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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11297 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15908 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 1246/2023
depositata il 10.01.2023, non notificata e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Farina (C.F. ) C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Battipaglia (SA)
alla Via T. De Divitiis 12;
appellante
CONTRO
(C. F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giovanni Rubinacci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Michelangelo 8;
appellato NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell' Avv. Carla D'Alterio (C.F. ); C.F._4
appellato
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ; , (C.F. e P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5 CP_6
(C.F.
[...] P.IVA_6
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l' Parte_1
la , la , la
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, il ed il proponendo
[...] Controparte_2 Controparte_6
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03220229003494000 del 24.05.2022 dell'importo di euro 19.305,00, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n.
03220110008201258000, asseritamente notificata il 03.01.2012; n.
03220120006517739000, asseritamente notificata il 29.10.2012; n.
03220130003675255000 asseritamente notificata il 28.06.2013; n.
03220130004072125000 presuntivamente notificata il 06.01.2014; n.
03220130004637001000 presuntivamente notificata il 06.01.2014; n.
03220130004877278000 presuntivamente notificata il 16.02.2014; n.
03220140000506867000 asseritamente notificata il 18.05.2014; n.
03220140003174856000 asseritamente notificata il 07.07.2014; n.
03220140003603767000 presuntivamente notificata il 01.08.2014; n.
03220140004798619000 asseritamente notificata il 14.09.2014; n.
03220150000656559000 presuntivamente notificata il 15.05.2015; n.
03220150002907967000 asseritamente notificata il 16.07.2015; n.
03220150005144924000 asseritamente notificata il 29.01.2016; n.
03220150006708738000 presuntivamente notificata il 11.02.2016; n.
03220160005095369000 presuntivamente notificata il 14.10.2016; n.
03220160007613548000 asseritamente notificata il 25.02.2017; n.
03220170000229432000 presuntivamente notificata il 20.03.2017;
03220170000499738000 asseritamente notificata il 18.04.2017; n.
03220170001006584000 presuntivamente notificata il 24.04.2017; n.
03220170003138817000 presuntivamente notificata il 25.11.2017; n.
03220180000672878000 presuntivamente notificata il 29.03.2018; n.
03220180004138849000 asseritamente notificata il 10.08.2018, per contravvenzioni al codice della strada relative agli anni dal 2007-2014.
Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che le suindicate cartelle non gli fossero mai state notificate e di cui, a suo dire, aveva avuto conoscenza soltanto in data 24.05.2022 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisò, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Dunque, attesa la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ivi contenute.
Nella contumacia degli enti impositori, si costituì l' Parte_1
la quale, eccependo la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese
[...]
all'impugnato atto impositivo, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in ogni caso, la propria condotta legittima, contestò la fondatezza delle avverse deduzioni chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza n. 1246/2023 il giudice di pace di Napoli, ritenendo non ritualmente provata la notifica delle cartelle esattoriali nn. 03220110008201258000,
03220120006517739000, 03220130003675255000, 03220140000506867000,
03220140004798619000, 03220150000656559000, 03220150002907967000,
03220150005144924000, 03220150006708738000, 03220160005095369000,
03220160007613548000, 03220170000229432000, 03220170000499738000,
03220170003138817000, 03220170001006584000, 03220180000672878000,
03220180004138849000, e rilevando il decorso della prescrizione a far data dalla presunta notifica delle predette cartelle esattoriali fino a quella dell'impugnato atto impositivo, in difetto di prova di validi atti interruttivi intermedi, ha accolto parzialmente l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_2
indicata onde ottenerne la riforma, limitando il gravame alle sole cartelle di pagamento 03220110008201258000, 03220120006517739000, 03220130003675255000,
03220140000506867000, 03220140004798619000, 03220150000656559000,
03220150002907967000, 03220150005144924000, 03220150006708738000,
03220160005095369000, 03220160007613548000, 03220170000229432000,
03220170000499738000, 03220170003138817000, 03220170001006584000, 03220180000672878000, 03220180004138849000, deducendo la regolare notifica delle stesse, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto in quanto interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03220159000921506000; n. 03220169000002405000; n. 03220159002864903000; n.
