Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2025, proposto da
OB Lo ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di OS LD, IA RG, GI ME, TO RO, non costituiti in giudizio;
VA OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pisauro, Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR UD, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, IA Burattini, con domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
MA GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università, in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024;
- della graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01 04 2025 Ministero Università in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024;
- del Decreto dirigenziale n.4871 del 18-03-2025 Ministero Università con il quale il Responsabile unico del procedimento ha disposto alcune rettifiche di errori materiali di cui al verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, nonché l’annullamento parziale in autotutela del verbale n. 16 del 18 febbraio 2025;
- della nota acquisita al prot. Dgpbss n.2632 del 01-04-2025 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso la graduatoria finale aggiornata;
- dei verbali n. 8 e n. 13 della predetta procedura;
tutti questi atti nella sola parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 1,5 per il dottorato di ricerca di cui è munito e nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 12 per la adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti l’Avviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca, di VA OC, AR UD e MA GE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024 il Ministero dell’università e della ricerca ha avviato la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell’attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l’Amministrazione nelle predette tematiche.
2. Il ricorrente ha presentato domanda in relazione al profilo di esperto amministrativo-contabile e, all’esito della selezione, si è collocato nella posizione 64 con il punteggio di 73,5. Con il presente ricorso ha contestato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) “ Violazione dell’art. 5 comma 3 fase A) punto d) dell’Avviso pubblico ”. L’art. 5, comma 3, fase A), punto d), dell’Avviso pubblico prevede l’attribuzione di punti 1,5 per i candidati in possesso di dottorato di ricerca. Il ricorrente sostiene di aver documentato il possesso del titolo di “ Dottore di Ricerca in Discipline Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi ” conseguito in data 12.3.2010 presso l’Università degli Studi di Messina – Scuola triennale di Dottorato in “Economia, Impresa e Metodi Quantitativi”. La relativa tesi finale di ricerca sperimentale è stata svolta sul tema: “ Politiche per l’Innovazione in Sicilia: gli incubatori di imprese e gli spin-off ”, tematica che sarebbe attinente alle materie oggetto della selezione di cui all’Avviso 1217 del 19 novembre 2024. Ciononostante, il ricorrente non ha ricevuto la relativa attribuzione di punteggio, laddove gli altri concorrenti (in possesso parimenti del medesimo titolo) hanno ottenuto l’assegnazione di punti 1,5;
II) “ Violazione dell’art. 5 comma 3 fase A) punto a) dell’Avviso pubblico – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per manifesta irrazionalità ”. Riguardo al sub-criterio “ adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti) ”, l’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024 prevede, all’Allegato 1 “Analisi del Fabbisogno”, tra l’altro, il possesso di “ Requisiti di comprovata specializzazione ” in termini di:
- almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A. ovvero di 15 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento;
- per i Dottori commercialisti e gli avvocati Iscrizione nei rispettivi albi.
Il ricorrente lamenta di aver ottenuto soltanto 12/20, nonostante sia in possesso dei seguenti titoli:
- laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento);
- laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico (vecchio ordinamento);
- dottorato di Ricerca in “Discipline Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi”;
- master universitario di II livello in “Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie”;
- master universitario di II livello in “Management pubblico dello sviluppo locale”;
- master di formazione manageriale “Sviluppo Imprenditoriale” (Master non Universitario);
- abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista, e successiva iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Palermo n. 1085/A dal 08/10/1996;
- abilitazione alla Professione di Revisore Legale e successiva iscrizione al Registro Nazione dei Revisori Legali n. 100745 - GURI n. 100 del 17/12/1999;
- iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia - Elenco Pubblicisti n. 4123 dal 29/04/1999, e autore di oltre un centinaio di articoli e approfondimenti sui temi della finanza agevolata e della politica di coesione;
- idoneità all’Iscrizione al Roster di Esperti (idoneità con D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016 del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana e pubblicato in G.U.R.S. n. 50 del 18/11/2016), in qualità di “ Esperto tematico in sostenibilità economico-finanziaria di grandi progetti e programmi di innovazione e sviluppo ”;
- iscrizione all’Albo REPRICE del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di “Esperto in Valutazioni Economico-finanziaria” e “Revisione amministrativo-contabile”;
iscrizione all’Elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza del Ministero dello Sviluppo Economico per i “Voucher per consulenza in innovazione” (Allegato al Decreto Direttoriale 06 novembre 2019);
- iscrizione alla Long-list dei Revisori Legali abilitati a svolgere l’attività di certificazione delle spese sostenute dai beneficiari, nell’ambito delle domande di pagamento dei SAL intermedi, relativi ai Bandi gestititi dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive a valere sul PO FESR 2014/2020;
- componente della short-list del Comitato di Esperti di cui alla Legge Regionale n. 7/2002 per il profilo di “Esperto di Industria e di Sviluppo Territoriale” della Regione Emilia Romagna (Delibera Giunta Regionale n. 441 del 21/03/2022).
A fronte di quanto sopra, al ricorrente è stato attribuito il punteggio più basso tra i primi 64 candidati in graduatoria, nonostante il proprio curriculum formativo e professionale sarebbe tra i migliori. Egli, in realtà, sarebbe l’unico concorrente tra quelli collocati nelle prime 64 posizioni ad avere avuto attribuito un punteggio di 12, il che sarebbe ingiustificato.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Si sono costituiti i controinteressati MA GE, VA OC e AR UD, sostenendo l’infondatezza delle censure, nonché la relativa inammissibilità in quanto si sovrapporrebbero alle valutazioni tecniche della commissione esaminatrice.
5. All’udienza pubblica dell’11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
7. Il Collegio rileva preliminarmente che le sentenze della Sezione con le quali la procedura in oggetto è stata annullata sono state sospese dal Consiglio di Stato. Allo stato, pertanto, la procedura è ancora in essere e sussiste senz’altro l’interesse della parte ricorrente, che non ha formulato censure integralmente caducatorie, a veder esaminate le proprie doglianze.
8. Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti controinteressate, in quanto le censure formulate nel ricorso sono volte a contestare la violazione della legge di gara ovvero la manifesta illogicità delle valutazioni condotte dalla commissione esaminatrice, ambiti entro cui è senz’altro ammesso il sindacato giudiziale.
9. Con il primo motivo la parte ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio di 1,5 previsto dall’art. 5, co. 3, fase A), lett. d), dell’Avviso in relazione al possesso del titolo di dottorato di ricerca. La censura è fondata.
10. Dall’esame degli atti risulta che la commissione ha attribuito il punteggio di 1,5 per il dottorato:
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Tecnologie applicate per le produzioni animali e la sicurezza alimentare ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Mercato e consumatori ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Competenze ed innovazioni per lo sviluppo ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Scienze economiche e sociali ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Economia politica ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Mineralogia ”;
- a un candidato in possesso del dottorato in “ Banca e finanza ”.
11. Il ricorrente ha conseguito il dottorato in “ Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi ”, con una tesi su “ Politiche per l’Innovazione in Sicilia: gli incubatori di imprese e gli spin-off ”, che appare almeno astrattamente attinente al profilo di esperto amministrativo-contabile e alle conoscenze richieste dall’Avviso. La ragione della mancata assegnazione del punteggio non è in alcun modo desumibile dall’operato della commissione, che si è limitata a non attribuirlo, senza che sia ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito e che, invero, appare riconducibile a mero errore, come lamentato nel ricorso, che va pertanto sul punto accolto, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi dando conto delle ragioni alla base della propria valutazione.
12. Fondato è anche il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente contestata la manifesta illogicità delle valutazioni condotte dalla commissione in ordine alla valutazione espressa in ordine al criterio “ adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati ”.
13. Al riguardo, va rilevato in primo luogo che l’Avviso distingue la formazione professionale nelle materie caratterizzanti dalle esperienze in linea con il fabbisogno, attribuendo a ciascuno di tali aspetti 20 punti. Il primo criterio di valutazione è, da un lato, più ampio del secondo, in quanto riguarda le “materie” caratterizzanti e non solo lo specifico fabbisogno di cui all’Avviso e, dall’altro lato, si distingue da esso in quanto il riferimento alla formazione implica l’esigenza che gli oggetti della valutazione siano costituiti da titoli, attestati, abilitazioni, qualifiche o diplomi. In caso contrario non si comprenderebbe la differente formulazione dei due criteri.
14. Assumendo tale prospettiva, le deduzioni svolte dalla parte ricorrente evidenziano profili di manifesta incongruità nei giudizi espressi dalla commissione. Come rilevato dalla parte ricorrente, hanno ottenuto un punteggio particolarmente elevato, in raffronto di quello attribuito al ricorrente, candidati in possesso (soltanto):
- di diploma di ragioniere e perito commerciale, laurea in sociologia e master in selezione, formazione e sviluppo e amministrazione del personale;
- di laurea in filosofia;
- di laurea in economia e commercio, iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e titolo di revisore legale;
- di laurea in ingegneria meccanica, iscrizione all’albo professionale e corso di alta formazione in management dell’innovazione.
15. La ratio di tali valutazioni risulta imperscrutabile alla luce degli atti depositati, che non consentono di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione, e denotano profili di manifesta illogicità o erroneità, che eccedono il perimetro insindacabile delle valutazioni tecniche, non emergendo alcuna prospettiva di riconciliabilità tra i giudizi espressi e gli elementi oggetto di valutazione.
16. Si impone pertanto l’annullamento degli atti impugnati, per quanto attiene alla valutazione condotta in merito al profilo del ricorrente, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi con idonea motivazione entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
17. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente sono poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, mentre tra tutte le altre parti possono essere compensate sulla base del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva. Ordina all’Amministrazione di provvedere a nuova valutazione della posizione del ricorrente entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’università e della ricerca al pagamento delle spese sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | LE ZI |
IL SEGRETARIO