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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 994/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Rotundo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, via G. Poerio 16 giusta procura allegata all'atto di citazione in primo grado;
- Appellante-
E
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico La Salvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, vico Santa Barbara n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- Appellata –
, in persona del Sindaco pro tempore (P. IVA Controparte_2
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Santa Durante e dall'avv. Saverio Molica, P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del , alla via Jannoni, Pal. Controparte_2 giusta procura allegata CP_3
- Appellata –
Conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro Parte_1
n.1498/2020 depositata il 15/9/2020, non notificata– con la quale ha rigettato la domanda di
1 annullamento dell'ingiunzione di pagamento notificata da n.90777 del 22/7/2019, per CP_1 conto del quale Ente impositore, e relativa alla richiesta di pagamento di Controparte_2 canoni idrici insoluti per l'importo di euro 2.208,48 di cui alla fattura 09900 del 13/05/2011 rif. consumi 2009 mc 2809 lettura del 11.05.2010.
Preliminarmente ha chiesto volersi riqualificare l'azione in quanto proposta ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 150/2011 e non già ex art. 615 c.p.c.
Nel merito, con un primo motivo, ha dedotto l'omessa pronuncia sulla contestazione di mancata verifica di funzionamento del contatore, insistendo quindi sull'erronea rilevazione dei consumi addebitati dal CP_2
Ha insistito, altresì, sulla fondatezza della propria eccezione di parziale prescrizione del credito in quanto la bolletta posta a fondamento dell'ingiunzione era riferita a conguagli per consumi pregressi di oltre dieci anni (2000/2010).
Sull'importo ingiunto ha in ultimo censurato la pronuncia del Giudice di prime cure laddove questi avrebbe travisato l'eccezione riguardante la richiesta di pagare i consumi effettivi con l'applicazione delle tariffe vigenti al momento dei consumi con l'intento della parte di contestare le tariffe del servizio idrico del CP_2
Per tali motivi ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto ha chiesto la revoca dell'ingiunzione di pagamento.
1.2 Si è costituita in giudizio che, nell'opporsi ai motivi di appello, ha Controparte_1 ribadito la correttezza della fatturazione di un consumo medio ai sensi dell'art. 38 del Regolamento
Comunale, data la difficoltà nel rilevamento del consumo effettivo ed in assenza di un'autolettura.
Sulla prescrizione ha osservato che la stessa non può ritenersi maturata data l'esistenza di un valido atto interruttivo;
inoltre ha eccepito la mancanza di prova in ordine al fatto estintivo.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
1.3 Si è costituita in giudizio il , il quale nell'opporsi ai motivi di Controparte_2 appello ha eccepito la correttezza degli addebiti riferiti a più annualità anche in assenza di mancata lettura del contatore per cause non imputabili al e per non aver mai la parte comunicato i CP_2 consumi in autolettura.
Sulla prescrizione ha ritenuto l'eccezione infondata avendo l'Ente provveduto ad interromperla con l'invio di solleciti di pagamento
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ingiunzione fiscale impugnata.
Dopo numerosi rinvii dal 5.7.2021 per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
2.7.2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza, sostituita da note di trattazione scritta, per la
2 discussione orale e, lette le note, decise con la presente sentenza.
2. Preliminarmente si osserva che l'opposizione proposta è da qualificarsi quale opposizione ex art. 3 RD 639/1910, regolata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011 dal rito ordinario di cognizione.
In punto di diritto, deve premettersi che il contratto di somministrazione del servizio idrico, pur presentando indubbie peculiarità connesse alla natura del bene somministrato e al regime di monopolio in cui la prestazione viene erogata, è comunque riconducibile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c.
In tema di contratti di somministrazione la giurisprudenza osserva che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Cassazione civile sez. III,
19/07/2018, n.19154).
Pertanto, nel giudizio di opposizione ad avviso di accertamento, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23346/2022 in tema di ingiunzione fiscale).
