Ordinanza collegiale 19 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2025
Decreto collegiale 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01371/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Pompeo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle dogane di Foggia, Ufficio delle dogane di Bari e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo, 97
Agenzia Dogane e Monopoli sede di Roma e Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IO NA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 73439 del 27.9.2019 R.I. 243, emesso dal dirigente ad interim , della Direzione interregionale dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio dei Monopoli, sezione operativa territoriale di Foggia (notificato a mezzo PEC in data 1.10.2019 ed a mezzo plico postale raccomandato in data 8.10.2019) di rigetto dell'istanza del titolare della rivendita ordinaria tabacchi n. 7, di trasferimento della stessa in San EV (FG), dalla via Tiberio Solis n. 2 alla via Sant'Anna n. 10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. OR IE e uditi per le parti i difensori avv. Alfredo Mennella, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza del titolare della rivendita ordinaria tabacchi n. 7 in San EV di trasferimento della stessa dalla via Tiberio Solis n. 2 (ove è in locale in detenzione) alla via Sant'Anna, n. 10 (ove vi è locale in proprietà).
In fatto, deduceva di trovarsi nel pieno rispetto della peculiare disciplina in materia di trasferimento di zona, ai sensi dell’art. 10 d. m. 21 febbraio 2013, n. 38, in quanto, tra la propria rivendita (la n. 7) e le rivendite più vicine, v’era margine sufficiente atto a consentire un ulteriore avvicinamento nel limite del 15% della precedente distanza, com’è consentito dalla normativa; nonché di aver “motivi giustificativi” idonei, nella misura in cui anela a trasferirsi in idoneo locale in proprietà, con correlata riduzione dei costi. Tuttavia, l’amministrazione aveva opposto diniego, poiché non aveva tenuto in conto la puntuale perizia di parte pur allegata all’istanza, bensì rilevava in via cartolare, sulla base di datati documenti, una diversa misurazione, che però si appalesava erronea.
2.- In diritto, censurava la violazione e falsa applicazione delle norme rilevanti il caso di specie (d. m. 21 febbraio 2013, n. 38 “ Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo ”), nonché l’eccesso di potere per erronea istruttoria, travisamento dei presupposti ed erronea motivazione.
3.- Si costituiva l’amministrazione intimata, resistendo; venivano depositati gli atti del procedimento; nelle difese articolate l’amministrazione ribadiva che, ove mai si accogliesse la presentata domanda di trasferimento, si avrebbe un avvicinamento non consentibile, perché superiore al 15% rispetto alla precedente distanza.
4.- Indi, permanendo divergenza tra gli esiti degli accertamenti disposti dall’ufficio competente e le misurazioni effettuate dal tecnico di fiducia della parte ricorrente, veniva disposta apposita istruttoria per la verificazione, ad opera del dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Foggia.
5.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.
6.- Il ricorso è fondato.
All’esito della disposta verificazione, si è appurato che sussiste il margine di distanza, che consente il trasferimento in zona, ai sensi dell’art. 10, co. 1, d. m. 21 febbraio 2013, n. 38, in quanto, tra la rivendita ordinaria tabacchi n. 3 e quella n. 7 è de facto consentibile un avvicinamento nel limite del 15% della precedente distanza (art. 10, co. 4, d. m. n. 38 del 2013).
In base all’art. 10 d. m. n. 38 del 2013: “ 1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria […] ”; ciò posto “ 3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2, il trasferimento in zona è consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente [...] ”, ma, in ogni caso, “ 4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2 può essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorché lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità della rivendita ”.
Ciò posto – come da verbale del verificatore – in sede di verificazione, alla presenza delle parti riunite, con riferimento al calcolo della distanza per cui è causa, si è proceduto ad effettuare più misurazioni, a mezzo di apposito strumento tecnico (odometro), lungo i percorsi pedonali, ex se non univocamente determinabili a livello centimetrico, a causa della presenza di vari ostacoli diffusi (fioriere, gradini, vetrine sporgenti, ecc.) e della asperità della pavimentazione in basole e di piccoli dislivelli. Tra le misurazioni ripetute, si è comunque sia rilevato solo un minimo scarto tra ciascuna di esse. Indi, si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle misurazioni effettuate (ossia dei tre tentativi fatti per ogni percorso), definendo così il valore puntuale più attendibile.
A seguito di tutte le attività di verifica condotte, in contraddittorio, la distanza tra la sede originaria della rivendita n. 7 (via Tiberio Solis n. 2) e la rivendita n. 3 (Piazza Municipio) è pari a metri 225,00, essendo la distanza verificata tra la sede proposta della rivendita n. 7 (in via Sant’Anna n. 10) e la rivendita n. 3 (Piazza Municipio) n. 7 pari a metri 191,86, per cui v’è un avvicinamento “pedonale” pari a soli metri 33,14, corrispondente ad un avvicinamento “pedonale” pari al 14,729 %, inferiore or dunque al limite del 15,000%, imposto dalla normativa di settore.
Tale valore misurato inferiore al 15%, unitamente all’allontanamento della sede proposta dalle altre due di riferimento, determina l’idoneità della nuova sede proposta di via Sant’Anna n. 10 sul piano della peculiare disciplina delle distanze, oggetto di contenzioso e della disposta verificazione, per come può considerarsi in relazione al sito ab origine delle rivendite insediate nella zona.
All’esito del deposito della verificazione, nulla le parti hanno aggiunto; né le predette conclusioni, oggetto di verificazione, sono state contestate in alcun modo dall’amministrazione, parte costituita.
7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il gravato diniego di trasferimento annullato nei sensi in motivazione.
8.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9.- Il compenso al verificatore, posto a carico dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle dogane di Foggia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà liquidato allo stesso con separato decreto (cfr. Cons. St., Ad plen., n. 10 del 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla, il provvedimento gravato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori di legge.
Pone a carico a carico dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle dogane di Foggia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze la liquidazione del compenso al verificatore, da liquidare con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
OR IE, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IE | IN BL |
IL SEGRETARIO