03220199000069062000; n. 03220199003561620000; n. 03220229000369439000; dei preavvisi di fermo amministrativo n. 03280201400000431000 e n.
03280201600001950000, nonché del pignoramento presso terzi n. PPT
03284201800001562000. Sulla scorta di tali premesse, ha insistito per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il il quale, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dall'Agente della riscossione, ha insistito per l'inammissibilità,
improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dal in primo CP_1
grado. Ha, poi, concluso perché venga accertato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti estintivi dedotti dal contribuente perché intervenuti nella fase esecutiva di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si è del pari costituito in appello , il quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza del proposto gravame, attesa la correttezza della sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 21.11.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Sebbene regolarmente citati in giudizio la , la Controparte_3 CP_4
la ed il non si sono
[...] Controparte_5 Controparte_6
costituiti, restando contumaci.
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e va rigettato. Nel caso di specie, si rivela pressoché impossibile una puntuale verifica in ordine alle date di notifica delle cartelle esattoriali richiamate nella opposta intimazione di pagamento e, limitatamente, alle quali è stato proposto gravame;
nonché dei presunti atti interruttivi intermedi che, ad avviso dell' , Parte_2
varrebbero ad escludere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito coattivamente azionato.
Ed invero, nell'atto introduttivo del presente giudizio il concessionario menziona numerosi documenti: cartelle, avvisi di intimazione, preavvisi di fermo ed un pignoramento presso terzi, che sarebbero stati notificati al ma non CP_1
accompagna tali menzioni con un riferimento puntuale ai singoli documenti prodotti così da poterne consentire un agevole riscontro. A ben vedere, l'atto di citazione termina senza alcuna indicazione dei numerosi documenti depositati telematicamente.
L'esame della produzione telematica evidenzia, infatti, l'allegazione all'atto di citazione di cinque documenti e, tra questi, il file denominato “Indice” menziona: a)
procura speciale per notar del 22/06/2023, rep n. 180134 – racc. n. Persona_1
12348; 2) sentenza impugnata;
3) fascicolo contenente produzione di parte relativo al primo grado di giudizio;
4) estratti di ruolo aggiornati al 2023; 5) sentenza Corte
di Appello di L'Aquila n. 1060/2023 depositata il 30/06/2023 – RG 869/2019.
Sul punto, in ordine all'allegato numero 3) occorre rilevare che questo si divide a sua volta in due parti composte, rispettivamente, da 304 e 269 pagine, nelle quali è
assai difficile individuare le cartelle di pagamento, attinte dal gravame, con le relative relate di notifica;
nonché ricondurre tutta la documentazione a quanto ha formato oggetto di indicazione nel corpo dell'atto di citazione.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine agli atti interruttivi intermedi,
quali le intimazioni di pagamento n. 03220159000921506000; n.
03220169000002405000; n. 03220159002864903000; n. 03220199000069062000; n. 03220199003561620000; n. 03220229000369439000; i preavvisi di fermo amministrativo n. 03280201400000431000, n. 03280201600001950000 e il pignoramento presso terzi n. PPT 03284201800001562000, in quanto i predetti atti impositivi sono relativi anche a cartelle del tutto estranee alla presente controversia.
A ciò si aggiunga che la consultazione di molti di tali documenti porta ad individuare all'interno di ciascun file in formato .pdf, la presenza di più documenti
(tutti privi di denominazione identificativa), caricati anche con differenti angolazioni, per la cui lettura diverrebbe necessario un continuo cambio di visualizzazione attraverso la rotazione di ciascuno dei fogli di cui si compongono.
Ebbene, ad avviso di questo giudice, tale modo di produrre i documenti, su cui dovrebbero basarsi le difese di parte appellante, ne rende impossibile la consultazione ed esonera dalla (invero ai limiti dell'impossibile) possibilità di condurre una ricerca coerente di quelli che possano, eventualmente, sorreggere le gli assunti attorei.
