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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REP UBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AR IO
RICORRENTE
E
C.F._2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
TI AN
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
"In via principale,
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il
Sig. Parte_1 e la Sig.ra Controparte_1 disponendo che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le relative annotazioni nei registri;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3. Stabilire che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé, con ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie tra i coniugi;
In via subordinata, 4. Determinare, nell'ipotesi di collocamento prevalente della sola minore Per_1 presso la madre, un assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del Sig. Pt_1 e in favore della Sig.ra CP_1
5. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, atteso che entrambi sono titolari di redditi propri e che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno CP_1 divorzile, già escluso in sede di separazione in ragione della sua comprovata indipendenza economica;
Parte 1 della casa coniugale sita in Sora, via San6. Confermare l'assegnazione al Sig.
Giuliano s.n.c., di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo interamente a suo carico".
Per la resistente:
Rigettarsi il ricorso e: Nel merito 2) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora per l'anno 2006
Parte II Serie A, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
3) Rigettare tutte le domande promosse dal Pt_1 in via principale in particolare di riduzione dell'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli minori, di ordine alla CP_1 di procedere alla mutazione della residenza e di assegnazione al Pt_1 dell'ex casa coniugale. 4)
Confermare l'affido condiviso dei figli minori Per_1 e Per_2 a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e calendario delle visite come stabilite nella separazione omologata prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Persona_3 Persona_4 per due giorni e consecutivi dalla mattina all'uscita da scuola, con due pernotti, fino all'ingresso a scuola la mattina del terzo giorno, in base alla turnazione lavorativa, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di studio dei figli. Eventuali variazioni di giorni ed orari di visita da parte del padre dovranno essere comunicate alla madre con un preavviso di almeno 8 ore. Stabilire che i figli trascorreranno con il padre n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis.
Ovvero, nella ipotesi in cui durante tali periodi il padre lavori, non è prevista la suddetta alternanza durante le festività natalizie o pasquali, in quanto la gestione dei ragazzi così come disciplinata (tre giorni con la madre e due giorni con il padre, secondo i turni di lavoro) sarà continuativa a prescindere dalla cadenza di tali giorni durante le feste. In via riconvenzionale 5) In via principale, revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Via San Giuliano snc a Sora al Parte_1
[...] e assegnarla alla madre collocataria dei minori e fissare l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50% previamente concordate tra le parti, se non tra quelle urgenti ed indifferibili, e documentate, tali da intendersi anche le spese mediche non comprese nel SSN, quelle per i libri scolastici e materiale di cancelleria, quelle per le gite scolastiche e occorrenti una tantum per la scuola, le spese per le attività extrascolastiche, e tutte quelle comunque connesse alla eventuale frequentazione di doposcuola, di istituti universitari e/o corsi e scuole di specializzazione. Saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% anche le spese relative al materiale di cancelleria e all'abbigliamento da concordarsi preventivamente e da sostenersi congiuntamente immediatamente a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico/universitario. 6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale attribuire alla sig.ra CP_1 un assegno divorzile nella misura di € 250,00 o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione ISTAT. 7) In via ulteriormente CP subordinata, stabilire che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall" sia percepito integralmente dalla CP_1 8) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, IVA CPA e rimb. forf. 15% come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,nato a [...] il [...], ha chiesto Con ricorso depositato in data 6.2.2024, Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 nata a [...] il
16/05/1984, celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006, dal quale erano stati generati i figli Persona 3 nato a sora il 6.8.2007 e Per_4
[...] nata a [...] il [...]; al riguardo ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente, con provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 28.12.2022 e che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la quale si sarebbe trasferita presso abitazione diversa dalla casa coniugale che, invece, sarebbe rimasta al padre;
quest'ultimo avrebbe potuto vedere e tenere con sé la prole per due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate;
a titolo di concorso al mantenimento, il medesimo Parte_1 avrebbe versato mensilmente la somma Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ad euro 130,00 mensili a titolo di finanziamento della microcar di Per_2 e fino alla estinzione del debito;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie e senza alcun contributo al mantenimento della moglie, avendo dichiarato le parti di essere economicamente indipendenti.
