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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1304 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Tomasello, presso il cui studio a Bagheria (PA), corso
Umberto I n. 175, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanna Lo Coco, presso il cui studio a Palermo, via Generale Vincenzo
Streva n. 24, è elettivamente domiciliato e con l'intervento del
CURATORE SPECIALE della minore, nella persona dell'Avv. AN AL
OGGETTO: Regolamentazione della disciplina della genitorialità
CONCLUSIONI: come ricorso congiunto del 13/03/2025 e verbale di udienza del 09/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 13/03/2025, e Parte_1
hanno chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia CP_1 minore nata a [...] il [...], alle condizioni concordate. Per_1
Nelle more della celebrazione della prima udienza sono pervenuti gli atti del procedimento n.
2955/2023 R.G. incardinato innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo, dichiaratosi incompetente con sentenza del 07/04/2025.
Con decreto del 07/04/2025 il Giudice delegato ha, pertanto, confermato la nomina dell'Avv.
AN AL, quale curatore speciale della minore, assegnandole termine per la costituzione in giudizio.
1 Con decreto del 23/05/2025 il Giudice delegato, letta la comparsa di costituzione del curatore speciale, ha onerato l' già incaricata dal Tribunale per i Minorenni al fine di verificare CP_2 le attuali condizioni socio-abitative e di vita delle parti e della minore nonché di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore.
In data 02/10/2025 è pervenuta la relazione dell in cui si legge: CP_2
“in riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che, nel corso dei mesi, sono stati promossi diversi interventi a supporto della coppia genitoriale. Pur rimanendo alcune incomprensioni tra i due genitori, entrambi riconoscono l'importanza della relazione che la piccola ha con ciascuno di loro, sottolineandone il forte Per_1 legame affettivo.
La sig.ra evidenzia, nel corso dei colloqui, la dedizione e la cura che il padre dimostra nei confronti Pt_1 della figlia. II sig. , da parte sua, riconosce il valore e la centralità del legame tra la figlia e la madre. Pt_2
È stato sin qui possibile rilevare un reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e la volontà di garantire alla piccola la presenza di entrambe le figure, indipendentemente dalla crisi che ha investito la coppia.
(…) Nonostante le difficoltà relazionali sopra evidenziate, si rileva che entrambi pochi giorni fa hanno partecipato congiuntamente all'inserimento della bambina presso il nido, dimostrando anche in questa circostanza attenzione e corresponsabilità rispetto ai bisogni di cura della bambina.
(…) appare una bambina serena, curiosa nei confronti del mondo circostante, compentente dal punto di Per_1 vista della socialità, la traiettoria evolutiva è in atto in linea con la sua età e tutto ciò è un'ulteriore conferma che le sono state garantite cure affettive adeguate e che il sistema di attaccamento è sufficientemente sicuro. Non si ravvedono, secondo quanto sin qui osservato, elementi di preoccupazione in merito al suo sviluppo psicoaffettivo meritevoli di ulteriore attenzione nel setting valutativo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pur in presenza di alcune criticità, la coppia genitoriale appare complessivamente centrata sui bisogni della piccola Per_1
Si ritiene pertanto concluso il proprio mandato e se ne richiede, la formale revoca.
Si fa altresì presente che la sig.ra in quanto percettore di ADI, sarà seguita e monitorata dai servizi Pt_1 sociali competenti per territorio”.
All'udienza del 09/10/2025 sono state ascoltate le parti, le quali hanno dichiarato di essere in buoni rapporti ed hanno confermato di non volersi riconciliare;
in particolare, Parte_1 ha dichiarato: “la bambina vive con me qui a Palermo, in via Brigata Aosta n. 29; è
[...] una casa popolare;
vivo da sola”, mentre : “io vivo con mia madre;
per la CP_1 gestione della bambina, io e lei ci organizziamo in autonomia perché nel complesso siamo in buoni rapporti;
la bambina pernotta regolarmente da me ogni quindici giorni;
durante la settimana invece ci gestiamo liberamente, io la chiamo e vado a prendere la bambina;
ho anche un'altra figlia, oggi maggiorenne, che vive con sua madre, ma abitiamo vicini”.
I difensori delle parti hanno, pertanto, insistito nell'accoglimento delle condizioni previste nel ricorso congiunto.
