Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/02/2026, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9374 del 2024, proposto da NT DI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0030587 del 09/07/2024 (doc. 1) ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 26600 del 02/11/2021 a mezzo della quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l''insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A030 - MUSICA SC. I GR. e AL56 – TROMBA
b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 11/03/2024 con nota del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (doc. 2)
c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CI DA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1. Premette in fatto:
- di aver conseguito un titolo di specializzazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado presso l’Università RU AR in Romania nel 2021, dopo aver conseguito in Italia il Diploma di Laurea in Discipline Musicali – Tromba presso il Conservatorio nel 2020.
- di aver proposto, in data 22.7.2021, istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero ai sensi del D. Lgs. 206/2007 n. 36396, acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 26600 del 2.11.2021, ai fini dell’esercizio della professione di docente su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in relazione alle classi A030 (Musica) e AL56 (Tromba);
- che in data 11.3.2024 riceveva un preavviso di rigetto al quale replicava inviando documentazione a riscontro e chiedendo una proroga per il rilascio della Adeverintia ;
- che riceveva infine il provvedimento di diniego impugnato, adottato il 9.7.2024.
Il menzionato diniego è basato sulla seguente motivazione: “[…] la Scrivente non ha ricevuto l’ulteriore, necessaria documentazione di seguito riportata: - l’Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno), recante l’indicazione della disciplina che Lei può insegnare e quella della fascia di età di riferimento degli alunni cui l’insegnamento è rivolto; - il certificato di conseguimento del cd. Nivel II; - idonea documentazione attestante la durata legale dei percorsi formativi c.d. Nivel I e Nivel II ”.
1.2. I motivi di ricorso a sostegno della impugnazione attengono a “ Violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 2005/36/ce e 2013/55/ue, così come recepite dal d.lgs n. 206/2007 – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – sviamento – difetto di istruttoria - difetto di motivazione – travisamnto dei fatti – disparità di trattamento – violazione e falsa applicazione dei principi di diritto enunciati dalla adunanza plenaria del c.d.s. con le sentenze n. 18-19-20-21-22 del 2022 ” e censurano, in particolare, l’omissione di una concreta comparazione del percorso formativo, nonché la mancata valutazione della documentazione che il ricorrente aveva ottenuto nelle more del procedimento di riconoscimento e trasmesso all’amministrazione.
1.3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile il 20.9.2024 e depositando documentazione il 23.12.2025.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 8.10.2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza n. 4571/2024, non appellata.
Alla successiva udienza pubblica del 3.6.2025, la Sezione ordinava incombenti istruttori.
In vista della trattazione del merito del ricorso, l’Amministrazione depositava documentazione difensiva, sostenendo la legittimità del gravato diniego.
2. – Alla udienza pubblica del 4.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
3.1. Il Collegio ritiene fondata, nello specifico, la parte del motivo di ricorso con cui è censurato un difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, risultando agli atti che il ricorrente ha ottenuto e trasmesso al Ministero intimato la documentazione richiesta con il preavviso di rigetto ricevuto il 13.3.2024, e ritenuta mancante dal provvedimento impugnato.
Nello specifico, come dedotto e allegato dal ricorrente (v. sub doc. nn. 4-5 allegati al ricorso), in data 20.3.2024 in risposta al preavviso di rigetto procedeva ad allegare i documenti richiesti e, in particolare:
- la dichiarazione circa la durata legale dei corsi seguiti;
- il certificato di Nivel 1 e Nivel 2 rilasciati ad esito del percorso di formazione svolto all’estero;
- la richiesta di proroga al fine di consentire il rilascio da parte del Ministero rumeno del certificato di Adeverintia.
Tale circostanza – di cui il provvedimento di rigetto non tiene contro – non è smentita dall’Amministrazione, che nelle proprie difese richiama a supporto del provvedimento un precedente del Consiglio di Stato (n. 8392/2925) che non appare conferente al caso di specie, riferendosi ad una fattispecie relativa ad un titolo di abilitazione sul sostegno e nella quale il provvedimento di diniego impugnato – contrariamente al caso che ci occupa – conteneva una motivazione basata sulla comparazione in concreto dei percorsi formativi, oggi mancante.
Al contrario – e conformemente a quanto statuito dallo stesso giudice di appello – , “ quale che sia il corredo di titoli presentato dall’istante (e cioè a prescindere dal fatto che quest’ultimo presenti un titolo di abilitazione all’esercizio della professione all’estero, oppure soltanto alcuni titoli formativi conseguiti sempre all’estero) quel che rileva è che residua comunque uno spazio di discrezionalità tecnica del Ministero nel valutare se (e in che misura) l’insieme di titoli, diplomi ed esperienze professionali maturate all’estero, sia sostanzialmente equivalente rispetto al percorso formativo richiesto in Italia ai fini dell’esercizio della professione regolamentata. ” (Cons. S.t, VII, n. 8629/2025).