Senonché, in realtà, esso ricorrente aveva provveduto al versamento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, nonostante il collocamento effettivo dei ragazzi fosse stato ripartito in maniera perfettamente paritaria tra la madre ed il padre;
infatti, i ragazzi durante ciascun mese passavano quindici giorni nella casa paterna e quindici giorni nella abitazione della madre con i relativi costi alimentari e di permanenza a carico di ciascuno per i suddetti tempi, pertanto sarebbe stata equa una riduzione del contributo da versare alla al mantenimento di ciascun figlio.
Inoltre, quanto al figlio Per_2, dopo la separazione i genitori avevano concordato la sua adesione ad una società di calcio con sistemazione presso un convitto in San Benedetto del Tronto ove il medesimo alloggiava, con esborso annuale di euro 2.750,00 che era stato erogato esclusivamente dal medesimo ricorrente. Questi, pertanto, aveva provveduto direttamente al pagamento della retta in favore del figlio versando in tal modo più del mantenimento mensile concordato in sede di separazione. Con il ricorso introduttivo, pertanto, sono state rassegnate le conclusioni sopra trascritte.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando il rigetto delle avverse pretese relative alle condizioni di divorzio e concludendo come in epigrafe.
Al riguardo, l'intimata ha allegato di percepire redditi solo per euro 200 mensili, mentre il guadagnerebbe euro 1.800 netti al mese, oltre agli introiti di un lavoro non regolarizzato di Pt_1
vendita di api;
la medesima convenuta vivrebbe in condizioni di precarietà abitativa, cosicché ricorrerebbe l'esigenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale mediante la revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale al sig. e l'assegnazione della stessa alla Parte_1
madre collocataria dei minori. Infatti, dopo la separazione le parti si erano in concreto alternate nell'abitazione della casa coniugale ma essa resistente aveva dovuto allontanarsene in conseguenza di un'aggressione fisica subita dal ricorrente, per la quale egli è imputato del delitto di cui all'art. 581
c.p. per aver percosso la moglie con uno schiaffo al volto il 22.11.2023.
Inoltre, in costanza di matrimonio la CP_1 si era sempre occupata della famiglia, gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero.
All'esito della comparizione delle parti, la giudice delegata ha proceduto all'audizione dei figli Pt_1 Per_ e all'udienza del 18.9.2024; con ordinanza riservata depositata il 23.9.2024 ha disposto l'affidamento Per condiviso della prole, il collocamento di Per_2 presso il padre e di presso la madre, ha confermato l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplinato il regime delle visite (due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate) dei genitori non collocatari con i figli rispettivamente presso i medesimi non collocati e ha stabilito un contributo a carico del padre al mantenimento di entrambi i figli, nella misura di euro 250 ciascuno, senza alcun contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28.12.2022; -al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.2.2024) erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della 1. n. 898/70, come modificati dalla 1. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che il figlio Per_2, nato il [...], è diventato maggiorenne il 6.8.2025, cosicché non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del medesimo, nonché al regime della frequentazione del ragazzo con i genitori.