2 Il curatore speciale ha espresso parere favorevole all'accordo, chiedendo, tuttavia, che il nucleo continui ad essere monitorato per altri sei mesi da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare al fine di dare un sostegno alla coppia genitoriale.
Dopodichè, la causa è stata posta in decisione.
Evidenzia il Collegio che, alla luce degli accertamenti effettuati e delle emergenze processuali come sopra compendiate, sono venute meno le originarie condizioni di pregiudizio che avevano comportato nel mese di dicembre 2023 il collocamento in comunità della ricorrente con la figlia minore;
già nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni, il servizio CP_2 con relazione del 23/10/2024 aveva evidenziato il venir meno di condizioni di rischio o pregiudizio per la minore, auspicando l'autorizzazione alle dimissioni del mini-nucleo, che venivano effettivamente autorizzate dal Tribunale per i minorenni il 15/11/2024.
Nel presente procedimento, con la successiva relazione dell'E.I.A.M. del 02/10/2025, sopra riportata, è stata confermata l'assenza di elementi di preoccupazione in merito alle condizioni della minore ed è stato evidenziato che la coppia genitoriale, pur in presenza di alcune criticità, appare complessivamente centrata sui bisogni della piccola Per_1
Venendo ora al contenuto del ricorso congiunto depositato dalle parti, si riportano testualmente le condizioni concordate:
“I. Sulla reciproca assoluzione dell'obbligo della coabitazione
I sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi CP_1 Pt_1 di comunicarsi, reciprocamente, i recapiti delle utenze telefoniche, per consentire una più rapida interlocuzione per le vie brevi in merito alle necessità della minore, rendendosi sempre reperibili nei periodi in cui la bambina è a loro affidata.
II. Sull'affidamento della minore Persona_2
La minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre, istituita genitore collocatario, la quale la terrà con sè presso la propria abitazione sita in Palermo, nella via Brigata Aosta n. 29.
La stessa, a tal riguardo, si impegna a comunicare tempestivamente al padre una eventuale futura variazione di residenza. Il padre potrà vedere la minore ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e della madre, avvisando preventivamente la sig.ra Pt_1
In ogni caso, il Sig. potrà vedere e tenere con sé la minore - tenuto conto delle proprie CP_1 esigenze lavorative, nonché di quelle future della madre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, nonché alternativamente nei fine settimana, dalle ore
3 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, nonché durante le festività principali dell'anno (il Natale e la Pasqua, trascorrendo alternativamente, un anno il Natale con l'uno, ed il Capodanno con l'altro e, parimenti, la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì di
Pasqua con l'altro); ed ancora, la minore, trascorrerà con il padre, un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni, nei mesi estivi (in caso di mancato accordo delle giornate, dal dieci al venti luglio e dall'uno al cinque di agosto), durante i quali la Sig.ra avrà Pt_1 diritto di tenerla con sé ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Infine, la minore potrà trascorrere tutte le altre ricorrenze con i genitori, ora con l'uno ora con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza.
III. Sull'obbligo di mantenimento
Il Sig. , corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della minore, la somma mensile di € 150,00 oltre alle spese straordinarie, che lo stesso contribuirà a rifondere nella misura del 50% dell'importo speso al detto titolo, demandando al
Protocollo del Tribunale di Palermo, per la concreta individuazione, specificazione e regolamentazione delle stesse.
Queste ultime andranno preventivamente comunicate entro e non oltre 15 gg. prima della spesa da sostenere, e concordate tra le parti , pena la decadenza dal diritto al rimborso pro quota, il tutto, sempre secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo di cui sopra.
La somma de qua, devoluta a titolo di mantenimento per la minore, verrà rivalutata annualmente, secondo indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente atto. IV.
Sull'assegno unico
Il beneficio dell'assegno unico, sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori della piccola che provvederanno ad utilizzarlo nell'esclusivo interesse della minore”. Per_1
All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di sostituire alla pagina 2 dell'accordo, nel paragrafo in ordine all'affidamento, la frase “durante i quali la Sig.ra avrà diritto di tenerla con sé ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 18.00” con la frase Pt_1
“durante i quali la Sig.ra avrà diritto di avere contatti telefonici con la minore Pt_1 almeno una volta al giorno”.
