Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 05/12/2025, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6162 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Ranucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Marano di Napoli - Commissione Locale Paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 eventualmente rilasciata dal Comune di Marano di Napoli e/o comunque formatasi per silentium in data 17/06/2025, per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE, con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel Comune di Marano di Napoli (NA), in Via -OMISSIS-, sul fondo distinto in NCT Comune di Marano di Napoli, al foglio -OMISSIS- (proprietà -OMISSIS-), a seguito dell'Istanza presentata il 20/02/2025 da INWIT S.P.A. - protocollo: -OMISSIS- -OMISSIS- tramite il portale impresainungiorno.gov.it e pervenuta al Comune di Marano di Napoli con Pratica ID n. -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-, non conosciuta;
2. del provvedimento emesso dal Responsabile SUAP del Comune di Marano di Napoli in data 17/06/2025 di chiusura positiva della pratica a seguito trasmissione del documento “-OMISSIS--MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SI ASSENSO - L 41.2023 - -OMISSIS-, non conosciuto;
3. del provvedimento Dirigenziale Ufficio SUAP prot. n. -OMISSIS- di indizione della Conferenza dei Servizi e di eventuali prescrizioni ed osservazioni formulate in detta sede a seguito presentazione dell'istanza ID pratica:-OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-;
4. del Parere Tecnico - Previsionale rilasciato da Arpa Campania - prot. n. -OMISSIS-, in uno all'istruttoria tecnica allegata ed alla nota di trasmissione positiva (inviata ai ricorrenti con comunicazione a mezzo pec avente Prot. -OMISSIS- del 22/09/2025);
5. del parere tecnico urbanistico prot. COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - REG. UFFICIALE - -OMISSIS- rilasciato dal Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
6. della nota pec Prot. -OMISSIS- inviata dal Responsabile SUAP- Comune Marano di Napoli, citata nel parere tecnico urbanistico di cui al punto precedente, e di cui non si conosce il contenuto;
7. del parere ENAC del 10/06/2025 (autorizzazione con prescrizioni) Prot. ENAC acm--OMISSIS-
8. della comunicazione del 17/06/2025 del Responsabile SUAP - Comune di Marano di Napoli, di chiusura positiva della pratica con la seguente nota: “Cosi come autocertificato dalla controparte mediante la trasmissione del documento “-OMISSIS--MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SI ASSENSO - L 41.2023 - -OMISSIS-; documento del quale non si conosce l'intero contenuto;
9. della Nota prot. -OMISSIS- emessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con prescrizioni, acquisita al protocollo generale del Comune di Marano di Napoli al n. -OMISSIS- di pari data;
10. del provvedimento positivo di Autorizzazione Sismica rilasciato dal Genio Civile di Napoli assunto al Reg. Uff. Comune di Marano al n. -OMISSIS-;
11. della nota del Responsabile p.t. del SETTORE AMBIENTE - II Servizio -Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, avente prot. RU -OMISSIS- inviata a mezzo pec in pari data, di parziale diniego sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/1990 in data 11/09/2025 dai ricorrenti per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima ed assunta al Prot. nn. -OMISSIS- del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stato limitato il diritto di accesso dei ricorrenti alla sola estrazione della copia degli atti indicati ai punti “V”, “VI” , VIII”,“XI” e “XII” della suddetta nota, negando il rilascio degli ulteriori atti e documenti richiesti, ed in possesso dell'Ente, in quanto definiti genericamente “endoprocedimentali” rispetto alla Conferenza dei Servizi indetta in data 21/03/2025, scaturita dalla “Pratica impresainungiorno.gov.it| “-OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-” presentata dalla società INWIT S.p.A.;
12. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso - ove occorra - il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Commissione Locale Paesaggio del Comune di Marano di Napoli, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Campania-Direzione Pianificazione Territoriale - Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura, ove esistenti in quanto non conosciuti, la comunicazione d'inizio lavori, il progetto definitivo dell'infrastruttura con indicazione delle dimensioni dei plinti e delle eventuali travi di collegamento della piattaforma, la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, pure non conosciuti, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalle parti resistenti con riferimento all'impianto in questione, anche non conosciuta;
NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO
del diritto dei Ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 11.09.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione di tutta la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Marano di Napoli, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, di Inwit S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che i ricorrenti, in parte, tutti residenti alla Via -OMISSIS-e, in parte, proprietari dei terreni e degli immobili ivi insistenti, impugnano, unitamente agli atti presupposti, l'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003, rilasciata dal Comune di Marano di Napoli, eventualmente formatasi per silentium , per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile con realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. ed ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE, posta a ridosso delle proprie abitazioni, in un terreno agricolo all’altezza del civico 100 della medesima via;
Rilevato che, sulle condizioni soggettive dell'azione in materia edilizia, con la sentenza n. 22 del 2021, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha espresso i seguenti principi di diritto: "riaffermata la distinzione e l'autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l'interesse al ricorso" e che "lo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d'ufficio nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti" (Cons. di St. sez. VI, 04/11/2025, n. 8557);
Valutate, nel caso all’esame, sussistenti, con infondatezza delle relative eccezioni in rito sollevate, le condizioni dell’azione, legittimazione ad agire e ed interesse al ricorso, atteso che:
a) i ricorrenti hanno fornito un adeguato principio di prova della c.d. vicinitas , posto che l’impianto, in posizione sovrastante, sorge a poca distanza dagli immobili dove vivono, risiedendo, taluni, proprio nella strada di installazione dell'impianto (cfr. certificati di residenza), o di cui sono proprietari – unità abitative che, nella specie, hanno una veduta diretta, frontale e laterale proprio verso l’antenna de qua -, ovvero è posto a pochi metri di distanza dalle aree a giardino e/o coltivate; trattasi di posizioni omogene ed il ricorso è articolato negli stessi motivi e proposto per le stesse finalità;
b) quanto all’interesse ad agire, i ricorrenti hanno evidenziato che il progetto prevede l'erezione di un palo imponente di oltre 30 metri, munito di una massiccia impalcatura di antenne e parabole, innalzato su un terreno, lamentando la compromissione del proprio diritto alla salute e alla salubrità ambientale, un deturpamento del paesaggio, nonché una complessiva minore godibilità dell’area, con pregiudizio per il panorama, l’amenità e la tranquillità dei luoghi e conseguente sostanziale diminuzione di valore del patrimonio immobiliare in una zona già di particolare pregio, densamente abitata;
Ritenuto che “pertanto, oltre allo stabile collegamento, comprovato almeno per taluni dei ricorrenti, con il sito di installazione della stazione radio base, la c.d. vicinitas , sono state prospettate questioni afferenti l'impatto dell'impianto sull'ambiente e sul paesaggio, nonché la nocività dello stesso ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili circostanti”. Ed invero, “Al fine di radicare l'interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l'ambiente circostante, un'alterazione delle vedute e del paesaggio, una possibile diminuzione del valore degli immobili, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l'ambiente è comprovata ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l'alterazione della veduta e, comunque, l'installazione dell'antenna, possa riflettersi sulla qualità di vita e sull'effettiva quotazione dell'immobile (cfr. Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2025, n. 1107; Cons. Stato, VI, 27 dicembre 2023, n. 11203)”;
Specificato, dunque, che “il mancato accertamento della nocività dell'installazione potrebbe comportare, nel merito, l'infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l'inammissibilità dell'azione, così come non può tradursi nell'assenza dell'interesse ad agire, operando … sul piano del merito la mancata dimostrazione che l'alterazione della veduta sia talmente significativa da incidere sulla qualità della vita ed eventualmente sul valore del bene posto nei pressi dell'antenna eretta o erigenda” (Cons. di St., sez. VI, 04/11/2025, n. 8557; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17/08/2023, n. 239);
Ritenuta tuttavia fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Comune e dalla società controinteressatata, Inwit S.p.A., ricorrendo la contestata tardività nella proposizione del gravame;