Tanto premesso, in ordine all'affido e al collocamento di Per_1, nonché in relazione al mantenimento anche di Per_2, pacificamente non indipendente, essi, sentiti nell'udienza del
18.9.2024, hanno rispettivamente dichiarato:
a) Per_2 di frequentare la madre regolarmente durante la settimana, ma di dormire sempre presso la casa paterna ("... Ad esempio, in una settimana vado a scuola, poi pranzo e ceno a volte da mia madre a volte da mio padre, diciamo che le volte si equivalgono, invece dormo sempre da mio padre..."); ciò, essenzialmente, per ragioni logistiche: "mi alleno a Cassino tutti i pomeriggi. A volte quest'estate, massimo 5 o 6 volte, ho dormito da mia madre ma prevalentemente dormo da mio padre perché preferisco stare a casa mia. Io vorrei evitare continui spostamenti con i panni e i libri perché già faccio tante cose, vado in palestra, vado a scuola, poi mi alleno, poi a volte la sera esco. Non è che preferisco uno dei due, dipende dai periodi. Invece mia sorella sta quasi sempre con mia madre, anche a dormire";
b) Per 1: "Io sto quasi sempre con mamma. Vado a scuola la mattina, sono in quinta elementare, esco alle 13.15, mi viene a prendere mamma e andiamo a casa di nonna dove vive anche lei, poi sto li e dormo lì. Da papà non ci vado quasi mai perché lui non mi prende, al telefono ci sentiamo tutti i giorni. Mio fratello lo vedo perché comunque viene a pranzo a cena quando sta con mamma, ma torna a dormire da papà. Per esempio, tutta l'estate l'ho passata con mamma. A me va bene stare di più da mamma, da papà vorrei andarci i giorni che devo stare con lui. Però a dormire vorrei tornare da mamma". Alla stregua delle dichiarazioni rilasciate dai due ragazzi, da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., appare equo confermare i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza riservata del 23.9.2024, quanto all'affidamento condiviso di Per_1, al collocamento di Per_1 presso la madre e al regime delle visite della resistente con Per_2 .
In proposito, osserva il Tribunale che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto, ancora, la Suprema Corte ha più volte osservato che "l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del
2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Così impostate le coordinate ermeneutiche in tema di applicazione dell'art. 337-ter e dell'art. 337-quater c.c., ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, malgrado la pacifica conflittualità delle parti e la pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, per fatto di percosse ai danni della resistente, consistite in uno schiaffo in volto che sarebbe stato dato il 22.11.2023, non di meno l'affidamento condiviso non contrasta con l'interesse morale e materiale della prole.
Per_1, infatti, audita il 18.9.2024, a distanza di dieci mesi dal fatto per cui si procede penalmente, ha manifestato la disponibilità al rapporto con il padre, seppure con freddezza rispetto al pernottamento presso il ricorrente.
Oltretutto, l'affidamento condiviso con incontri non protetti tra Per_1 e il padre è domandato anche dalla resistente e, sperimentato ormai sin dai tempi della separazione, omologata a dicembre
2022, in questi tre anni non ha dato luogo a segnalazioni di criticità o pregiudizi per la minore.
Né le parti hanno evidenziato problemi nell'anno intercorso dall'adozione dei provvedimenti urgenzi con ordinanza riservata del 20.9.2024 al momento del deposito della presente sentenza.
Appare, dunque, preminente l'interesse di Per_1 a mantenere anche con il padre una frequentazione tale da assicurarle il diritto alla bigenitorialità, non apparendo il quadro relazionale oggetto di esame nel presente giudizio tale da alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Il collocamento dei figli, Per_2 spontaneamente presso il padre, Per_1 con la madre, non consente di assegnare la casa ex coniugale sulla base della collocazione della prole, essendo distribuito tra i coniugi paritariamente;
cosicché deve confermarsi l'ordinanza depositata il 23.9.2024 con la quale la casa ex coniugale è stata assegnata la ricorrente, quale proprietario che sopporta il mutuo ipotecario.
Quanto, poi ai provvedimenti di contenuto patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di avere un reddito netto di euro 1.800 al mese, di vivere nella casa ex coniugale, di sua proprietà, per la quale ha riferito di pagare euro 500 di rata mensile di mutuo. Ben diversa la situazione della resistente, la quale ha dichiarato di essere ospite della madre in Sora e di percepire euro 200 al mese quale retribuzione di un lavoro come dipendente part time in
A fronte, dunque, di tale sproporzione nei redditi (euro 1.300 al netto del pagamento del mutuo una lavanderia. Le buste paga in atti sono coerenti con tale ricostruzione.
per il Pt_1 euro 200 con abitazione presso la madre per la resistente), come già rilevato nell'ordinanza provvisoria del 20.9.2024, appare equo confermare a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia minore Per_1 nella misura di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tenuto conto che la bambina frequenta -allo stato- il padre solo saltuariamente e che vi è sproporzione tra i redditi dei genitori;
mentre va confermata la revoca del contributo a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio Per_2 in quanto collocato in via prevalente presso il padre, così come ha disposto la giudice delegata il 23.9.2024.