Va ricordato che, secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell'indice. Certo, quelle appena menzionate sono disposizioni relative ai fascicoli di parte cartacei, anteriori all'avvento del cd. processo telematico. Ma
quell'esigenza di chiarezza ed ordine sottesa alle citate disposizioni e che già
disciplinava la produzione dei documenti in formato analogico, è oggi ulteriormente rafforzata dalla smaterializzazione degli stessi e dalla maggior difficoltà della loro consultazione.
E', dunque, del tutto evidente che, riportando le norme sopra citate al processo telematico, i documenti debbano essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto;
ed oltre ad essere numerati debbano altresì contenere la loro “denominazione” (per restare al caso di specie: cartella n. …; relata di notifica n. …; atto di intimazione del
…). In mancanza di tutto ciò, come nei fatti di causa, la mera produzione di numerosi files, in ipotesi rappresentativi di documenti utili ai fini della decisione,
non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
E' opportuno evidenziare che tali considerazioni non valgono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com'è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate. Esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo, a lungo ma invano condotto, di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alle difese svolte dall'appellante.
Del resto, la fondatezza dei rilievi che precedono trova un autorevole avallo in una recente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione, 13/06/2022, n.
19006, resa in fattispecie per certi aspetti analoga a quella in oggetto.
La Corte, dopo aver richiamato proprio gli artt. 74 e 87 delle disp. att. c.p.c., ha icasticamente aggiunto che “compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base
della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei
propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non
anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice
che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente
composto”.
In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti affastellati disordinatamente dalla difesa dell' , si dichiara il Parte_1
rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura Parte_2
esplicitata in dispositivo tenuto conto, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
Si compensano le spese di lite tra l' ed il Parte_1 [...]
CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della , della Controparte_3 CP_4
della e del
[...] Controparte_5 Controparte_6
b) rigetta l'appello;
c) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute;
d) compensa le spese di lite tra l' e il Parte_1 [...]
CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Napoli il 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15908 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 1246/2023
depositata il 10.01.2023, non notificata e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Farina (C.F. ) C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Battipaglia (SA)
alla Via T. De Divitiis 12;
appellante
CONTRO
(C. F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giovanni Rubinacci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Michelangelo 8;
appellato NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell' Avv. Carla D'Alterio (C.F. ); C.F._4
appellato
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ; , (C.F. e P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5 CP_6
(C.F.
[...] P.IVA_6
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l' Parte_1
la , la , la
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, il ed il proponendo
[...] Controparte_2 Controparte_6
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03220229003494000 del 24.05.2022 dell'importo di euro 19.305,00, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n.
03220110008201258000, asseritamente notificata il 03.01.2012; n.
03220120006517739000, asseritamente notificata il 29.10.2012; n.
03220130003675255000 asseritamente notificata il 28.06.2013; n.
03220130004072125000 presuntivamente notificata il 06.01.2014; n.
03220130004637001000 presuntivamente notificata il 06.01.2014; n.
03220130004877278000 presuntivamente notificata il 16.02.2014; n.
03220140000506867000 asseritamente notificata il 18.05.2014; n.
03220140003174856000 asseritamente notificata il 07.07.2014; n.
03220140003603767000 presuntivamente notificata il 01.08.2014; n.
03220140004798619000 asseritamente notificata il 14.09.2014; n.
03220150000656559000 presuntivamente notificata il 15.05.2015; n.
03220150002907967000 asseritamente notificata il 16.07.2015; n.
03220150005144924000 asseritamente notificata il 29.01.2016; n.
03220150006708738000 presuntivamente notificata il 11.02.2016; n.
03220160005095369000 presuntivamente notificata il 14.10.2016; n.
03220160007613548000 asseritamente notificata il 25.02.2017; n.
03220170000229432000 presuntivamente notificata il 20.03.2017;
03220170000499738000 asseritamente notificata il 18.04.2017; n.
03220170001006584000 presuntivamente notificata il 24.04.2017; n.