Ciò nel caso di specie, non è avvenuto, non avendo l’Amministrazione provveduto a svolgere alcuna valutazione sulla documentazione allegata, sia in fase di istanza, sia a seguito della integrazione a riscontro del preavviso di rigetto.
Eppure, la certificazione di Nivel 1 e 2 depositata dal ricorrente dà conto di un percorso di formazione svolto nel campo disciplinare della Musica, con ottenimento di crediti formativi che non appare considerata dall’amministrazione. In particolare, secondo il piano di studi allegato, i percorsi di formazione e di abilitazione si sono svolti su un programma generale e uno specialistico, che nel caso del ricorrente si è svolto appunto nel campo di specializzazione, ossia la musica, in astratto coerente con la classe di concorso per cui ha chiesto il riconoscimento.
3.2. A tale profilo si aggiunge il rilievo per cui l’amministrazione, nel caso di specie, non ha seguito la procedura prevista dalla Direttiva, che all’art. 51 (rubricato “Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali”) stabilisce: “ 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo. 3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale. ” (in senso analogo è la disciplina recata dall’art. 16 del d. lgs. 206/2007).
Rilevato che l’Adeverinta ministeriale è passibile di richiesta di integrazione documentale (alla luce delle norme procedurali applicabili e come mostra di ritenere la stessa amministrazione che la ha infatti richiesta in corso di procedimento al ricorrente), deve notarsi che la previsione del menzionato art. 51 della Direttiva (e del corrispondente art. 16 del d.lgs. n. 206/2007) è chiara nell’imporre allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza. A questo punto lo Stato membro destinatario dell’istanza deve concludere la procedura prima possibile e comunque entro tre mesi, a far data dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’interessato.
Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione è rimasta in una prima fase inerte per diversi anni e, successivamente, ha assegnato termini perentori di un mese al richiedente per completare la sua documentazione, ed infine non ha né valutato la documentazione integrativa depositata, né accettato le istanze di proroga, denegando il riconoscimento nonostante la parziale intervenuta integrazione.
Risulta, come visto, che in risposta al riscontro alla richiesta di integrazioni e al preavviso di rigetto, parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato istanza al Ministero rumeno per il rilascio del certificato adeverinta – richiedendo una sospensione del termine per produrlo – oltre ad allegare documentazione inerente le ulteriori richieste del Ministero, tra cui gli attestati di frequenza dei corsi Nivel I e Nivel II, i certificati di completamento degli esami con apostille e indicazioni circa la durata legale.
La condotta procedimentale seguita dall’amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa e non essendo in ogni caso originariamente stabilita da parte dell’amministrazione, l’indispensabilità della adeverinta ai fini della stessa ammissibilità della istanza di riconoscimento.
Né al contrario si può ritenere legittima tale condotta sulla base della circostanza per cui il rigetto non impedirebbe il deposito di una nuova istanza completa della documentazione.
Oltre alla duplicazione di procedimenti amministrativi e istanze, che si aggiungerebbero al numero rilevante di istanze in corso di esame, deve rilevarsi l’effetto negativo che il diniego di riconoscimento è suscettibile di riverberare sulla partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali, nonché alle procedure di formazione delle GPS, ai quali il Ministero sia in sede di concorsi ordinari, sia di formazione delle graduatorie GPS, consente la partecipazione con riserva, in pendenza di riconoscimento del titolo di ammissione (cfr. art. 3, co. 4, D.D. n. 499/2020, art. 4, co. 5, D.D. n. 2575/2023, art. 7, co. 1, lett e), O.M. n. 112/2022 e O.M. n. 88/2024).
Pertanto, seppure i termini previsti dalle norme nazionali sono ordinatori, così come quelli previsti dalla Direttiva e dalla normativa di attuazione, il mancato rispetto di tali termini non può rimanere senza effetto rispetto agli obblighi gravanti sul richiedente, che devono in conseguenza essere modulati, anche in ossequio ai principi di correttezza e buona fede invocati dalla stessa amministrazione (cfr. nello stesso senso, Cons. St., VII, n. 7939/2025).
4. – Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e conseguente obbligo per l’amministrazione di valutare il titolo di abilitazione richiesto, unitamente alla documentazione allegata nel corso del procedimento, e provvedere sulla istanza di riconoscimento.
Nello specifico, il Ministero dovrà esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione di parte ricorrente, raffrontando, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
5. – Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda e la sussistenza di una non consolidata giurisprudenza in ordine alle questioni di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI DA PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI DA PI | LE ET |
IL SEGRETARIO