In ordine, infine, ai rapporti patrimoniali tra le parti, la resistente, in caso di rigetto della domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale, ha domandato in via subordinata il riconoscimento a suo beneficio di un assegno divorzile.
In proposito va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui l'assegno divorzile previsto dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 assolve a una funzione composita, articolata in profili assistenziali, compensativi e perequativi (Cass. civ., sez. I, n. 18287/2018; n. 32198/2021; n. 38728/2022).
Osserva il Tribunale, in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
26520/2024, tra le altre), che l'assegno divorzile non è volto alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, bensì alla compensazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, nonché al riequilibrio degli effetti economici derivanti dalla cessazione del vincolo.
La medesima Suprema Corte, con ordinanza n. 11832/2023, ha poi chiarito che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile richiede un accertamento rigoroso del nesso causale tra la scelta di dedicarsi alla famiglia e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente.
Soprattutto, secondo il consolidato orientamento (tra le molte: ordinanza n. 4328/2024) della
Cassazione, l'assegno divorzile presuppone, quale necessaria precondizione, una situazione di squilibrio dei coniugi.
Squilibrio che, nel caso di specie, è ravvisabile, nei termini sopra descritti, potendo godere il ricorrente di un reddito netto di circa 5 volte superiore rispetto a quello della resistente. ,Inoltre, l'allegazione della CP_1 contenuta nella comparsa di costituzione, secondo la quale ella in costanza di matrimonio si sarebbe sempre occupata della famiglia, gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero, non ha trovato specifica contestazione.
Ed è documentale che, in seguito alla separazione, la resistente si sia attivata per reperire un lavoro, che però è part time, onde consentirle di seguire nel pomeriggio Per_1, non potendo certamente la CP_1 con il reddito di euro 200 al mese e il contributo di euro 250 al mantenimento che percepisce dal ricorrente, permettersi una baby sitter o altre soluzioni come rientri a scuola per attività pomeridiane che, nella normalità, sono a pagamento.
Per contro, è incontestato che il ricorrente abbia potuto sempre dedicarsi al proprio lavoro dipendente, nel quale ha potuto anche conseguire, come riferito dal medesimo nell'udienza del
18.9.2024, una promozione con conseguente aumento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non solo appare sussistere la componente finalistica assistenziale data dalla sproporzione dei redditi delle parti, ma anche quella perequativa compensativa, che induce a remunerare il sacrificio che la resistente ha compiuto dedicandosi alla famiglia per consentire al marito di concentrarsi sulla propria attività lavorativa con possibilità di accrescimento professionale e di carriera.
Si stabilisce, quindi, un assegno divorzile di euro 100, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a carico del ricorrente a favore della resistente.
Infine, ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza depositata il 23.9.2024 anche in punto di ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico tra i genitori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra le parti celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006;
2) conferma le condizioni di separazione consensuale con riferimento all'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia e con gli impegni lavorativi del padre, e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: per due giorni consecutivi infrasettimanali, con eventuale pernottamento da reintrodurre gradualmente;
il primo e il terzo fine settimana delmese, alternati, dal sabato mattina all'uscita di scuola (o dalle ore 10.00) fino alle ore 20.30 della domenica;
ad anni alterni,
il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno della minore, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
6) conferma l'obbligo a carico del padre di versamento della somma mensile di euro 250,00, oltre Per rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento di
7) conferma la revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2, dalla data dell'ordinanza presidenziale;
8) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente di un assegno divorzile nella misura di euro
100, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
9) conferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico stabilite con ordinanza depositata il 23.9.2024-
10) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sora, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
11) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, li 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AR IO
RICORRENTE
E
C.F._2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
TI AN
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
"In via principale,
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il
Sig. Parte_1 e la Sig.ra Controparte_1 disponendo che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le relative annotazioni nei registri;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3. Stabilire che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé, con ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie tra i coniugi;
In via subordinata, 4. Determinare, nell'ipotesi di collocamento prevalente della sola minore Per_1 presso la madre, un assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del Sig. Pt_1 e in favore della Sig.ra CP_1
5. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, atteso che entrambi sono titolari di redditi propri e che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno CP_1 divorzile, già escluso in sede di separazione in ragione della sua comprovata indipendenza economica;
Parte 1 della casa coniugale sita in Sora, via San6. Confermare l'assegnazione al Sig.
