Sentenza 5 giugno 2009
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L'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2009, n. 39071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39071 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 05/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 1208
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) O.F. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 11/07/2008 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto di ricorso;
udito il difensore avv. PARSIO Giovanni Mario che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata l'11 luglio 2008 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata il 13 marzo 2006 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, all'esito del rito abbreviato, dichiarava O.F.
responsabile del reato di cui all'art. 600 ter c.p. poiché, ponendo le minori C.C., P.G. e C.
A. ed altri minori non identificati in posizioni suggestive di contenuto sessuale, sfruttava detti minori al fine di produrre materiale pornografico costituito da circa 160 immagini fotografiche, con l'aggravante ex art. 600 sexies c.p.p., comma 1, in quanto il fatto era stato compiuto nei confronti di minori di anni 14, (contestazione così integrata all'udienza del 13 marzo 2006), b) del reato previsto e punito dall'art. 600 quater c.p. perché, consapevolmente, si procurava materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori, in particolare deteneva migliaia di fotografie ed alcuni video di contenuto pedopornografico, (per fatto accertato un (OMISSIS) e, ritenuti i reati unificati dal vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito aveva condannato l'imputato alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, disponendo la confisca del materiale pedopornografico sequestrato e la restituzione di quanto altro sequestrato.
Ha proposto ricorso per cassazione l' O. chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per il motivo che sarà nel prosieguo esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito avevano ritenuto erroneamente sussistente il reato di pornografia con riferimento al pericolo concreto di divulgazione di materiale pedopornografico.
Rileva il ricorrente che non era stato acquisito agli atti del procedimento alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di un pericolo concreto di divulgazione del materiale pedopornografico prodotto. Non poteva ritenersi tale l'attività di fotografo esercitata da esso ricorrente e la circostanza che egli avesse scaricato da siti Web materiale pedopornografico.
Rileva il Collegio che il motivo di ricorso è inconferente con riferimento ai capi di imputazione.
All'imputato è stata infatti contestata la violazione più grave di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1: produzione di materiale pedopornografico e tale imputazione è stata provata con il rinvenimento nello studio dell'imputato, fotografo di professione, delle schede fotografiche delle minori da lui fotografate nelle pose e negli atteggiamenti di natura sessuale.
Non è stata quindi contestata la violazione di cui al comma 3 che peraltro, come risulta dal tenore letterale dell'articolo, sanziona la condotta di chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al comma 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma e si riferisce quindi ai soli casi in cui non è contestata la produzione diretta del materiale pedopornografico.
Il motivo risulta inoltre inconferente anche in ordine all'imputazione di cui al capo B non essendo contestata all'imputato neppure la divulgazione del materiale detenuto e prodotto da altri. Deve quindi dichiararsi inammissibile il motivo, in quanto non ha alcuna specifica attinenza al concreto decisum della sentenza impugnata. Deve infatti assimilarsi il caso del quesito di diritto inconferente all'ipotesi di mancanza del quesito stesso. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si reputa congrua di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2009