CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2023, n. 30777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30777 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: LA RI, nata in [...] il [...] ST RG, nato in [...] [...] MH EK, nato a [...] [...] LI UD, nata a [...] il [...] LV RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIUDICE DI PACE DI ANCONA visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Francesca Romana P] RRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di TU AR, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30777 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/05/2023 TA SE, MH AR, AP UD e SI BE per intervenuta remissione tacita di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione;
in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza una occupazione di proprietà pubblica, destinata ad uso pubblico, con conseguente procedibilità di ufficio e competenza del giudice monocratico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace in diversa composizione per il giudizio. 2. Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di Ancona Torrette, di proprietà e uso pubblico. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche per gli incombenti di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio. Così deciso il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Francesca Romana P] RRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di TU AR, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30777 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/05/2023 TA SE, MH AR, AP UD e SI BE per intervenuta remissione tacita di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione;
in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza una occupazione di proprietà pubblica, destinata ad uso pubblico, con conseguente procedibilità di ufficio e competenza del giudice monocratico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace in diversa composizione per il giudizio. 2. Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di Ancona Torrette, di proprietà e uso pubblico. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche per gli incombenti di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio. Così deciso il 17 maggio 2023.