Giuliano s.n.c., di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo interamente a suo carico".
Per la resistente:
Rigettarsi il ricorso e: Nel merito 2) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora per l'anno 2006
Parte II Serie A, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
3) Rigettare tutte le domande promosse dal Pt_1 in via principale in particolare di riduzione dell'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli minori, di ordine alla CP_1 di procedere alla mutazione della residenza e di assegnazione al Pt_1 dell'ex casa coniugale. 4)
Confermare l'affido condiviso dei figli minori Per_1 e Per_2 a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e calendario delle visite come stabilite nella separazione omologata prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Persona_3 Persona_4 per due giorni e consecutivi dalla mattina all'uscita da scuola, con due pernotti, fino all'ingresso a scuola la mattina del terzo giorno, in base alla turnazione lavorativa, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di studio dei figli. Eventuali variazioni di giorni ed orari di visita da parte del padre dovranno essere comunicate alla madre con un preavviso di almeno 8 ore. Stabilire che i figli trascorreranno con il padre n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis.
Ovvero, nella ipotesi in cui durante tali periodi il padre lavori, non è prevista la suddetta alternanza durante le festività natalizie o pasquali, in quanto la gestione dei ragazzi così come disciplinata (tre giorni con la madre e due giorni con il padre, secondo i turni di lavoro) sarà continuativa a prescindere dalla cadenza di tali giorni durante le feste. In via riconvenzionale 5) In via principale, revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Via San Giuliano snc a Sora al Parte_1
[...] e assegnarla alla madre collocataria dei minori e fissare l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50% previamente concordate tra le parti, se non tra quelle urgenti ed indifferibili, e documentate, tali da intendersi anche le spese mediche non comprese nel SSN, quelle per i libri scolastici e materiale di cancelleria, quelle per le gite scolastiche e occorrenti una tantum per la scuola, le spese per le attività extrascolastiche, e tutte quelle comunque connesse alla eventuale frequentazione di doposcuola, di istituti universitari e/o corsi e scuole di specializzazione. Saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% anche le spese relative al materiale di cancelleria e all'abbigliamento da concordarsi preventivamente e da sostenersi congiuntamente immediatamente a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico/universitario. 6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale attribuire alla sig.ra CP_1 un assegno divorzile nella misura di € 250,00 o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione ISTAT. 7) In via ulteriormente CP subordinata, stabilire che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall" sia percepito integralmente dalla CP_1 8) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, IVA CPA e rimb. forf. 15% come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,nato a [...] il [...], ha chiesto Con ricorso depositato in data 6.2.2024, Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 nata a [...] il
16/05/1984, celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006, dal quale erano stati generati i figli Persona 3 nato a sora il 6.8.2007 e Per_4
[...] nata a [...] il [...]; al riguardo ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente, con provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 28.12.2022 e che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la quale si sarebbe trasferita presso abitazione diversa dalla casa coniugale che, invece, sarebbe rimasta al padre;
quest'ultimo avrebbe potuto vedere e tenere con sé la prole per due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate;
a titolo di concorso al mantenimento, il medesimo Parte_1 avrebbe versato mensilmente la somma Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ad euro 130,00 mensili a titolo di finanziamento della microcar di Per_2 e fino alla estinzione del debito;
il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie e senza alcun contributo al mantenimento della moglie, avendo dichiarato le parti di essere economicamente indipendenti.
