Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1637
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Cessazione degli effetti civili del matrimonio

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dato che la separazione personale era stata omologata da oltre sei mesi e non vi era stata interruzione della stessa, escludendo la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso della figlia minore, ritenendo che non contrasti con il suo interesse morale e materiale, nonostante la conflittualità tra i genitori e un procedimento penale a carico del padre. È stato considerato il diritto alla bigenitorialità e il fatto che l'affidamento condiviso fosse domandato anche dalla madre e sperimentato senza criticità.

  • Accolto
    Collocamento prevalente presso la madre

    Il Tribunale ha disposto il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, confermando i provvedimenti provvisori adottati, in base alle dichiarazioni della minore e alla situazione di fatto.

  • Accolto
    Riduzione del contributo al mantenimento

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del padre di versare € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia minore, rivalutabili annualmente, tenuto conto della sproporzione dei redditi e del collocamento prevalente presso la madre. Ha confermato la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, collocato prevalentemente presso il padre.

  • Accolto
    Conferma assegnazione casa coniugale al padre

    Il Tribunale ha confermato l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, quale proprietario che sopporta il mutuo ipotecario, dato che il collocamento dei figli è distribuito paritariamente tra i coniugi.

  • Rigettato
    Ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento

    Il Tribunale ha stabilito un assegno divorzile di € 100 mensili a favore della resistente, ritenendo sussistente uno squilibrio patrimoniale e una funzione perequativo-compensativa, nonostante la precedente esclusione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione.

  • Accolto
    Declaratoria di cessazione effetti civili

    La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta dal Tribunale.

  • Rigettato
    Rigetto domande del ricorrente

    Alcune delle domande del ricorrente sono state rigettate o modificate dal Tribunale, mentre altre sono state accolte o confermate.

  • Accolto
    Conferma affido condiviso e regime visite

    Il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso della figlia minore presso la madre e ha disciplinato il regime delle visite del padre, con modalità dettagliate e adattamenti per le festività e i periodi estivi.

  • Rigettato
    Revoca assegnazione casa coniugale

    La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre è stata rigettata, confermando l'assegnazione al padre in quanto proprietario e intestatario del mutuo.

  • Accolto
    Determinazione assegno mantenimento figli

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del padre di versare € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia minore, rivalutabili annualmente. Ha confermato la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne.

  • Accolto
    Riconoscimento assegno divorzile

    Il Tribunale ha stabilito un assegno divorzile di € 100,00 mensili a favore della resistente, ritenendo sussistente uno squilibrio patrimoniale e una funzione perequativa-compensativa, dato il reddito significativamente inferiore della moglie e il suo contributo alla famiglia durante il matrimonio.

  • Accolto
    Assegno unico percepito dalla madre

    Il Tribunale ha confermato la ripartizione nella misura del 50% dell'assegno unico stabilita con ordinanza precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1637
    Giurisdizione : Trib. Cassino
    Numero : 1637
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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