Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 134/2024 promossa da:
, ass. Avv. Davide Baiocchi, domiciliato come da Parte_1 ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 10.01.2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza dal 14.03.2018 e la condanna dell' al pagamento della somma di euro 22.079,66, oltre accessori di CP_1 legge.
L' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente, CP_1 rappresentando come la domanda di ANF presentata dal ricorrente sia stata respinta non per assenza dei requisiti ma per motivi tecnici, avendo il medesimo indicato nella propria domanda una data di decorrenza anteriore rispetto la data di inizio occupazione.
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considerato all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento;
CP_2 pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore (atteso che dall'estratto contributivo di cui l' dispone era evincibile la data di inizio CP_1 dell'occupazione, come anche rilevato in sede di ricorso amministrativo), le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la CP_1 richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensore di parte ricorrente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.864,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Baiocchi.
Torino, 30.01.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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