TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/02/2026, n. 2677
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, accertando che il ricorrente aveva trasmesso la documentazione richiesta e che il provvedimento di rigetto non ne aveva tenuto conto. Inoltre, l'amministrazione non ha svolto una concreta comparazione dei percorsi formativi.

  • Accolto
    Violazione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale

    Il Collegio ha constatato che l'amministrazione è rimasta inerte per anni, ha assegnato termini perentori al richiedente per integrare la documentazione e non ha valutato la documentazione integrativa, né accettato istanze di proroga, violando i doveri di collaborazione e buona fede.

  • Accolto
    Illegittimità del preavviso di rigetto per difetto di istruttoria

    Il Collegio ha accolto il ricorso principale, annullando il provvedimento di rigetto finale, il che comporta l'accoglimento anche delle censure relative al preavviso di rigetto.

  • Accolto
    Annullamento degli atti consequenziali

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento di tutti gli atti consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/02/2026, n. 2677
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2677
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo