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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice (est.)
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. n. 1783 /2024 vertente tra nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato inPiana degli Albanesi (PA), via Otto Marzo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARADONNA SABINA che lo rappresenta e diende per mandato in atti
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato inPiana degli Albanesi (PA), via Otto Marzo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARADONNA SABINA che lo rappresenta e diende per mandato in atti
Parte ricorrente AVENTE AD OGGETTO : MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (RICORSO CONGIUNTO)
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: ALL'UDIENZA DEL 15.7.2025, TENUTASI IN MODALITÀ
CARTOLARE, LE PARTI CONCLUDEVANO COME A NOTE DI TRATTAZIOEN SCRITTA ALLE QUALI
SI RINVIA
CONCLUSIONI DEL PM: NULLA OPPONEVA ALL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c..
A tale proposito deve rilevarsi che con ricorso congiunto depositato in data
03.10.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo congiuntamente a questo Collegio
l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al ricorso depositato in data 03.10.2024: “La casa coniugale sita a Piana degli Albanesi
in via Giorgio Kastriota n. 157 rimarrà assegnata al Sig. I figli Pt_1
risiederanno a Piana degli Albanesi in via Damiano Lo Greco n.16, insieme alla madre, la quale provvederà integralmente a tutte le spese ordinarie e straordinarie fino a quando i figli, Universitari, non avranno raggiunto l'indipendenza economica. La Sig.r corrisponderà al Sig un CP_1 Pt_1
assegno di €200,00 a titolo di mantenimento (per i figli maggiorenni), date le precarie condizioni in cui versa. - Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in modalità cartolare, le parti con note di trattazione scritta hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
- 2 - Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni concernenti la modifica delle condizioni di separazione stabilite con convenzione di negoziazione assistita, proc n. 17/2024,
autorizzate con provvedimento della Procura della Repubblica di Termini
Imerese in data 28.05.2024 .
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione,
tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dispone la modifica delle condizioni di separazione del matrimonio concordatario contratto in PIANA DEGLI ALBANESI i in data 15/04/1998 da
, nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_1
stabilite con convenzione di negoziazione assistita, proc. n. 17/2024,
autorizzate con provvedimento della Procura della Repubblica di Termini
Imerese in data 28.05.2024, con le modalità concordate con ricorso depositato il 03.10.2024, indicate in parte motiva;
− dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile in data 18.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore
- 3 - Giuseppe Rini
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice (est.)
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. n. 1783 /2024 vertente tra nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato inPiana degli Albanesi (PA), via Otto Marzo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARADONNA SABINA che lo rappresenta e diende per mandato in atti
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato inPiana degli Albanesi (PA), via Otto Marzo n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARADONNA SABINA che lo rappresenta e diende per mandato in atti
Parte ricorrente AVENTE AD OGGETTO : MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (RICORSO CONGIUNTO)
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: ALL'UDIENZA DEL 15.7.2025, TENUTASI IN MODALITÀ
CARTOLARE, LE PARTI CONCLUDEVANO COME A NOTE DI TRATTAZIOEN SCRITTA ALLE QUALI
SI RINVIA
CONCLUSIONI DEL PM: NULLA OPPONEVA ALL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c..
A tale proposito deve rilevarsi che con ricorso congiunto depositato in data
03.10.2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo congiuntamente a questo Collegio
l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al ricorso depositato in data 03.10.2024: “La casa coniugale sita a Piana degli Albanesi
in via Giorgio Kastriota n. 157 rimarrà assegnata al Sig. I figli Pt_1
risiederanno a Piana degli Albanesi in via Damiano Lo Greco n.16, insieme alla madre, la quale provvederà integralmente a tutte le spese ordinarie e straordinarie fino a quando i figli, Universitari, non avranno raggiunto l'indipendenza economica. La Sig.r corrisponderà al Sig un CP_1 Pt_1
assegno di €200,00 a titolo di mantenimento (per i figli maggiorenni), date le precarie condizioni in cui versa. - Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in modalità cartolare, le parti con note di trattazione scritta hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
- 2 - Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni concernenti la modifica delle condizioni di separazione stabilite con convenzione di negoziazione assistita, proc n. 17/2024,
autorizzate con provvedimento della Procura della Repubblica di Termini
Imerese in data 28.05.2024 .
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione,
tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dispone la modifica delle condizioni di separazione del matrimonio concordatario contratto in PIANA DEGLI ALBANESI i in data 15/04/1998 da
, nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_1
stabilite con convenzione di negoziazione assistita, proc. n. 17/2024,
autorizzate con provvedimento della Procura della Repubblica di Termini
Imerese in data 28.05.2024, con le modalità concordate con ricorso depositato il 03.10.2024, indicate in parte motiva;
− dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile in data 18.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore
- 3 - Giuseppe Rini
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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