Senonché, in realtà, esso ricorrente aveva provveduto al versamento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, nonostante il collocamento effettivo dei ragazzi fosse stato ripartito in maniera perfettamente paritaria tra la madre ed il padre;
infatti, i ragazzi durante ciascun mese passavano quindici giorni nella casa paterna e quindici giorni nella abitazione della madre con i relativi costi alimentari e di permanenza a carico di ciascuno per i suddetti tempi, pertanto sarebbe stata equa una riduzione del contributo da versare alla al mantenimento di ciascun figlio.
Inoltre, quanto al figlio Per_2, dopo la separazione i genitori avevano concordato la sua adesione ad una società di calcio con sistemazione presso un convitto in San Benedetto del Tronto ove il medesimo alloggiava, con esborso annuale di euro 2.750,00 che era stato erogato esclusivamente dal medesimo ricorrente. Questi, pertanto, aveva provveduto direttamente al pagamento della retta in favore del figlio versando in tal modo più del mantenimento mensile concordato in sede di separazione. Con il ricorso introduttivo, pertanto, sono state rassegnate le conclusioni sopra trascritte.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando il rigetto delle avverse pretese relative alle condizioni di divorzio e concludendo come in epigrafe.
Al riguardo, l'intimata ha allegato di percepire redditi solo per euro 200 mensili, mentre il guadagnerebbe euro 1.800 netti al mese, oltre agli introiti di un lavoro non regolarizzato di Pt_1
vendita di api;
la medesima convenuta vivrebbe in condizioni di precarietà abitativa, cosicché ricorrerebbe l'esigenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale mediante la revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale al sig. e l'assegnazione della stessa alla Parte_1
madre collocataria dei minori. Infatti, dopo la separazione le parti si erano in concreto alternate nell'abitazione della casa coniugale ma essa resistente aveva dovuto allontanarsene in conseguenza di un'aggressione fisica subita dal ricorrente, per la quale egli è imputato del delitto di cui all'art. 581
c.p. per aver percosso la moglie con uno schiaffo al volto il 22.11.2023.
Inoltre, in costanza di matrimonio la CP_1 si era sempre occupata della famiglia, gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero.
All'esito della comparizione delle parti, la giudice delegata ha proceduto all'audizione dei figli Pt_1 Per_ e all'udienza del 18.9.2024; con ordinanza riservata depositata il 23.9.2024 ha disposto l'affidamento Per condiviso della prole, il collocamento di Per_2 presso il padre e di presso la madre, ha confermato l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplinato il regime delle visite (due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate) dei genitori non collocatari con i figli rispettivamente presso i medesimi non collocati e ha stabilito un contributo a carico del padre al mantenimento di entrambi i figli, nella misura di euro 250 ciascuno, senza alcun contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28.12.2022; -al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.2.2024) erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della 1. n. 898/70, come modificati dalla 1. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che il figlio Per_2, nato il [...], è diventato maggiorenne il 6.8.2025, cosicché non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del medesimo, nonché al regime della frequentazione del ragazzo con i genitori.
