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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 563/2022
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
con sede in Via Salinbeni n. 3, c.f. e Parte_1 Pt_1 Contr cod. R.I. NA , gruppo IVA – P.IVA in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia del Foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ) con sede in Montegranaro (FM) alla Controparte_2 P.IVA_3 via Veregrense n. 207, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...]
, e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi CP_3 CP_4 C.F._1 dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, sito in Macerata, Corso Cavour n. 50/B APPELLATA
E con l'intervento di con sede in Napoli alla Via Controparte_5
Santa Brigida n. 39, C.F. , e per essa, quale procuratore speciale – la P.IVA_4
società per azioni con sede legale a Controparte_6
Torino in via Paolo Veronese 250, codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia ( con studio in Fermo al Viale della Carriera n. 133 Oggetto: appello avverso sentenza n. 593/2021 emessa dal Tribunale Civile di Fermo in data 15.12.2021 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio CP_2 CP_4 Parte_1
per la risoluzione di un contratto di conto corrente intercorso con la banca,
[...]
l'accertamento del saldo del conto corrente e la ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma complessiva di Euro 59.784,86, illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, di commissioni di massimo scoperto non dovute, di oneri passivi e di spese non dovuti, nel corso dello svolgimento del c/c ordinario n. 10463/39.
Contr
Si costituiva contrastando l'azione proposta, eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendo in via subordinata dichiararsi la compensazione con il credito ancora vantato verso la società attrice.
Il Tribunale di Fermo ha così deciso:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara la risoluzione del rapporto di conto corrente n. 10463139;
- dichiara la somma di euro 11.935.64 quale saldo a credito per il correntista;
- dichiara la nullità della fideiussione.
In particolare, l'andamento del conto corrente, acceso negli anni 1990, (e precisamente in data 21.04.1994, sia pure con diversa numerazione) è stato ricostruito dal 01.01.2006 al 31.12.2013, data in cui il conto non risultava ancora chiuso, arco temporale coperto dal deposito di tutti gli estratti conto trimestrali, anche se la convenuta aveva Pt_1 depositato gli ulteriori estratti conto riferiti agli anni 2015 e 2016 (saldo al 31.12.2015
pag. 2/18 – a debito per il correntista - euro 47.790,91; saldo al 31.12.2016 - a debito per il correntista - euro 56.481,48); è stato riscontrato il superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione del 18 maggio 2005, per effetto della sommatoria della commissione di massimo scoperto, sono stati riscontrati superamenti del tasso soglia nel corso del rapporto;
quanto alla capitalizzazione degli interessi il CTU ha rilevato che dall'analisi degli estratti conto non si rinviene l'esistenza di interessi creditori per tutto l'arco considerato e ha dedotto da tale circostanza che non c'è stata alcuna applicazione del principio di reciprocità della capitalizzazione;
è stata ritenuta la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto perché non contenente alcuna indicazione in ordine alle modalità di applicazione;
per quanto riguarda la prescrizione il CTU ha individuato il primo movimento solutorio prescritto alla data del 04/07/2006 per cui ricalcolo del saldo del conto è stato effettuato partendo da detta data con il saldo di fine giornata, considerando prescritta ogni operazione antecedente;
ha quindi determinato saldo del conto corrente a credito per la società correntista nella misura di €.11.935,64.
Il giudice di prime cure ha quindi pronunciato la risoluzione del contratto di conto corrente e di conseguenza, ha ritenuto la nullità della fideiussione prestata dalla CP_4
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si costituivano la società correntista e la garante , chiedendo il CP_2 CP_4 rigetto dell'appello; nelle more si costituiva con atto di intervento adesivo CP_5 all'appello ex art. 111 c.p.c., illustrando la cessione della posizione, a seguito di Contr scissione infragruppo di
La Corte disponeva la rinnovazione della CTU;
all'esito dell'udienza del , raccolte le conclusioni tramite trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
Va riportato il quesito sottoposto al CTU in sede di rinnovo dell'indagine:
pag. 3/18 Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul conto corrente n. 10463/39 intercorso fra le parti, alla data della citazione, accertando l'ammontare di eventuali somme ripetibili.
Effettui il CTU il conteggio sul conto corrente osservando i seguenti criteri:
1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti dalla parte appellata (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella della chiusura del conto;
qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, il CTU dovrà considerare il saldo in esso esposto anche se a debito per la società correntista;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno capitalizzazione per tutta la durata del rapporto;
3) gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso convenzionale indicato nelle “prospetto delle condizioni” dei contratti di conto corrente e nelle aperture di credito, ai tassi poi determinati in caso di esercizio dello ius variandi, ovvero infine ai tassi praticati per come emergono dagli estratti conto se più favorevoli alla correntista;
4) mantenga gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto come da contratto di affidamento del 18.05.05 (pattuita come calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre- all. 3 fascicolo parte appellata) per tutta la durata del rapporto, mantenga anche le altre competenze, oneri e spese.
5) Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se i tassi di interesse
(corrispettivo e moratorio) pattuiti al momento della stipulazione da parte della banca del conto corrente, delle varie aperture di credito, erano inferiori al tasso soglia o abbiano superato il tasso soglia, e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303, e sentenza SS.
