Articolo 1 della Legge 3 giugno 1971, n. 397
Articolo 2
Versione
27 giugno 1971
Art. 1.
Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594 .
I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;
c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente e' totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.
Entrata in vigore il 27 giugno 1971
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