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione sul presunto malfunzionamento del contatore, dovendosi ritenere che l'onere probatorio posto a carico del somministrante di dare prova del corretto funzionamento del rilevatore, a fronte della contestazione dell'utente rivolta a negare l'esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio, sorga soltanto in presenza di una contestazione specifica.
Di fatti, nel giudizio per cui è causa l'appellante si è limitato a dedurre un consumo sovrastimato ed eccessivo senza tuttavia fornire alcun elemento utile a sostegno della propria contestazione (quale ad esempio sarebbe potuta essere una perizia di parte o la comparazione con fatture successive).
Deve comunque rilevarsi che il consumo attestato dall'operatore Comunale in data
11.05.2010 per un totale di mc. 2.809,00 riferito all'arco temporale 02.10.2000 – 11.05.2010 ovvero
3 oltre nove anni, non presenta carattere di anomalia dato il periodo di riferimento e stante anche la mancata allegazione da parte dell'appellante di dati positivi specifici circa l'entità dei consumi che si assumono avuti nel periodo in contestazione.
3. Deve essere esaminata, a questo punto, l'eccezione di parziale prescrizione della pretesa creditoria svolta già in primo grado dalla parte appellante, relativamente ai consumi più vecchi di cinque anni.
Sul punto occorre premettere che in via generale secondo quanto previsto dall'art. 2948 comma 4 c.c., in applicazione del regime di prescrizione vigente ratione temporis, ossia quello antecedente all'entrata in vigore della L. 205/2017 che ha previsto il più breve termine di prescrizione biennale, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica acqua gas e, in genere, i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di cinque anni;
il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che, solo da tale momento, i crediti divengono esigibili (arg. da Cass. n. 23789/2008)
Da ciò discende che contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - che ha dedotto la parziale prescrizione della pretesa avversaria sul presupposto per cui , la fattura contestata, pur riferendo la rilevazione di mc 2809 a consumi idrici 2009, in realtà contabilizza i consumi dal
02.10.2000 all' 11.05.2010 - sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli per il periodo precedente, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati ( in tal senso Cassazione civile sez.
III, 06/11/2024, n.28577 ; Cassazione civile sez. un., 11/10/2022, n.29593 per cui “In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo
"ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c. d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne
l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero”)
Ciò premesso, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali testè riportati e dalla documentazione in atti emerge che l'importo della fattura n. 09900 del 13 maggio 2011 rif 2009 per euro 2.208,48 è stato calcolato tenendo conto della prima lettura effettiva avvenuta l' 11 maggio
2010 da cui era emerso un consumo di mc 2809, detratti gli acconti già versati dall'anno 2000 e la cui scadenza di pagamento risulta fissata per la prima rata al 30 luglio 2011 data dalla quale deve ritenersi decorrere il termine prescrizionale quinquennale che al momento in cui è stata proposta l'opposizione all'ingiunzione (27 settembre 2019) non era trascorso avendo nelle more il Comune
4 interrotto il termine con l'invio al in data 5 novembre 2014 del sollecito di pagamento Pt_1 notificato il 27 marzo 2015 a mezzo racc. A/R 781569999205-1 e successivamente SOGET con la notifica dell'ingiunzione di pagamento 0090777 del 22 luglio 2019 notificata il 2 agosto 2019.
4. In ordine all'eccepita errata applicazione delle tariffe idriche la stessa si palesa del tutto generica e altresì non supportata da idonea allegazione in ordine a quale sarebbe stata anno per anno la tariffa applicabile dovendosi ritenere di contro la correttezza della liquidazione fatta dal CP_2
a norma delle tariffe approvate dal regolamento comunale non oggetto di contestazione.
Per tali ragioni l'appello va rigettato e l'ingiunzione fiscale confermata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento in base al decisum in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e dichiara la validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento n
0090777 del 22 luglio 2019
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del lrpt e del in persona del Sindaco p.t. delle
[...] CP_2 CP_2 spese di giudizio cosi liquidate singolarmente per ognuna della parti € 852,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, Iva e Cpa come per legge
Atteso il rigetto del proposto appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 .
Catanzaro, lì 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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