UU. n. 19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da Banca
d'Italia; in particolare ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che indica il costo complessivo pag. 4/18 dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni, spese di istruttoria e spese di assicurazione se presenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 14/12/2021), n.39898); gli interessi moratori vanno considerati nella determinazione del TEG applicato in concreto secondo i criteri indicati da SS. UU. n.
19597/2020; per le categorie contrattuali l'apertura di credito in conto corrente mantiene questa qualificazione;
Nell'ipotesi in cui riscontri l'applicazione di interessi usurari: a) In caso di superamento del tasso soglia per effetto degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente sostituzione degli interessi moratori con i corrispettivi lecitamente convenuti;
b) in caso di applicazione di interessi corrispettivi usurari proceda alla loro eliminazione.
5) svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento
(per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); consideri il conto affidato come da documentazione in atti;
nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente
'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione. Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite
Con il primo motivo di gravame la contesta l'operato che CTU in punto di Pt_1 rilevazione del superamento del tasso soglia;
allega che ai fini del confronto col tasso soglia, doveva tenersi conto dell'esistenza di una apertura di credito, regolata dai pag. 5/18 contratti del 18.05.2005 per l'extra fido contrattuale e dal contratto di apertura di credito del 22.07.21994 per l'intra fido;
contesta le metodologie applicate per il rilievo del
TEG, ed in particolare l'inclusione della commissione di istruttoria fido e delle spese di addebito degli interessi passivi;
argomenta in merito alla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta;
aggiunge che ai sensi dell'art. 1815 c.c., ritenuto il superamento del tasso soglia, dovevano essere stornati solo gli interessi passivi e non gli ulteriori oneri ed accessori.
Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno ad indicare.
In primo luogo va affermata l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, alla luce delle pronunce di legittimità che hanno statuito l'irrilevanza di qualsiasi ipotesi di usura sopravvenuta
Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “...allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. sent. n. 24675 del
19/10/2017). Tale principio, di portata generale, è applicabile anche al contratto di conto corrente.
Sempre con riguardo al rapporto di conto corrente parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per essere state incluse nel calcolo del TEG, spese non connesse all'erogazione del credito.
pag. 6/18 Osserva la Corte territoriale che, se è corretto ritenere che la verifica del superamento del tasso soglia degli interessi “comunque convenuti”, nel caso di specie è fondato il motivo di appello.
La formula finanziaria che va utilizzata per eseguire il calcolo del TEG deve essere quella dettata dalla Banca d'Italia nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” vigente ratione temporis.
Soprattutto, Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
. (Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n.16303).
Nel caso di specie il CTU del primo grado si era limitato, nella determinazione del
TEG, a sommare il tasso debitore e la CMS.
Orbene, il contratto di apertura di credito espone un tasso effettivo pari al 14,089; detto tasso, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non riguarda Pt_1
l'extra, ma l'intrafido, essendo riferito allo scoperto di conto, concesso per l'importo di
€. 50.000,00; il Tasso soglia usura di riferimento è pari al 14,25, sicchè il TEG non supera il passo soglia. pag. 7/18 La CMS è pari al 1,750, la CMS media è di 0,76%, la commissione soglia è pari a 1,14; la CMS pertanto risulta usuraria, in quanto il margine ricavabile dalla sottrazione del
TAE dal tasso soglia non è sufficiente, essendo pari a 0.161, a coprire la differenza fra la cms pattuita e la cms soglia.
Tuttavia, secondo le già citate SS.UU., occorre seguire “le indicazioni fornite dalla
Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che "la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali" e che "il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata" (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del
2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM).” Il che è quanto ha effettuato il CTU, che ha accertato che la ha Pt_1 effettivamente percepito a titolo di CSM importi che in termini percentuali sono inferiori alla percentuale pattuita (v. pg. 12 elaborato peritale).
Le condizioni economiche pattuite nel contratto di conto corrente sono state oggetto di verifica sotto il profilo del superamento del tasso soglia proprio alla luce della Cassazione civile, sez. un., sentenza 20/06/2018, n.16303.
Il C.t.u. ha utilizzato le Istruzioni fornite ratione temporis dalla Banca d'Italia in materia di “rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, pubblicate nel febbraio 2006 e successivamente nell'agosto 2009; il C.t.u. ha correttamente ritenuto voci di costo rilevanti ai fini della verifica del superamento delle soglie usurarie, le voci spesa forfettaria di scrittura” o “rimborso forfettario” e
“spesa int. deb/penale non aff.”, in quanto, rientranti nella tipologia di “ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento” prevista pag. 8/18 dal punto C4, n. 6 delle citate Istruzioni di Banca d'Italia del febbraio 2006, e n. 8 di quelle di agosto 2009.
Il CTU non ha rilevato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione degli interessi debitori nel contratto di apertura di credito del 2005: egli ha infatti riferito che il tasso soglia risulta superato solo nel IV° trimestre 2010 e nel I° trimestre
2011; si tratta quindi di un irrilevante caso di usura sopravvenuta.