03220170003138817000 presuntivamente notificata il 25.11.2017; n.
03220180000672878000 presuntivamente notificata il 29.03.2018; n.
03220180004138849000 asseritamente notificata il 10.08.2018, per contravvenzioni al codice della strada relative agli anni dal 2007-2014.
Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che le suindicate cartelle non gli fossero mai state notificate e di cui, a suo dire, aveva avuto conoscenza soltanto in data 24.05.2022 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisò, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Dunque, attesa la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ivi contenute.
Nella contumacia degli enti impositori, si costituì l' Parte_1
la quale, eccependo la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese
[...]
all'impugnato atto impositivo, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in ogni caso, la propria condotta legittima, contestò la fondatezza delle avverse deduzioni chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza n. 1246/2023 il giudice di pace di Napoli, ritenendo non ritualmente provata la notifica delle cartelle esattoriali nn. 03220110008201258000,
03220120006517739000, 03220130003675255000, 03220140000506867000,
03220140004798619000, 03220150000656559000, 03220150002907967000,
03220150005144924000, 03220150006708738000, 03220160005095369000,
03220160007613548000, 03220170000229432000, 03220170000499738000,
03220170003138817000, 03220170001006584000, 03220180000672878000,
03220180004138849000, e rilevando il decorso della prescrizione a far data dalla presunta notifica delle predette cartelle esattoriali fino a quella dell'impugnato atto impositivo, in difetto di prova di validi atti interruttivi intermedi, ha accolto parzialmente l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_2
indicata onde ottenerne la riforma, limitando il gravame alle sole cartelle di pagamento 03220110008201258000, 03220120006517739000, 03220130003675255000,
03220140000506867000, 03220140004798619000, 03220150000656559000,
03220150002907967000, 03220150005144924000, 03220150006708738000,
03220160005095369000, 03220160007613548000, 03220170000229432000,
03220170000499738000, 03220170003138817000, 03220170001006584000, 03220180000672878000, 03220180004138849000, deducendo la regolare notifica delle stesse, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto in quanto interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03220159000921506000; n. 03220169000002405000; n. 03220159002864903000; n.
03220199000069062000; n. 03220199003561620000; n. 03220229000369439000; dei preavvisi di fermo amministrativo n. 03280201400000431000 e n.
03280201600001950000, nonché del pignoramento presso terzi n. PPT
03284201800001562000. Sulla scorta di tali premesse, ha insistito per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il il quale, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze già svolte dall'Agente della riscossione, ha insistito per l'inammissibilità,
improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta dal in primo CP_1
grado. Ha, poi, concluso perché venga accertato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti estintivi dedotti dal contribuente perché intervenuti nella fase esecutiva di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si è del pari costituito in appello , il quale ha contestato la Controparte_1
fondatezza del proposto gravame, attesa la correttezza della sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 21.11.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Sebbene regolarmente citati in giudizio la , la Controparte_3 CP_4
la ed il non si sono
[...] Controparte_5 Controparte_6
costituiti, restando contumaci.
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e va rigettato. Nel caso di specie, si rivela pressoché impossibile una puntuale verifica in ordine alle date di notifica delle cartelle esattoriali richiamate nella opposta intimazione di pagamento e, limitatamente, alle quali è stato proposto gravame;
nonché dei presunti atti interruttivi intermedi che, ad avviso dell' , Parte_2
varrebbero ad escludere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito coattivamente azionato.
Ed invero, nell'atto introduttivo del presente giudizio il concessionario menziona numerosi documenti: cartelle, avvisi di intimazione, preavvisi di fermo ed un pignoramento presso terzi, che sarebbero stati notificati al ma non CP_1
accompagna tali menzioni con un riferimento puntuale ai singoli documenti prodotti così da poterne consentire un agevole riscontro. A ben vedere, l'atto di citazione termina senza alcuna indicazione dei numerosi documenti depositati telematicamente.
L'esame della produzione telematica evidenzia, infatti, l'allegazione all'atto di citazione di cinque documenti e, tra questi, il file denominato “Indice” menziona: a)
procura speciale per notar del 22/06/2023, rep n. 180134 – racc. n. Persona_1
12348; 2) sentenza impugnata;
3) fascicolo contenente produzione di parte relativo al primo grado di giudizio;
4) estratti di ruolo aggiornati al 2023; 5) sentenza Corte
di Appello di L'Aquila n. 1060/2023 depositata il 30/06/2023 – RG 869/2019.
Sul punto, in ordine all'allegato numero 3) occorre rilevare che questo si divide a sua volta in due parti composte, rispettivamente, da 304 e 269 pagine, nelle quali è
assai difficile individuare le cartelle di pagamento, attinte dal gravame, con le relative relate di notifica;
nonché ricondurre tutta la documentazione a quanto ha formato oggetto di indicazione nel corpo dell'atto di citazione.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine agli atti interruttivi intermedi,
quali le intimazioni di pagamento n. 03220159000921506000; n.
03220169000002405000; n. 03220159002864903000; n. 03220199000069062000; n. 03220199003561620000; n. 03220229000369439000; i preavvisi di fermo amministrativo n. 03280201400000431000, n. 03280201600001950000 e il pignoramento presso terzi n. PPT 03284201800001562000, in quanto i predetti atti impositivi sono relativi anche a cartelle del tutto estranee alla presente controversia.
A ciò si aggiunga che la consultazione di molti di tali documenti porta ad individuare all'interno di ciascun file in formato .pdf, la presenza di più documenti
(tutti privi di denominazione identificativa), caricati anche con differenti angolazioni, per la cui lettura diverrebbe necessario un continuo cambio di visualizzazione attraverso la rotazione di ciascuno dei fogli di cui si compongono.
Ebbene, ad avviso di questo giudice, tale modo di produrre i documenti, su cui dovrebbero basarsi le difese di parte appellante, ne rende impossibile la consultazione ed esonera dalla (invero ai limiti dell'impossibile) possibilità di condurre una ricerca coerente di quelli che possano, eventualmente, sorreggere le gli assunti attorei.
Va ricordato che, secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell'indice. Certo, quelle appena menzionate sono disposizioni relative ai fascicoli di parte cartacei, anteriori all'avvento del cd. processo telematico. Ma
quell'esigenza di chiarezza ed ordine sottesa alle citate disposizioni e che già
disciplinava la produzione dei documenti in formato analogico, è oggi ulteriormente rafforzata dalla smaterializzazione degli stessi e dalla maggior difficoltà della loro consultazione.
E', dunque, del tutto evidente che, riportando le norme sopra citate al processo telematico, i documenti debbano essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto;
ed oltre ad essere numerati debbano altresì contenere la loro “denominazione” (per restare al caso di specie: cartella n. …; relata di notifica n. …; atto di intimazione del
…). In mancanza di tutto ciò, come nei fatti di causa, la mera produzione di numerosi files, in ipotesi rappresentativi di documenti utili ai fini della decisione,
non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
E' opportuno evidenziare che tali considerazioni non valgono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com'è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate. Esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo, a lungo ma invano condotto, di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alle difese svolte dall'appellante.
Del resto, la fondatezza dei rilievi che precedono trova un autorevole avallo in una recente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione, 13/06/2022, n.
19006, resa in fattispecie per certi aspetti analoga a quella in oggetto.
La Corte, dopo aver richiamato proprio gli artt. 74 e 87 delle disp. att. c.p.c., ha icasticamente aggiunto che “compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base
della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei
propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non
anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice
che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente
composto”.
In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti affastellati disordinatamente dalla difesa dell' , si dichiara il Parte_1
rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura Parte_2
esplicitata in dispositivo tenuto conto, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
Si compensano le spese di lite tra l' ed il Parte_1 [...]
CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della , della Controparte_3 CP_4
della e del
[...] Controparte_5 Controparte_6
b) rigetta l'appello;
c) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute;
d) compensa le spese di lite tra l' e il Parte_1 [...]
CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Napoli il 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone