Art. 4.
Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1 gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.
Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1 gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.