Col secondo motivo di gravame la appellante lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata laddove ha ritenuto illegittima la CMS per tutta la durata del rapporto;
osserva che la CMS è oggetto di specifica pattuizione, in particolare, nel contratto
18.05.2005 (doc. n. 5 fascicolo I grado , ove sono perfettamente indicati Pt_1 percentuale, criteri e base di calcolo e dunque è oggetto di clausola assolutamente determinata.
Il motivo è fondato.
Il contratto di fido del 18.05.2005 effettivamente prevede una commissione di massimo scoperto immune da nullità per indeterminatezza, in quanto sono indicati la percentuale (1,750% entro fido, 1% fuori fido), la periodicità trimestrale, la base di calcolo ( più alto saldo debitore del trimestre).
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante pag. 9/18 utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale).
La commissione inoltre risulta essere stata prevista a fronte di affidamenti del conto corrente, sicchè risulta giustificata sotto il profilo causale.
Va di conseguenza ritenuta la valida applicazione delle Commissione per Accordato,
e della Commissione di Istruttoria Veloce, sul presupposto della normativa sopravvenuta quale giustificato motivo di variazione delle preesistenti variazioni contrattuali.
Come è noto, la commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dall'art. 2 bis
DL 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazione, in L. 28 gennaio 2009 n.
2 e successivamente integrato dall'art. 2 comma 2 DL 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009 n. 102; la normativa citata ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sulle somme utilizzate e una commissione per messa a disposizione di fondi (o commissione su accordato); l'art.
6-bis DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi introdotto la commissione di istruttoria veloce (c.d.
CIV).
Nel caso di specie la banca ha applicato legittimamente tali commissioni, in quanto sono commissioni sostitutive di commissioni di massimo scoperto che risultano essere state pattuite in maniera valida;
pertanto queste somme non possono essere escluse dal ricalcolo delle somme effettivamente dovute dalla società attrice.
Col quarto motivo di gravame la appellante lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata con riguardo alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale;
osserva che essendo stata limitata l'indagine, su iniziativa della società attrice al periodo successivo al 18.05.2005, deve ritenersi la legittimità della capitalizzazione trimestrale pag. 10/18 perchè era entrato in vigore il D.L. n. 342/99 integrato dalla delibera CRCR del
09.02.2000; argomenta che non è sufficiente allegare, come ha fatto al società correntista, la mancata pattuizione della reciproca periodicità di capitalizzazione degli interesse debitori e creditori, successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR, essendo invece onerata della relativa prova del fatto negativo;
afferma che essa banca ha dato corso agli adempimenti di cui alla delibera CICR del 09.02.2000 mediante la pubblicazione sulla G.U. della cd.“condizione di reciprocità” dandone comunicazione al cliente (doc. n.2 della comparsa di costituzione e risposta), ed ha ottenuto la espressa accettazione da parte del cliente come emerge dal contratto di apertura di credito del
18.05.2005 (doc. n. 5), ove si legge che la periodicità di calcolo degli interessi è trimestrale;
osserva che l'andamento del rapporto non mostra l'accredito di interessi attivi, per il semplice fatto che il conto corrente non ha mai registrato un saldo attivo;
ricorda inoltre che la società correntista non ha allegato e dimostrato che successivamente al 30.06.2025 vi sia stato un “peggioramento della condizioni economiche”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie l'anatocismo va ritenuto illegittimo per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, atteso che neanche nelle schede contrattuali depositate dalla che nelle prospettazioni dell'appellante sono relative al medesimo rapporto poi Pt_1 ridenominato, vi è una previsione di capitalizzazione, e che nel contratto di apertura di credito del 18.05.2025 la capitalizzazione trimestrale si riferisce ai soli interessi passivi, essendo pertanto carente la reciprocità dell'anatocismo come richiesto dalla delibera
CICR; va inoltre osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare pag. 11/18 successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, affermata dalla si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura Pt_1 prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000,
pag. 12/18 detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato per miglioramento il passaggio al regime della Parte_2 trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
Anche recentemente, Cassazione civile, con l'ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, in tema di dell'applicazione dell'anatocismo ai contratti bancari stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha affermato che “ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25 comma 2 d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse
a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
pag. 13/18 Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, non esonera la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comporta l'inefficacia della clausola anatocistica.
Vanno quindi eliminate dal conto le poste addebitate a titolo di interessi capitalizzati.
La ricostruzione del conto corrente n. 10463 è quindi avvenuta prendendo in considerazione, come data di rideterminazione del saldo dare/avere il 17 agosto 2015
(ossia la data di chiusura del conto), in considerazione della circostanza che nelle precisazione delle conclusioni come riportate nella sentenza gravata gli attori non hanno indicato una diversa data;
il saldo iniziale di tale conto corrente al 1° gennaio 2006 risultava pari a - € 32.860,31, il saldo di chiusura alla data del 17 agosto 2015 risultava pari a € -49.186,43; nessuna capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi;
applicazione dei tassi convenzionali, così come desumibili dagli estratti conto, anche in considerazione dello jus variandi ex art. 118 T.U.B.; riconoscimento di tutti gli addebiti bancari registrati nel corso di svolgimento del rapporto finanziario, ed in particolare la c.d. “commissione di massimo scoperto” (applicata “al più alto saldo debitore del trimestre”).