Tanto premesso, in ordine all'affido e al collocamento di Per_1, nonché in relazione al mantenimento anche di Per_2, pacificamente non indipendente, essi, sentiti nell'udienza del
18.9.2024, hanno rispettivamente dichiarato:
a) Per_2 di frequentare la madre regolarmente durante la settimana, ma di dormire sempre presso la casa paterna ("... Ad esempio, in una settimana vado a scuola, poi pranzo e ceno a volte da mia madre a volte da mio padre, diciamo che le volte si equivalgono, invece dormo sempre da mio padre..."); ciò, essenzialmente, per ragioni logistiche: "mi alleno a Cassino tutti i pomeriggi. A volte quest'estate, massimo 5 o 6 volte, ho dormito da mia madre ma prevalentemente dormo da mio padre perché preferisco stare a casa mia. Io vorrei evitare continui spostamenti con i panni e i libri perché già faccio tante cose, vado in palestra, vado a scuola, poi mi alleno, poi a volte la sera esco. Non è che preferisco uno dei due, dipende dai periodi. Invece mia sorella sta quasi sempre con mia madre, anche a dormire";
b) Per 1: "Io sto quasi sempre con mamma. Vado a scuola la mattina, sono in quinta elementare, esco alle 13.15, mi viene a prendere mamma e andiamo a casa di nonna dove vive anche lei, poi sto li e dormo lì. Da papà non ci vado quasi mai perché lui non mi prende, al telefono ci sentiamo tutti i giorni. Mio fratello lo vedo perché comunque viene a pranzo a cena quando sta con mamma, ma torna a dormire da papà. Per esempio, tutta l'estate l'ho passata con mamma. A me va bene stare di più da mamma, da papà vorrei andarci i giorni che devo stare con lui. Però a dormire vorrei tornare da mamma". Alla stregua delle dichiarazioni rilasciate dai due ragazzi, da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., appare equo confermare i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza riservata del 23.9.2024, quanto all'affidamento condiviso di Per_1, al collocamento di Per_1 presso la madre e al regime delle visite della resistente con Per_2 .
In proposito, osserva il Tribunale che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto, ancora, la Suprema Corte ha più volte osservato che "l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012). Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del
2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Così impostate le coordinate ermeneutiche in tema di applicazione dell'art. 337-ter e dell'art. 337-quater c.c., ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, malgrado la pacifica conflittualità delle parti e la pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, per fatto di percosse ai danni della resistente, consistite in uno schiaffo in volto che sarebbe stato dato il 22.11.2023, non di meno l'affidamento condiviso non contrasta con l'interesse morale e materiale della prole.
Per_1, infatti, audita il 18.9.2024, a distanza di dieci mesi dal fatto per cui si procede penalmente, ha manifestato la disponibilità al rapporto con il padre, seppure con freddezza rispetto al pernottamento presso il ricorrente.
Oltretutto, l'affidamento condiviso con incontri non protetti tra Per_1 e il padre è domandato anche dalla resistente e, sperimentato ormai sin dai tempi della separazione, omologata a dicembre
2022, in questi tre anni non ha dato luogo a segnalazioni di criticità o pregiudizi per la minore.
Né le parti hanno evidenziato problemi nell'anno intercorso dall'adozione dei provvedimenti urgenzi con ordinanza riservata del 20.9.2024 al momento del deposito della presente sentenza.
Appare, dunque, preminente l'interesse di Per_1 a mantenere anche con il padre una frequentazione tale da assicurarle il diritto alla bigenitorialità, non apparendo il quadro relazionale oggetto di esame nel presente giudizio tale da alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Il collocamento dei figli, Per_2 spontaneamente presso il padre, Per_1 con la madre, non consente di assegnare la casa ex coniugale sulla base della collocazione della prole, essendo distribuito tra i coniugi paritariamente;
cosicché deve confermarsi l'ordinanza depositata il 23.9.2024 con la quale la casa ex coniugale è stata assegnata la ricorrente, quale proprietario che sopporta il mutuo ipotecario.
Quanto, poi ai provvedimenti di contenuto patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di avere un reddito netto di euro 1.800 al mese, di vivere nella casa ex coniugale, di sua proprietà, per la quale ha riferito di pagare euro 500 di rata mensile di mutuo. Ben diversa la situazione della resistente, la quale ha dichiarato di essere ospite della madre in Sora e di percepire euro 200 al mese quale retribuzione di un lavoro come dipendente part time in
A fronte, dunque, di tale sproporzione nei redditi (euro 1.300 al netto del pagamento del mutuo una lavanderia. Le buste paga in atti sono coerenti con tale ricostruzione.
per il Pt_1 euro 200 con abitazione presso la madre per la resistente), come già rilevato nell'ordinanza provvisoria del 20.9.2024, appare equo confermare a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia minore Per_1 nella misura di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tenuto conto che la bambina frequenta -allo stato- il padre solo saltuariamente e che vi è sproporzione tra i redditi dei genitori;
mentre va confermata la revoca del contributo a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio Per_2 in quanto collocato in via prevalente presso il padre, così come ha disposto la giudice delegata il 23.9.2024.
