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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione Contenzioso Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Contenzioso Civile, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, sezione contenzioso, in materia di opposizione all'esecuzione, iscritta al
n°795/2022 R.g.c., vertente
TRA
, C.F. da UR (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Adelaide SCARFONE, presso il cui studio in Catanzaro alla Via D. Mottola
D'Amato n°61, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Opponente istante -
E
P.I./C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, mandataria della Società , rappresentata e difesa CP_2 Parte_2 dagli Avv.ti M. Daniela GRILLO e Roberta POLITI, domiciliate in Lamezia Terme (CZ) presso lo studio dell'Avv. Domenico De Tommaso (studio Sinopoli) alla Via L. Da Vinci n°15, giusto mandato a lite in atti del giudizio
-convenuta opposta contumace
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 2° c. C.p.c. a Pignoramento presso Terzi.
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
pagina 1 di 4 così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 30.05.2022, iscritto a ruolo il 13.06.2022, parte istante, riproponeva in sintesi le ragioni dell'opposizione avanzate dinanzi al G.E. e che erano state accolte tanto che la procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n°18/2022 di R.G.E. Mob., era stata sospesa con Ordinanza del 19.05.2022, con concessione dei termini per la fase di merito.
Le richieste riguardavano la mancata notifica del titolo esecutivo, la mancata prova della cessione e della regolarità della stessa, con conseguente illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento presso terzi azionato dalla Controparte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituita la Controparte_3 come del resto non si era costituita in sede cautelare dinanzi al G.E..
Veniva integrato il contradditorio nei confronti del tezo pignorato che rimaneva contumace.
La mancata costituzione delle parti convenute ed essendo la causa documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 25.06.2024 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc. .
*******
Esaminata la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalla parte opponente, questo Giudicante rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - nel testo riformulato dall'art. 49 L. n°69/2009,- è previsto che nel caso in cui l'esecuzione risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto, il G.E. dichiara d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese.
Orbene, l'art. 616 c.p.c., prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c. viene introdotto dalla “parte interessata”.
Nel caso in esame, considerato l'esito della fase sommaria, deve rilevarsi che la parte
“interessata” all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., deve qualificarsi alla stregua del disposto di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., ed è la
[...]
infatti, in caso di avvenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., Controparte_1 atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia del pignoramento, per cui l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. si pone in capo al creditore procedente, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo del pignoramento.
pagina 2 di 4 Rimanendo l'interesse all'introduzione della fase di merito in capo al debitore solo in caso di diniego della sospensiva e tendente con l'introduzione del giudizio di merito all'interesse ad ottenere una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex art. 624 c.p.c..
Fattispecie non presente nel casso in esame, per come su evidenziato.
In ragione dei principi appena espressi, quindi, ed in particolare l'esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., si è affermato in giurisprudenza come la fase dell'opposizione esecutiva si articola in due fasi:- la prima, destinata a svolgersi ed esaurirsi nell'ambito del processo esecutivo, in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la quale è meramente eventuale perché affidata all'iniziativa della parte e che può essere introdotta solo in caso di persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione della domanda nella fase endoprocedimentale presso il G.E., la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per carenza di interesse ad agire, che peraltro non è neppure ravvisabile in relazione alle sole spese (Trib. Salerno n°1448/2020 - Trib. sez. I - Modena, n°799/2012; Trib. sez. II, Modena
n°1992/2010).
Pertanto, in applicazione di quanto sopra e del principio generale di cui all'art. 100 C.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (S.C. Sez. VI Civ. n°10105/2022 – S.C. sez.
III Civ. n°6130/2018), nel presente caso, attesa e premessa l'intervenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., per come su evidenziato, deve ravvisarsi ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.. in capo al creditore e non al debitore esecutato l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento.
Conseguenza di quanto sopra, tenuto conto che al momento della introduzione del giudizio di merito l'attore non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, posto che in mancanza il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'immediata inefficacia del pignoramento ex art. 624 c.p.c., questo giudicante ritiene dover dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, aspetto questo qualificante sotto il profilo esecutivo l'effetto estintivo di cui all'art.
pagina 3 di 4 624 c.p.c., attesa l'inammissibilità della domanda di merito proposta dall'attore ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Le spese di lite, considerate le motivazioni della decisione, quindi, tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto, ritiene Questo Tribunale stimare equo compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiarare inammissibile la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 24/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione Contenzioso Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Contenzioso Civile, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, sezione contenzioso, in materia di opposizione all'esecuzione, iscritta al
n°795/2022 R.g.c., vertente
TRA
, C.F. da UR (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Adelaide SCARFONE, presso il cui studio in Catanzaro alla Via D. Mottola
D'Amato n°61, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Opponente istante -
E
P.I./C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, mandataria della Società , rappresentata e difesa CP_2 Parte_2 dagli Avv.ti M. Daniela GRILLO e Roberta POLITI, domiciliate in Lamezia Terme (CZ) presso lo studio dell'Avv. Domenico De Tommaso (studio Sinopoli) alla Via L. Da Vinci n°15, giusto mandato a lite in atti del giudizio
-convenuta opposta contumace
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 2° c. C.p.c. a Pignoramento presso Terzi.
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
pagina 1 di 4 così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 30.05.2022, iscritto a ruolo il 13.06.2022, parte istante, riproponeva in sintesi le ragioni dell'opposizione avanzate dinanzi al G.E. e che erano state accolte tanto che la procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n°18/2022 di R.G.E. Mob., era stata sospesa con Ordinanza del 19.05.2022, con concessione dei termini per la fase di merito.
Le richieste riguardavano la mancata notifica del titolo esecutivo, la mancata prova della cessione e della regolarità della stessa, con conseguente illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento presso terzi azionato dalla Controparte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituita la Controparte_3 come del resto non si era costituita in sede cautelare dinanzi al G.E..
Veniva integrato il contradditorio nei confronti del tezo pignorato che rimaneva contumace.
La mancata costituzione delle parti convenute ed essendo la causa documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 25.06.2024 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc. .
*******
Esaminata la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalla parte opponente, questo Giudicante rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - nel testo riformulato dall'art. 49 L. n°69/2009,- è previsto che nel caso in cui l'esecuzione risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto, il G.E. dichiara d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese.
Orbene, l'art. 616 c.p.c., prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c. viene introdotto dalla “parte interessata”.
Nel caso in esame, considerato l'esito della fase sommaria, deve rilevarsi che la parte
“interessata” all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., deve qualificarsi alla stregua del disposto di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., ed è la
[...]
infatti, in caso di avvenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., Controparte_1 atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia del pignoramento, per cui l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. si pone in capo al creditore procedente, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo del pignoramento.
pagina 2 di 4 Rimanendo l'interesse all'introduzione della fase di merito in capo al debitore solo in caso di diniego della sospensiva e tendente con l'introduzione del giudizio di merito all'interesse ad ottenere una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex art. 624 c.p.c..
Fattispecie non presente nel casso in esame, per come su evidenziato.
In ragione dei principi appena espressi, quindi, ed in particolare l'esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., si è affermato in giurisprudenza come la fase dell'opposizione esecutiva si articola in due fasi:- la prima, destinata a svolgersi ed esaurirsi nell'ambito del processo esecutivo, in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la quale è meramente eventuale perché affidata all'iniziativa della parte e che può essere introdotta solo in caso di persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione della domanda nella fase endoprocedimentale presso il G.E., la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per carenza di interesse ad agire, che peraltro non è neppure ravvisabile in relazione alle sole spese (Trib. Salerno n°1448/2020 - Trib. sez. I - Modena, n°799/2012; Trib. sez. II, Modena
n°1992/2010).
Pertanto, in applicazione di quanto sopra e del principio generale di cui all'art. 100 C.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (S.C. Sez. VI Civ. n°10105/2022 – S.C. sez.
III Civ. n°6130/2018), nel presente caso, attesa e premessa l'intervenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., per come su evidenziato, deve ravvisarsi ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.. in capo al creditore e non al debitore esecutato l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento.
Conseguenza di quanto sopra, tenuto conto che al momento della introduzione del giudizio di merito l'attore non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, posto che in mancanza il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'immediata inefficacia del pignoramento ex art. 624 c.p.c., questo giudicante ritiene dover dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, aspetto questo qualificante sotto il profilo esecutivo l'effetto estintivo di cui all'art.
pagina 3 di 4 624 c.p.c., attesa l'inammissibilità della domanda di merito proposta dall'attore ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Le spese di lite, considerate le motivazioni della decisione, quindi, tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto, ritiene Questo Tribunale stimare equo compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiarare inammissibile la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 24/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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