Considerato infatti che il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi (tra i quali può annoverarsi l’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione degli impianti di comunicazioni elettroniche, avente valenza anche di titolo edilizio) decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche (Cons. di St., sez. IV, 27.6.2023, n. 6267);
Preso atto che, per loro stessa ammissione, i ricorrenti, recatisi sull’area di intervento in data 5.09.2025, hanno preso conoscenza del fatto che era stato ivi realizzato un impianto per le telecomunicazioni, ben visibile ed apprezzabile nelle caratteristiche essenziali, trattandosi di una torre in acciaio di altezza superiore a 30 m, per cui è da quel momento, avendosi piena cognizione della tipologia e delle caratteristiche delle opere realizzate, che deve ritenersi decorrere il termine di 60 giorni stabilito a pena di decadenza dagli artt. 29 e 41 c.p.a. per la proposizione dell’impugnativa, essendo irrilevante che solo successivamente, in data 25.09.2025, si sia proceduto anche al montaggio delle piastre metalliche dei ripetitori delle antenne, con lavorazioni comunque proseguite l’01.10.2025, il 10.10.2025, il 28.10.2025 e il 13.11.2025 e che vi sia stato un parziale accesso alla documentazione amministrativa abilitativa (Ed invero, già “In data 05/09/2025 a seguito della improvvisa realizzazione e innalzamento di una TORRE RADIO-BASE PER LE TELECOMUNICAZIONI (antenna telefonia) di altezza superiore a mt 30 nel fondo individuato al FOGLIO: -OMISSIS-, posta a ridosso delle proprie abitazioni, in zona residenziale, i ricorrenti dalla visione della cartellonistica apposta al cancello di ingresso al fondo dei signori -OMISSIS- oltreché ad altre proprietà, apprendevano dell’esistenza di un avviso di indizione, da parte del Comune di Marano di Napoli, della CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA E SEMPLIFICATA con Provvedimento Dirigenziale Ufficio SUAP prot. n. -OMISSIS-–Interno – 21/03/2025, risultato pubblicato sull’albo pretorio on-line del suddetto Ente in data 24/03/2025, senza che dello stesso ne fosse stata data adeguata informazione alla cittadinanza”;
Valutato, infatti, che “per costante orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non intende discostarsi, "La piena conoscenza dell'atto lesivo, che determina il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non può essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta, infatti, la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti" (Consiglio di Stato sez. IV, 22/08/2024, n. 7207; Cons. Stato sez. VI, 29.10.2024, n. 8607). È dunque pacifico in giurisprudenza l'indirizzo per cui il momento della piena conoscenza del titolo abilitativo edilizio, identificante il dies a quo per la sua tempestiva impugnazione, corrisponde a quello di inizio dei lavori o, al più, di percezione delle caratteristiche della costruzione, allorquando si assuma la radicale inattuabilità del progetto assentito (Cons. Stato, sez. IV, 2.7.2021, n. 5076)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 11/04/2025, n. 7147);
Considerato che, nella specie, è ragionevole far decorrere il termine non oltre la data del posizionamento della SRB, che con ogni evidenza costituisce il momento dal quale questo tipo di opera è inequivocabilmente percepibile come tale;
Specificato che “la vicinitas di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull'interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori” e che comunque “l'istanza di accesso agli atti, pur costituendo strumento utile a verificare la legittimità dell'intervento, non è idonea, di per sé, a impedire il decorso del termine per agire in giudizio, che resta ancorato alla piena conoscenza dell'opera” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 10/11/2025, n. 2050);
Constatato, quindi, che, avuta piena cognizione delle caratteristiche della realizzanda opera già in data 5.09.2025 (“torre in acciaio che svetta sulle abitazioni e sui fondi dei ricorrenti”), il ricorso risulta essere stato tardivamente notificato solo in data 13.11.2025, ovvero oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza della lesività dei provvedimenti ed atti impugnati;
Disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Arpac, avuto riguardo all’ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità del relativo parere, testualmente gravato;
Stimato che pertanto il ricorso, assorbite le ulteriori eccezioni in rito, debba essere dichiarato irricevibile, per tardività nella proposizione dell’impugnativa;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la natura della questione processuale discussa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti indicati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA MA, Presidente
RI CA, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | RI LA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.