Il Ctu ha quindi accertato, depurando il rapporto finanziario di € 25.204,54 di interessi anatocistici e derivanti dal ricalcolo dei saldi (le “rettifiche” registrate nel riepilogo, pari a € 95,14, sono imputabili alle antergazioni e postergazioni di alcuni accrediti ed addebiti presenti in conto), il saldo debitore della società nei confronti di parte appellata viene ridotto a € 23.523,64, rispetto a quello registrato negli estratti conto bancari alla data del 17 agosto 2015 (€ -49.186,43).
pag. 14/18 Va chiarito che la disamina del rapporto non può essere limitata al solo arco temporale
1° gennaio 2015 – 17 agosto 2015, sul rilievo dell'omessa produzione agli atti degli e/c relativi al 2014, come chiesto dalla banca “partendo dal periodo in cui vi è continuità degli estratti conto (01/01/2015)”.
In questa seconda ipotesi il saldo finale del c/c de quo sarebbe pari a € -48.288,13, comunque inferiore a quello registrato negli estratti conto bancari alla data del 17 agosto 2015 (€ -49.186,43).
Va però considerato che secondo la Cassazione “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito,
a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass. civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento pag. 15/18 del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Cass. n. 37800 del 2022, confermata da Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 12993 del
2023), Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493, afferma che "l'estratto conto, (...), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (...) in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o,
a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. n.
10692/2007 e Cass. n. 23974/2010); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 14074/2018, Cass. n. 5091/2016; nel medesimo senso, Cass. n. 31187/2018; v. altresì Cass. n. 11543/2019). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (...)".
Nel caso di specie, l'ulteriore produzione documentale è stata effettuata dalla Pt_1 che non ha contestato le movimentazioni precedenti esposte nella serie degli estratti conto depositati dalla società correntista;
ritenuto pertanto che il rapporto non documentato è limitato ad un periodo di quattro trimestri, è ragionevole una scritturazione di raccordo al saldo negativo previsto dal primo conto corrente pag. 16/18 successivo al periodo non documentato, atteso che il saldo negativo dell'ipotesi alternativa è financo inferiore a quello determinato nella prima ipotesi dal CTU.
Col quinto motivo di gravame la banca contesta la pronuncia di risoluzione del rapporto, perché priva di motivazione, e la conseguente dichiarazione di nullità della fideiussione.
Il motivo è fondato.
La società correntista ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della banca “per le gravi inadempienze ed illeciti descritti in premessa nella gestione del rapporto di conto corrente.”
Detti inadempimenti imputati alla Banca si risolvono, in definitiva nella applicazione di tassi usurari, che all'esito del gravame risulta smentita, nell'applicazione di commissioni di massimo scoperto non dovute, parimenti smentita all'esito del gravame, nell'applicazione indebita della capitalizzazione, invece riconosciuta come sussistente.
Orbene, nel caso di specie la società correntista, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha depositato il contratto di conto corrente, essendosi limitata a depositare il contratto di apertura di fido, che è rimasto aperto sino alla chiusura del conto;
con riguardo ai contratti risalenti agli anni novanta, lo stesso CTU non è stato in grado di chiarire se afferissero al medesimo rapporto;
gli effetti dell'anatocismo sono stati stornati sulla base di chiarimenti giurisprudenziali intercorsi nelle more del giudizio;
sicchè, in assenza di prova delle originarie pattuizioni regolanti il rapporto, la condotta della banca, peraltro limitata alla capitalizzazione degli interessi passivi, nella convinzione dell'efficacia e della sufficienza della pubblicazione in GU della clausola di reciprocità, non può essere ritenuta come un inadempimento grave.
Va altresì riformata la dichiarazione di nullità della fideiussione prestata dalla CP_4 basata sugli asseriti inadempimenti relativi al rapporto garantito: la nullità del rapporto contrattuale infatti sanziona il vizio genetico del negozio intercorso fra le parti e non certo il c.d. vizio funzionale relativo al rapporto garantito.
pag. 17/18 L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va accolta la sola domanda di accertamento del saldo del conto corrente formulata dalla società correntista e dalla garante con rigetto delle ulteriori domande di ripetizione CP_4 dell'indebito, di risoluzione contrattuale, di nullità della fideiussione.
Il parziale accoglimento del gravame (il saldo del conto corrente è comunque inferiore al c.d. saldo , e l'esito finale della lite nel senso dell'accoglimento dell'originaria Pt_1 domanda limitamente all'accertamento del saldo del conto corrente epurato dell'anatocismo, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado, ravvisandosi reciproca soccombenza;
poiché la consulenza ha comunque fatto emergere un saldo debitore inferiore al c.d. saldo banca, l'onere di pagamento delle indagini peritali dei due gradi di giudizio va posto a carico alla appellante. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e , con l'intervento di Parte_1 CP_2 CP_4 CP_5
per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accerta e dichiara il saldo del conto corrente n. 10463139 al 17.08.2015 pari ad €.
23.523,64 a debito della società correntista;
rigetta le altre domande formulate da e;
CP_2 CP_4 compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese relative alle consulenze, come liquidate con separati Pt_1 decreti.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 563/2022
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
con sede in Via Salinbeni n. 3, c.f. e Parte_1 Pt_1 Contr cod. R.I. NA , gruppo IVA – P.IVA in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia del Foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ) con sede in Montegranaro (FM) alla Controparte_2 P.IVA_3 via Veregrense n. 207, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...]
, e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi CP_3 CP_4 C.F._1 dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, sito in Macerata, Corso Cavour n. 50/B APPELLATA
E con l'intervento di con sede in Napoli alla Via Controparte_5
Santa Brigida n. 39, C.F. , e per essa, quale procuratore speciale – la P.IVA_4
società per azioni con sede legale a Controparte_6
Torino in via Paolo Veronese 250, codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia ( con studio in Fermo al Viale della Carriera n. 133 Oggetto: appello avverso sentenza n. 593/2021 emessa dal Tribunale Civile di Fermo in data 15.12.2021 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio CP_2 CP_4 Parte_1
per la risoluzione di un contratto di conto corrente intercorso con la banca,
[...]
l'accertamento del saldo del conto corrente e la ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma complessiva di Euro 59.784,86, illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, di commissioni di massimo scoperto non dovute, di oneri passivi e di spese non dovuti, nel corso dello svolgimento del c/c ordinario n. 10463/39.
Contr
Si costituiva contrastando l'azione proposta, eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendo in via subordinata dichiararsi la compensazione con il credito ancora vantato verso la società attrice.
Il Tribunale di Fermo ha così deciso:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara la risoluzione del rapporto di conto corrente n. 10463139;
- dichiara la somma di euro 11.935.64 quale saldo a credito per il correntista;
- dichiara la nullità della fideiussione.
In particolare, l'andamento del conto corrente, acceso negli anni 1990, (e precisamente in data 21.04.1994, sia pure con diversa numerazione) è stato ricostruito dal 01.01.2006 al 31.12.2013, data in cui il conto non risultava ancora chiuso, arco temporale coperto dal deposito di tutti gli estratti conto trimestrali, anche se la convenuta aveva Pt_1 depositato gli ulteriori estratti conto riferiti agli anni 2015 e 2016 (saldo al 31.12.2015
pag. 2/18 – a debito per il correntista - euro 47.790,91; saldo al 31.12.2016 - a debito per il correntista - euro 56.481,48); è stato riscontrato il superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione del 18 maggio 2005, per effetto della sommatoria della commissione di massimo scoperto, sono stati riscontrati superamenti del tasso soglia nel corso del rapporto;
quanto alla capitalizzazione degli interessi il CTU ha rilevato che dall'analisi degli estratti conto non si rinviene l'esistenza di interessi creditori per tutto l'arco considerato e ha dedotto da tale circostanza che non c'è stata alcuna applicazione del principio di reciprocità della capitalizzazione;
è stata ritenuta la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto perché non contenente alcuna indicazione in ordine alle modalità di applicazione;
per quanto riguarda la prescrizione il CTU ha individuato il primo movimento solutorio prescritto alla data del 04/07/2006 per cui ricalcolo del saldo del conto è stato effettuato partendo da detta data con il saldo di fine giornata, considerando prescritta ogni operazione antecedente;
ha quindi determinato saldo del conto corrente a credito per la società correntista nella misura di €.11.935,64.
Il giudice di prime cure ha quindi pronunciato la risoluzione del contratto di conto corrente e di conseguenza, ha ritenuto la nullità della fideiussione prestata dalla CP_4
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si costituivano la società correntista e la garante , chiedendo il CP_2 CP_4 rigetto dell'appello; nelle more si costituiva con atto di intervento adesivo CP_5 all'appello ex art. 111 c.p.c., illustrando la cessione della posizione, a seguito di Contr scissione infragruppo di
La Corte disponeva la rinnovazione della CTU;
all'esito dell'udienza del , raccolte le conclusioni tramite trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
Va riportato il quesito sottoposto al CTU in sede di rinnovo dell'indagine:
pag. 3/18 Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul conto corrente n. 10463/39 intercorso fra le parti, alla data della citazione, accertando l'ammontare di eventuali somme ripetibili.
Effettui il CTU il conteggio sul conto corrente osservando i seguenti criteri:
1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti dalla parte appellata (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella della chiusura del conto;
qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, il CTU dovrà considerare il saldo in esso esposto anche se a debito per la società correntista;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno capitalizzazione per tutta la durata del rapporto;
3) gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso convenzionale indicato nelle “prospetto delle condizioni” dei contratti di conto corrente e nelle aperture di credito, ai tassi poi determinati in caso di esercizio dello ius variandi, ovvero infine ai tassi praticati per come emergono dagli estratti conto se più favorevoli alla correntista;
4) mantenga gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto come da contratto di affidamento del 18.05.05 (pattuita come calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre- all. 3 fascicolo parte appellata) per tutta la durata del rapporto, mantenga anche le altre competenze, oneri e spese.
5) Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se i tassi di interesse
(corrispettivo e moratorio) pattuiti al momento della stipulazione da parte della banca del conto corrente, delle varie aperture di credito, erano inferiori al tasso soglia o abbiano superato il tasso soglia, e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303, e sentenza SS.
UU. n. 19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da Banca
d'Italia; in particolare ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG), che indica il costo complessivo pag. 4/18 dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni, spese di istruttoria e spese di assicurazione se presenti (v. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 14/12/2021), n.39898); gli interessi moratori vanno considerati nella determinazione del TEG applicato in concreto secondo i criteri indicati da SS. UU. n.
19597/2020; per le categorie contrattuali l'apertura di credito in conto corrente mantiene questa qualificazione;
Nell'ipotesi in cui riscontri l'applicazione di interessi usurari: a) In caso di superamento del tasso soglia per effetto degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente sostituzione degli interessi moratori con i corrispettivi lecitamente convenuti;
b) in caso di applicazione di interessi corrispettivi usurari proceda alla loro eliminazione.
5) svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento
(per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); consideri il conto affidato come da documentazione in atti;
nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente
'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione. Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite
Con il primo motivo di gravame la contesta l'operato che CTU in punto di Pt_1 rilevazione del superamento del tasso soglia;
allega che ai fini del confronto col tasso soglia, doveva tenersi conto dell'esistenza di una apertura di credito, regolata dai pag. 5/18 contratti del 18.05.2005 per l'extra fido contrattuale e dal contratto di apertura di credito del 22.07.21994 per l'intra fido;
contesta le metodologie applicate per il rilievo del
TEG, ed in particolare l'inclusione della commissione di istruttoria fido e delle spese di addebito degli interessi passivi;
argomenta in merito alla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta;
aggiunge che ai sensi dell'art. 1815 c.c., ritenuto il superamento del tasso soglia, dovevano essere stornati solo gli interessi passivi e non gli ulteriori oneri ed accessori.
Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno ad indicare.
In primo luogo va affermata l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, alla luce delle pronunce di legittimità che hanno statuito l'irrilevanza di qualsiasi ipotesi di usura sopravvenuta
Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “...allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. sent. n. 24675 del
19/10/2017). Tale principio, di portata generale, è applicabile anche al contratto di conto corrente.
Sempre con riguardo al rapporto di conto corrente parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per essere state incluse nel calcolo del TEG, spese non connesse all'erogazione del credito.
pag. 6/18 Osserva la Corte territoriale che, se è corretto ritenere che la verifica del superamento del tasso soglia degli interessi “comunque convenuti”, nel caso di specie è fondato il motivo di appello.
La formula finanziaria che va utilizzata per eseguire il calcolo del TEG deve essere quella dettata dalla Banca d'Italia nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” vigente ratione temporis.
Soprattutto, Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
. (Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n.16303).
Nel caso di specie il CTU del primo grado si era limitato, nella determinazione del
TEG, a sommare il tasso debitore e la CMS.
Orbene, il contratto di apertura di credito espone un tasso effettivo pari al 14,089; detto tasso, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non riguarda Pt_1
l'extra, ma l'intrafido, essendo riferito allo scoperto di conto, concesso per l'importo di
€. 50.000,00; il Tasso soglia usura di riferimento è pari al 14,25, sicchè il TEG non supera il passo soglia. pag. 7/18 La CMS è pari al 1,750, la CMS media è di 0,76%, la commissione soglia è pari a 1,14; la CMS pertanto risulta usuraria, in quanto il margine ricavabile dalla sottrazione del
TAE dal tasso soglia non è sufficiente, essendo pari a 0.161, a coprire la differenza fra la cms pattuita e la cms soglia.
Tuttavia, secondo le già citate SS.UU., occorre seguire “le indicazioni fornite dalla
Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che "la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali" e che "il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata" (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del
2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM).” Il che è quanto ha effettuato il CTU, che ha accertato che la ha Pt_1 effettivamente percepito a titolo di CSM importi che in termini percentuali sono inferiori alla percentuale pattuita (v. pg. 12 elaborato peritale).
Le condizioni economiche pattuite nel contratto di conto corrente sono state oggetto di verifica sotto il profilo del superamento del tasso soglia proprio alla luce della Cassazione civile, sez. un., sentenza 20/06/2018, n.16303.
Il C.t.u. ha utilizzato le Istruzioni fornite ratione temporis dalla Banca d'Italia in materia di “rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, pubblicate nel febbraio 2006 e successivamente nell'agosto 2009; il C.t.u. ha correttamente ritenuto voci di costo rilevanti ai fini della verifica del superamento delle soglie usurarie, le voci spesa forfettaria di scrittura” o “rimborso forfettario” e
“spesa int. deb/penale non aff.”, in quanto, rientranti nella tipologia di “ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento” prevista pag. 8/18 dal punto C4, n. 6 delle citate Istruzioni di Banca d'Italia del febbraio 2006, e n. 8 di quelle di agosto 2009.
Il CTU non ha rilevato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione degli interessi debitori nel contratto di apertura di credito del 2005: egli ha infatti riferito che il tasso soglia risulta superato solo nel IV° trimestre 2010 e nel I° trimestre
2011; si tratta quindi di un irrilevante caso di usura sopravvenuta.
Col secondo motivo di gravame la appellante lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata laddove ha ritenuto illegittima la CMS per tutta la durata del rapporto;
osserva che la CMS è oggetto di specifica pattuizione, in particolare, nel contratto
18.05.2005 (doc. n. 5 fascicolo I grado , ove sono perfettamente indicati Pt_1 percentuale, criteri e base di calcolo e dunque è oggetto di clausola assolutamente determinata.
Il motivo è fondato.
Il contratto di fido del 18.05.2005 effettivamente prevede una commissione di massimo scoperto immune da nullità per indeterminatezza, in quanto sono indicati la percentuale (1,750% entro fido, 1% fuori fido), la periodicità trimestrale, la base di calcolo ( più alto saldo debitore del trimestre).
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante pag. 9/18 utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale).
La commissione inoltre risulta essere stata prevista a fronte di affidamenti del conto corrente, sicchè risulta giustificata sotto il profilo causale.
Va di conseguenza ritenuta la valida applicazione delle Commissione per Accordato,
e della Commissione di Istruttoria Veloce, sul presupposto della normativa sopravvenuta quale giustificato motivo di variazione delle preesistenti variazioni contrattuali.
Come è noto, la commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dall'art. 2 bis
DL 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazione, in L. 28 gennaio 2009 n.
2 e successivamente integrato dall'art. 2 comma 2 DL 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009 n. 102; la normativa citata ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sulle somme utilizzate e una commissione per messa a disposizione di fondi (o commissione su accordato); l'art.
6-bis DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi introdotto la commissione di istruttoria veloce (c.d.
CIV).
Nel caso di specie la banca ha applicato legittimamente tali commissioni, in quanto sono commissioni sostitutive di commissioni di massimo scoperto che risultano essere state pattuite in maniera valida;
pertanto queste somme non possono essere escluse dal ricalcolo delle somme effettivamente dovute dalla società attrice.
Col quarto motivo di gravame la appellante lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata con riguardo alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale;
osserva che essendo stata limitata l'indagine, su iniziativa della società attrice al periodo successivo al 18.05.2005, deve ritenersi la legittimità della capitalizzazione trimestrale pag. 10/18 perchè era entrato in vigore il D.L. n. 342/99 integrato dalla delibera CRCR del
09.02.2000; argomenta che non è sufficiente allegare, come ha fatto al società correntista, la mancata pattuizione della reciproca periodicità di capitalizzazione degli interesse debitori e creditori, successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR, essendo invece onerata della relativa prova del fatto negativo;
afferma che essa banca ha dato corso agli adempimenti di cui alla delibera CICR del 09.02.2000 mediante la pubblicazione sulla G.U. della cd.“condizione di reciprocità” dandone comunicazione al cliente (doc. n.2 della comparsa di costituzione e risposta), ed ha ottenuto la espressa accettazione da parte del cliente come emerge dal contratto di apertura di credito del
18.05.2005 (doc. n. 5), ove si legge che la periodicità di calcolo degli interessi è trimestrale;
osserva che l'andamento del rapporto non mostra l'accredito di interessi attivi, per il semplice fatto che il conto corrente non ha mai registrato un saldo attivo;
ricorda inoltre che la società correntista non ha allegato e dimostrato che successivamente al 30.06.2025 vi sia stato un “peggioramento della condizioni economiche”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie l'anatocismo va ritenuto illegittimo per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, atteso che neanche nelle schede contrattuali depositate dalla che nelle prospettazioni dell'appellante sono relative al medesimo rapporto poi Pt_1 ridenominato, vi è una previsione di capitalizzazione, e che nel contratto di apertura di credito del 18.05.2025 la capitalizzazione trimestrale si riferisce ai soli interessi passivi, essendo pertanto carente la reciprocità dell'anatocismo come richiesto dalla delibera
CICR; va inoltre osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare pag. 11/18 successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, affermata dalla si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura Pt_1 prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000,
pag. 12/18 detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato per miglioramento il passaggio al regime della Parte_2 trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
Anche recentemente, Cassazione civile, con l'ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, in tema di dell'applicazione dell'anatocismo ai contratti bancari stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha affermato che “ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25 comma 2 d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse
a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
pag. 13/18 Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, non esonera la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comporta l'inefficacia della clausola anatocistica.
Vanno quindi eliminate dal conto le poste addebitate a titolo di interessi capitalizzati.
La ricostruzione del conto corrente n. 10463 è quindi avvenuta prendendo in considerazione, come data di rideterminazione del saldo dare/avere il 17 agosto 2015
(ossia la data di chiusura del conto), in considerazione della circostanza che nelle precisazione delle conclusioni come riportate nella sentenza gravata gli attori non hanno indicato una diversa data;
il saldo iniziale di tale conto corrente al 1° gennaio 2006 risultava pari a - € 32.860,31, il saldo di chiusura alla data del 17 agosto 2015 risultava pari a € -49.186,43; nessuna capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi;
applicazione dei tassi convenzionali, così come desumibili dagli estratti conto, anche in considerazione dello jus variandi ex art. 118 T.U.B.; riconoscimento di tutti gli addebiti bancari registrati nel corso di svolgimento del rapporto finanziario, ed in particolare la c.d. “commissione di massimo scoperto” (applicata “al più alto saldo debitore del trimestre”).