In ordine, infine, ai rapporti patrimoniali tra le parti, la resistente, in caso di rigetto della domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale, ha domandato in via subordinata il riconoscimento a suo beneficio di un assegno divorzile.
In proposito va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui l'assegno divorzile previsto dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 assolve a una funzione composita, articolata in profili assistenziali, compensativi e perequativi (Cass. civ., sez. I, n. 18287/2018; n. 32198/2021; n. 38728/2022).
Osserva il Tribunale, in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
26520/2024, tra le altre), che l'assegno divorzile non è volto alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, bensì alla compensazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, nonché al riequilibrio degli effetti economici derivanti dalla cessazione del vincolo.
La medesima Suprema Corte, con ordinanza n. 11832/2023, ha poi chiarito che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile richiede un accertamento rigoroso del nesso causale tra la scelta di dedicarsi alla famiglia e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente.
Soprattutto, secondo il consolidato orientamento (tra le molte: ordinanza n. 4328/2024) della
Cassazione, l'assegno divorzile presuppone, quale necessaria precondizione, una situazione di squilibrio dei coniugi.
Squilibrio che, nel caso di specie, è ravvisabile, nei termini sopra descritti, potendo godere il ricorrente di un reddito netto di circa 5 volte superiore rispetto a quello della resistente. ,Inoltre, l'allegazione della CP_1 contenuta nella comparsa di costituzione, secondo la quale ella in costanza di matrimonio si sarebbe sempre occupata della famiglia, gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero, non ha trovato specifica contestazione.
Ed è documentale che, in seguito alla separazione, la resistente si sia attivata per reperire un lavoro, che però è part time, onde consentirle di seguire nel pomeriggio Per_1, non potendo certamente la CP_1 con il reddito di euro 200 al mese e il contributo di euro 250 al mantenimento che percepisce dal ricorrente, permettersi una baby sitter o altre soluzioni come rientri a scuola per attività pomeridiane che, nella normalità, sono a pagamento.
Per contro, è incontestato che il ricorrente abbia potuto sempre dedicarsi al proprio lavoro dipendente, nel quale ha potuto anche conseguire, come riferito dal medesimo nell'udienza del
18.9.2024, una promozione con conseguente aumento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non solo appare sussistere la componente finalistica assistenziale data dalla sproporzione dei redditi delle parti, ma anche quella perequativa compensativa, che induce a remunerare il sacrificio che la resistente ha compiuto dedicandosi alla famiglia per consentire al marito di concentrarsi sulla propria attività lavorativa con possibilità di accrescimento professionale e di carriera.
Si stabilisce, quindi, un assegno divorzile di euro 100, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a carico del ricorrente a favore della resistente.
Infine, ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza depositata il 23.9.2024 anche in punto di ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico tra i genitori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra le parti celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006;
2) conferma le condizioni di separazione consensuale con riferimento all'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della figlia e con gli impegni lavorativi del padre, e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: per due giorni consecutivi infrasettimanali, con eventuale pernottamento da reintrodurre gradualmente;
il primo e il terzo fine settimana delmese, alternati, dal sabato mattina all'uscita di scuola (o dalle ore 10.00) fino alle ore 20.30 della domenica;
ad anni alterni,
il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno della minore, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
6) conferma l'obbligo a carico del padre di versamento della somma mensile di euro 250,00, oltre Per rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento di
7) conferma la revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2, dalla data dell'ordinanza presidenziale;
8) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente di un assegno divorzile nella misura di euro
100, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
9) conferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico stabilite con ordinanza depositata il 23.9.2024-
10) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sora, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
11) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, li 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi