2021, assumendo la carenza di motivazione, l'errato calcolo degli interessi, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la richiesta anche in considerazione dell'istanza di correzione depositata. Si costituisce Agenzia delle Entrate ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la cartella di pagamento impugnata risulta ritualmente motivata secondo le previsioni di legge che consentono di porre il contribuente nella condizione di difendersi. Nella fattispecie il recupero d'imposta nasce dal “controllo automatico della dichiarazione” ovvero il procedimento con cui l'AE, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 (per le imposte dirette) e dell'art. 54 bis DPR 633/72 (IVA) procede, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dal controllo così effettuato emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'AE invia al contribuente la comunicazione di irregolarità contenente, l'invito a fornire eventuali chiarimenti e la richiesta di versare quanto evidenziato come maggiore debito o minore credito. Il contribuente può aderire alla comunicazione se la ritiene corretta e se versa quanto richiesto nel termine di 30 giorni dalla stessa (anche ratealmente) ottiene la riduzione della sanzione ad 1/3 (e dunque, trattandosi di sanzione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, del 30% del tributo, ottiene la riduzione della sanzione al 10%). Nella fattispecie in esame parte ricorrente a seguito della comunicazione di irregolarità ricevuta recuperava a titolo di minor versamento Ires € 35.405,57 oltre sanzioni ed interessi, per la annualità 2021 e presentava dichiarazione integrativa ed effettuava versamenti con ravvedimento operoso intendendo sanare i propri errori. Ha presentato anche istanza di sgravio successivamente respinta. Nel merito, in relazione alla invocata erroneità ed illegittimità della pretesa in ragione dell'imposta a credito recuperata derivante dal credito d'imposta ricerca e sviluppo anno di imposta 2021 e riportata in dichiarazione si specifica che la liquidazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata secondo quanto disciplinato dall'art. 36bis del D.P.R. 600/73 e trattasi di attività svolta “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria” (comma 2 dell'articolo 36-bis) ovvero dalla dichiarazione presentata è emerso l'esito di recupero di minori versamenti effettuati dalla società ricorrente per l'anno d'imposta 2021. Non trattasi di errore materiale nella compilazione della dichiarazione e comunque non sarebbe valutabile in sede di controllo ex art 36 bis D.P.R.600/1973 ove l'attività si effettua “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”. Va respinta altresì l'eccezione relativa alla presentazione di modelli di versamento con codici tributo errati giacché non trova riscontro nei dati riportati in dichiarazione e sulla base dei quali l'Ufficio ha provveduto a liquidare gli omessi versamenti. Ne segue che l'Agenzia ha legittimamente operato con conseguente legittimità dell'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In ragione dell'impugnativa di una cartella derivante da un mero controllo automatico le spese si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Napoli, 14 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5824/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172539162000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si riporta alle difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante S.r.l. Beevoip propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 gennaio 2025 con cui si richiede a seguito di verifica ex art. 36 bis DPR 600/73 il recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo industriale 2021 con indebita compensazione IRES 2021, assumendo la carenza di motivazione, l'errato calcolo degli interessi, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la richiesta anche in considerazione dell'istanza di correzione depositata. Si costituisce Agenzia delle Entrate ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, previa riunione delle procedure connesse, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la cartella di pagamento impugnata risulta ritualmente motivata secondo le previsioni di legge che consentono di porre il contribuente nella condizione di difendersi. Nella fattispecie il recupero d'imposta nasce dal “controllo automatico della dichiarazione” ovvero il procedimento con cui l'AE, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 (per le imposte dirette) e dell'art. 54 bis DPR 633/72 (IVA) procede, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dal controllo così effettuato emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'AE invia al contribuente la comunicazione di irregolarità contenente, l'invito a fornire eventuali chiarimenti e la richiesta di versare quanto evidenziato come maggiore debito o minore credito. Il contribuente può aderire alla comunicazione se la ritiene corretta e se versa quanto richiesto nel termine di 30 giorni dalla stessa (anche ratealmente) ottiene la riduzione della sanzione ad 1/3 (e dunque, trattandosi di sanzione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, del 30% del tributo, ottiene la riduzione della sanzione al 10%). Nella fattispecie in esame parte ricorrente a seguito della comunicazione di irregolarità ricevuta recuperava a titolo di minor versamento Ires € 35.405,57 oltre sanzioni ed interessi, per la annualità 2021 e presentava dichiarazione integrativa ed effettuava versamenti con ravvedimento operoso intendendo sanare i propri errori. Ha presentato anche istanza di sgravio successivamente respinta. Nel merito, in relazione alla invocata erroneità ed illegittimità della pretesa in ragione dell'imposta a credito recuperata derivante dal credito d'imposta ricerca e sviluppo anno di imposta 2021 e riportata in dichiarazione si specifica che la liquidazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata secondo quanto disciplinato dall'art. 36bis del D.P.R. 600/73 e trattasi di attività svolta “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria” (comma 2 dell'articolo 36-bis) ovvero dalla dichiarazione presentata è emerso l'esito di recupero di minori versamenti effettuati dalla società ricorrente per l'anno d'imposta 2021. Non trattasi di errore materiale nella compilazione della dichiarazione e comunque non sarebbe valutabile in sede di controllo ex art 36 bis D.P.R.600/1973 ove l'attività si effettua “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”. Va respinta altresì l'eccezione relativa alla presentazione di modelli di versamento con codici tributo errati giacché non trova riscontro nei dati riportati in dichiarazione e sulla base dei quali l'Ufficio ha provveduto a liquidare gli omessi versamenti. Ne segue che l'Agenzia ha legittimamente operato con conseguente legittimità dell'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In ragione dell'impugnativa di una cartella derivante da un mero controllo automatico le spese si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Napoli, 14 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso