Decreto cautelare 20 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 30/03/2026, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Quarzago, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-MI/L/Q/2025/106443 del 13 novembre 2025, del preavviso ex art. 10-bis del 23 ottobre 2025, del richiamo al parere questorile nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. MA GA;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., come dato avviso alle parti presenti, lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 5.2.26, depositato in giudizio in data 16.3.2026, con cui l’Amministrazione, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha riesaminato quello oggetto del presente giudizio, i cui effetti sono pertanto cessati, con la conseguenza che, anche in caso di accoglimento del ricorso, nessuna utilità deriverebbe al ricorrente.
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che come dalla stessa evidenziato nella nota n. 91275 del 13.3.26, sta peraltro effettuando un’ulteriore valutazione della posizione del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GA | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.