Il Ctu ha quindi accertato, depurando il rapporto finanziario di € 25.204,54 di interessi anatocistici e derivanti dal ricalcolo dei saldi (le “rettifiche” registrate nel riepilogo, pari a € 95,14, sono imputabili alle antergazioni e postergazioni di alcuni accrediti ed addebiti presenti in conto), il saldo debitore della società nei confronti di parte appellata viene ridotto a € 23.523,64, rispetto a quello registrato negli estratti conto bancari alla data del 17 agosto 2015 (€ -49.186,43).
pag. 14/18 Va chiarito che la disamina del rapporto non può essere limitata al solo arco temporale
1° gennaio 2015 – 17 agosto 2015, sul rilievo dell'omessa produzione agli atti degli e/c relativi al 2014, come chiesto dalla banca “partendo dal periodo in cui vi è continuità degli estratti conto (01/01/2015)”.
In questa seconda ipotesi il saldo finale del c/c de quo sarebbe pari a € -48.288,13, comunque inferiore a quello registrato negli estratti conto bancari alla data del 17 agosto 2015 (€ -49.186,43).
Va però considerato che secondo la Cassazione “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito,
a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass. civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento pag. 15/18 del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Cass. n. 37800 del 2022, confermata da Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 12993 del
2023), Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493, afferma che "l'estratto conto, (...), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (...) in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o,
a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. n.
10692/2007 e Cass. n. 23974/2010); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 14074/2018, Cass. n. 5091/2016; nel medesimo senso, Cass. n. 31187/2018; v. altresì Cass. n. 11543/2019). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (...)".
Nel caso di specie, l'ulteriore produzione documentale è stata effettuata dalla Pt_1 che non ha contestato le movimentazioni precedenti esposte nella serie degli estratti conto depositati dalla società correntista;
ritenuto pertanto che il rapporto non documentato è limitato ad un periodo di quattro trimestri, è ragionevole una scritturazione di raccordo al saldo negativo previsto dal primo conto corrente pag. 16/18 successivo al periodo non documentato, atteso che il saldo negativo dell'ipotesi alternativa è financo inferiore a quello determinato nella prima ipotesi dal CTU.
Col quinto motivo di gravame la banca contesta la pronuncia di risoluzione del rapporto, perché priva di motivazione, e la conseguente dichiarazione di nullità della fideiussione.
Il motivo è fondato.
La società correntista ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della banca “per le gravi inadempienze ed illeciti descritti in premessa nella gestione del rapporto di conto corrente.”
Detti inadempimenti imputati alla Banca si risolvono, in definitiva nella applicazione di tassi usurari, che all'esito del gravame risulta smentita, nell'applicazione di commissioni di massimo scoperto non dovute, parimenti smentita all'esito del gravame, nell'applicazione indebita della capitalizzazione, invece riconosciuta come sussistente.
Orbene, nel caso di specie la società correntista, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha depositato il contratto di conto corrente, essendosi limitata a depositare il contratto di apertura di fido, che è rimasto aperto sino alla chiusura del conto;
con riguardo ai contratti risalenti agli anni novanta, lo stesso CTU non è stato in grado di chiarire se afferissero al medesimo rapporto;
gli effetti dell'anatocismo sono stati stornati sulla base di chiarimenti giurisprudenziali intercorsi nelle more del giudizio;
sicchè, in assenza di prova delle originarie pattuizioni regolanti il rapporto, la condotta della banca, peraltro limitata alla capitalizzazione degli interessi passivi, nella convinzione dell'efficacia e della sufficienza della pubblicazione in GU della clausola di reciprocità, non può essere ritenuta come un inadempimento grave.
Va altresì riformata la dichiarazione di nullità della fideiussione prestata dalla CP_4 basata sugli asseriti inadempimenti relativi al rapporto garantito: la nullità del rapporto contrattuale infatti sanziona il vizio genetico del negozio intercorso fra le parti e non certo il c.d. vizio funzionale relativo al rapporto garantito.
pag. 17/18 L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va accolta la sola domanda di accertamento del saldo del conto corrente formulata dalla società correntista e dalla garante con rigetto delle ulteriori domande di ripetizione CP_4 dell'indebito, di risoluzione contrattuale, di nullità della fideiussione.
Il parziale accoglimento del gravame (il saldo del conto corrente è comunque inferiore al c.d. saldo , e l'esito finale della lite nel senso dell'accoglimento dell'originaria Pt_1 domanda limitamente all'accertamento del saldo del conto corrente epurato dell'anatocismo, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado, ravvisandosi reciproca soccombenza;
poiché la consulenza ha comunque fatto emergere un saldo debitore inferiore al c.d. saldo banca, l'onere di pagamento delle indagini peritali dei due gradi di giudizio va posto a carico alla appellante. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e , con l'intervento di Parte_1 CP_2 CP_4 CP_5
per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accerta e dichiara il saldo del conto corrente n. 10463139 al 17.08.2015 pari ad €.
23.523,64 a debito della società correntista;
rigetta le altre domande formulate da e;
CP_2 CP_4 compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese relative alle consulenze, come liquidate con separati Pt_1 decreti.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18