Art. 1.
Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594 .
I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;
c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente e' totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.
Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594 .
I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;
c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente e' totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.