CASS
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 14379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14379 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US RI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con cui AR AI era stata condannata alla pena di giustizia per plurime violazioni dell'art. 7 del d. I. n. 4/2019 e di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (in un caso, nella forma tentata), per avere indebitamente ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza mediante artifici e raggiri consistiti in omissioni e false affermazioni. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulle lettere b) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., in Penale Sent. Sez. 2 Num. 14379 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 v relazione alla violazione di legge ed alla omessa motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della elisione delle conseguenze dannose del reato (art. 62 n. 6, cod. pen.). Avendo l'imputata provveduto al pagamento della somma richiesta in restituzione dall'Inps (€ 4.067,49), le sarebbe dovuto essere riconosciuta la attenuante, anche se l'importo indebitamente percepito era superiore. Inoltre, la motivazione addotta (che quanto corrisposto fosse inferiore al percepito) non considera che in ogni caso, vi è stata, con la condotta di restituzione, l'elisione o comunque l'attenuazione delle conseguenze dannose del reato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui si articola. Va infatti escluso che il ristoro parziale del danno effettuato dalla imputata sia idoneo ad integrare la circostanza attenuante invocata o che esso possa aver prodotto l'elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose della condotta illecita. 2.1 Sul primo aspetto, non può che sottolinearsi che il risarcimento parziale del danno non è il risarcimento integrale richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, che lo pretende 'integrale ed effettivo' (ex multis, Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic Rv. 284224 - 01; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01), sicché sono insufficienti tanto l'eventuale dichiarazione satisfattiva della persona offesa a fronte di un risarcimento parziale quanto la restituzione non integrale giustificata dalla richiesta parziale dell'ente, come nel caso specifico. 2.2 Quanto all'ulteriore profilo, è stato autorevolmente evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., la elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose, deve riferirsi ad effetti pregiudizievoli che non si identifichino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127 -02; Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere relatore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con cui AR AI era stata condannata alla pena di giustizia per plurime violazioni dell'art. 7 del d. I. n. 4/2019 e di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (in un caso, nella forma tentata), per avere indebitamente ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza mediante artifici e raggiri consistiti in omissioni e false affermazioni. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulle lettere b) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., in Penale Sent. Sez. 2 Num. 14379 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 v relazione alla violazione di legge ed alla omessa motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della elisione delle conseguenze dannose del reato (art. 62 n. 6, cod. pen.). Avendo l'imputata provveduto al pagamento della somma richiesta in restituzione dall'Inps (€ 4.067,49), le sarebbe dovuto essere riconosciuta la attenuante, anche se l'importo indebitamente percepito era superiore. Inoltre, la motivazione addotta (che quanto corrisposto fosse inferiore al percepito) non considera che in ogni caso, vi è stata, con la condotta di restituzione, l'elisione o comunque l'attenuazione delle conseguenze dannose del reato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui si articola. Va infatti escluso che il ristoro parziale del danno effettuato dalla imputata sia idoneo ad integrare la circostanza attenuante invocata o che esso possa aver prodotto l'elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose della condotta illecita. 2.1 Sul primo aspetto, non può che sottolinearsi che il risarcimento parziale del danno non è il risarcimento integrale richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, che lo pretende 'integrale ed effettivo' (ex multis, Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic Rv. 284224 - 01; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01), sicché sono insufficienti tanto l'eventuale dichiarazione satisfattiva della persona offesa a fronte di un risarcimento parziale quanto la restituzione non integrale giustificata dalla richiesta parziale dell'ente, come nel caso specifico. 2.2 Quanto all'ulteriore profilo, è stato autorevolmente evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., la elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose, deve riferirsi ad effetti pregiudizievoli che non si identifichino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127 -02; Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere relatore La Presidente