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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN S.p.a. - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARI 2014 - INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 998/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 s.a.s. ha impugnato l' ingiunzione di pagamento n. 26025/2023, notificata il 20/12/2023, emessa dalla concessionaria AN spa, riguardante il pagamento della complessiva somma di € 10.974,37, per il mancato pagamento di Imu 2012, Tares 2013 e Tari 2014-2015 del Comune di Gizzeria;
eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento),la prescrizione e decadenza: chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituisce la concessionaria del Comune di Gizzeria, società AN SP . rilevando quanto segue :
1 ) la ricorrente ha omesso di pagare al Comune di Gizzeria la complessiva somma di € 11.531,89 relativa all'IMU anno 2012, alla TARES anno 2013 e alla TARI anni 2014 e 2015 ; 2 ) dagli avvisi di accertamento indicati nell'ingiunzione stessa, l'atto di accertamento n. 000000024083-ACC-E068-2017 , relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 17-07-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce); 3) l'atto di accertamento n.
000000087188-ACC-E834-2018 , relativo a TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 14-05-2018, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce);4) l'atto di accertamento n. 000000122808-ACC-E068-2018, relativo a TARI per gli anni 2014 e
2015, è stato notificato in data 30-11-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. n.153993077299 che si produce;
5) Con la notifica dei suddetti atti presupposti (a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c.), il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei suddetti crediti è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione 6) l'ente non è incorso in alcuna decadenza in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati in osservanza dei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della citata legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
7 )per il computo di tali termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, cioè ha sospeso l'attività di riscossione coattiva ed ha previsto espressamente l'applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ; chiede di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, alla ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione
è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , e il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei crediti, oggetto dell'accertamento è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
del resto, per il computo di dei termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da
Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
l'intervento della disciplina emergenziale ,che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, ha comportato la proroga fino al 31 dicembre 2023 ; in particolare, si rileva che nel calcolo dei termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- ,i termini aggiuntivi derivanti dalla sospensione, si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi, anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre 2021).
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento selle spese di giudizio in favore della resistente società AN spa, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN S.p.a. - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARI 2014 - INGIUNZIONE n. 26025-ING-E068-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 998/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 s.a.s. ha impugnato l' ingiunzione di pagamento n. 26025/2023, notificata il 20/12/2023, emessa dalla concessionaria AN spa, riguardante il pagamento della complessiva somma di € 10.974,37, per il mancato pagamento di Imu 2012, Tares 2013 e Tari 2014-2015 del Comune di Gizzeria;
eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento),la prescrizione e decadenza: chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
Si costituisce la concessionaria del Comune di Gizzeria, società AN SP . rilevando quanto segue :
1 ) la ricorrente ha omesso di pagare al Comune di Gizzeria la complessiva somma di € 11.531,89 relativa all'IMU anno 2012, alla TARES anno 2013 e alla TARI anni 2014 e 2015 ; 2 ) dagli avvisi di accertamento indicati nell'ingiunzione stessa, l'atto di accertamento n. 000000024083-ACC-E068-2017 , relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 17-07-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce); 3) l'atto di accertamento n.
000000087188-ACC-E834-2018 , relativo a TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 14-05-2018, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce);4) l'atto di accertamento n. 000000122808-ACC-E068-2018, relativo a TARI per gli anni 2014 e
2015, è stato notificato in data 30-11-2018, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r. n.153993077299 che si produce;
5) Con la notifica dei suddetti atti presupposti (a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c.), il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei suddetti crediti è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione 6) l'ente non è incorso in alcuna decadenza in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati in osservanza dei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della citata legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
7 )per il computo di tali termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, cioè ha sospeso l'attività di riscossione coattiva ed ha previsto espressamente l'applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ; chiede di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, alla ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione
è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , e il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., per ciascuno dei crediti, oggetto dell'accertamento è stato interrotto ed è iniziata la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione;
del resto, per il computo di dei termini occorre tener conto delle sospensioni previste dalla legge durante il periodo della pandemia da
Covid 19, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;
l'intervento della disciplina emergenziale ,che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, ha comportato la proroga fino al 31 dicembre 2023 ; in particolare, si rileva che nel calcolo dei termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- ,i termini aggiuntivi derivanti dalla sospensione, si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi, anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre 2021).
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento selle spese di giudizio in favore della resistente società AN spa, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario. Catanzaro, 22 ottobre 2025.