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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 6343/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3913/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 08/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 15912037 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 128335 TARES
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124819 TARES a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Appellante: insiste nella sospensiva
Appellata: non costituita
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 3913/08/2025, depositata l'8 maggio 2025, di rigetto del ricorso dallo stesso presentato avverso il sollecito di pagamento n. 15912037, emesso da Area s.r.l. - quale Concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie di pertinenza del Comune di Adrano - inerente l'avviso di accertamento esecutivo n.
9157013, notificato il 16 aprile 2021, che richiamava a sua volta gli avvisi di pagamento n. 128335/2020 e n. 124819/2020, emessi dal Comune di Adrano, per Tari anno 2015, dell'importo di complessivi euro 3055,26.
L'appello è fondato e va accolto.
E' in proposito assorbente il rilievo della mancata dimostrazione del possesso da parte di Area s.r.l. di un valido titolo di concessione del servizio di riscossione, atteso l'annullamento della deliberazione della G.M. di Adrano n. 23 del 2 marzo 2021, operato dalla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, n.
2524 del 14 settembre 2022 (passata in giudicato, cfr. copia in atti).
Al riguardo il collegio condivide l'orientamento di questa CGT, secondo cui "la società appellata non era legittimata alla emissione in data 20.03.2021 dell'atto impositivo opposto sulla base della suindicata delibera di concessione del 2.03.2021, che va disapplicata ex art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/1992 per cui "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Nella specie la illegittimità dell'atto amministrativo è stata perfino già dichiarata con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo e di conseguenza va ritenuta la carenza di legittimazione attiva di Area srl alla emissione dell'atto impositivo opposto" (CGT di II grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 5086/15/2024, depositata il 2 luglio 2024).
Ne consegue la radicale illegittimità - a prescindere dalla mancata impugnazione del presupposto avviso di accertamento esecutivo (da ritenersi comunque nullo) - del sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio, in quanto configura illegittima prosecuzione di un'attività di riscossione coattiva cui l'appellata società non dimostra di essere titolata.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento in contestazione e declaratoria di illegittimità dell'attività di riscossione coattiva svolta dall'appellata per conto del Comune di
Adrano in assenza di titolo legittimante.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il sollecito di pagamento in contestazione.
Condanna Area s.r.l. al pagamento dlele spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre
IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso contributi unificati, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1, antistatario.
Così deciso in Catania il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
PP NI AR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 6343/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3913/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 08/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 15912037 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 128335 TARES
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124819 TARES a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Appellante: insiste nella sospensiva
Appellata: non costituita
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 3913/08/2025, depositata l'8 maggio 2025, di rigetto del ricorso dallo stesso presentato avverso il sollecito di pagamento n. 15912037, emesso da Area s.r.l. - quale Concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie di pertinenza del Comune di Adrano - inerente l'avviso di accertamento esecutivo n.
9157013, notificato il 16 aprile 2021, che richiamava a sua volta gli avvisi di pagamento n. 128335/2020 e n. 124819/2020, emessi dal Comune di Adrano, per Tari anno 2015, dell'importo di complessivi euro 3055,26.
L'appello è fondato e va accolto.
E' in proposito assorbente il rilievo della mancata dimostrazione del possesso da parte di Area s.r.l. di un valido titolo di concessione del servizio di riscossione, atteso l'annullamento della deliberazione della G.M. di Adrano n. 23 del 2 marzo 2021, operato dalla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, n.
2524 del 14 settembre 2022 (passata in giudicato, cfr. copia in atti).
Al riguardo il collegio condivide l'orientamento di questa CGT, secondo cui "la società appellata non era legittimata alla emissione in data 20.03.2021 dell'atto impositivo opposto sulla base della suindicata delibera di concessione del 2.03.2021, che va disapplicata ex art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/1992 per cui "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Nella specie la illegittimità dell'atto amministrativo è stata perfino già dichiarata con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo e di conseguenza va ritenuta la carenza di legittimazione attiva di Area srl alla emissione dell'atto impositivo opposto" (CGT di II grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 5086/15/2024, depositata il 2 luglio 2024).
Ne consegue la radicale illegittimità - a prescindere dalla mancata impugnazione del presupposto avviso di accertamento esecutivo (da ritenersi comunque nullo) - del sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio, in quanto configura illegittima prosecuzione di un'attività di riscossione coattiva cui l'appellata società non dimostra di essere titolata.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento in contestazione e declaratoria di illegittimità dell'attività di riscossione coattiva svolta dall'appellata per conto del Comune di
Adrano in assenza di titolo legittimante.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il sollecito di pagamento in contestazione.
Condanna Area s.r.l. al pagamento dlele spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre
IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso contributi unificati, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1, antistatario.
Così deciso in Catania il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
PP NI AR