TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4933
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e del art. 2, comma 1, lett. a), num 1) del d.lgs. 24/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria.

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui contesta l'archiviazione delle segnalazioni di illeciti non ritorsivi, per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, poiché la normativa whistleblowing tutela il segnalante dalle ritorsioni, non da illeciti di cui non è personalmente toccato. La partecipazione al procedimento ha una finalità collaborativa e istruttoria, ma non radica automaticamente la legittimazione a contestare in giudizio gli esiti del procedimento.

  • Rigettato
    Danno da ritardo nella conclusione del procedimento

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo è respinta perché mancano i presupposti dell'ingiustizia del danno, dato che il 'giudizio di spettanza' è sfavorevole alla ricorrente sulla base delle prove prodotte. Inoltre, le richieste risarcitorie sono generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4933
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4933
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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