Rileva il Collegio che le condizioni dell'accordo delle parti sono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
4 Va, tuttavia, previsto, come chiesto dal curatore speciale, il monitoraggio della coppia genitoriale e della minore per altri sei mesi da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro i prossimi sei mesi.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , Persona_2 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 13/03/2025, come parzialmente modificato all'udienza del
09/10/2025.
2) Dispone il monitoraggio della coppia genitoriale e della minore per altri sei mesi da parte dei
Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro i prossimi sei mesi.
3) Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA AR AN EL
5
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1304 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Tomasello, presso il cui studio a Bagheria (PA), corso
Umberto I n. 175, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanna Lo Coco, presso il cui studio a Palermo, via Generale Vincenzo
Streva n. 24, è elettivamente domiciliato e con l'intervento del
CURATORE SPECIALE della minore, nella persona dell'Avv. AN AL
OGGETTO: Regolamentazione della disciplina della genitorialità
CONCLUSIONI: come ricorso congiunto del 13/03/2025 e verbale di udienza del 09/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 13/03/2025, e Parte_1
hanno chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia CP_1 minore nata a [...] il [...], alle condizioni concordate. Per_1
Nelle more della celebrazione della prima udienza sono pervenuti gli atti del procedimento n.
2955/2023 R.G. incardinato innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo, dichiaratosi incompetente con sentenza del 07/04/2025.
Con decreto del 07/04/2025 il Giudice delegato ha, pertanto, confermato la nomina dell'Avv.
AN AL, quale curatore speciale della minore, assegnandole termine per la costituzione in giudizio.
1 Con decreto del 23/05/2025 il Giudice delegato, letta la comparsa di costituzione del curatore speciale, ha onerato l' già incaricata dal Tribunale per i Minorenni al fine di verificare CP_2 le attuali condizioni socio-abitative e di vita delle parti e della minore nonché di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore.
In data 02/10/2025 è pervenuta la relazione dell in cui si legge: CP_2
“in riferimento al procedimento in oggetto, si comunica che, nel corso dei mesi, sono stati promossi diversi interventi a supporto della coppia genitoriale. Pur rimanendo alcune incomprensioni tra i due genitori, entrambi riconoscono l'importanza della relazione che la piccola ha con ciascuno di loro, sottolineandone il forte Per_1 legame affettivo.
La sig.ra evidenzia, nel corso dei colloqui, la dedizione e la cura che il padre dimostra nei confronti Pt_1 della figlia. II sig. , da parte sua, riconosce il valore e la centralità del legame tra la figlia e la madre. Pt_2
È stato sin qui possibile rilevare un reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e la volontà di garantire alla piccola la presenza di entrambe le figure, indipendentemente dalla crisi che ha investito la coppia.
(…) Nonostante le difficoltà relazionali sopra evidenziate, si rileva che entrambi pochi giorni fa hanno partecipato congiuntamente all'inserimento della bambina presso il nido, dimostrando anche in questa circostanza attenzione e corresponsabilità rispetto ai bisogni di cura della bambina.
(…) appare una bambina serena, curiosa nei confronti del mondo circostante, compentente dal punto di Per_1 vista della socialità, la traiettoria evolutiva è in atto in linea con la sua età e tutto ciò è un'ulteriore conferma che le sono state garantite cure affettive adeguate e che il sistema di attaccamento è sufficientemente sicuro. Non si ravvedono, secondo quanto sin qui osservato, elementi di preoccupazione in merito al suo sviluppo psicoaffettivo meritevoli di ulteriore attenzione nel setting valutativo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pur in presenza di alcune criticità, la coppia genitoriale appare complessivamente centrata sui bisogni della piccola Per_1
Si ritiene pertanto concluso il proprio mandato e se ne richiede, la formale revoca.
Si fa altresì presente che la sig.ra in quanto percettore di ADI, sarà seguita e monitorata dai servizi Pt_1 sociali competenti per territorio”.
All'udienza del 09/10/2025 sono state ascoltate le parti, le quali hanno dichiarato di essere in buoni rapporti ed hanno confermato di non volersi riconciliare;
in particolare, Parte_1 ha dichiarato: “la bambina vive con me qui a Palermo, in via Brigata Aosta n. 29; è
[...] una casa popolare;
vivo da sola”, mentre : “io vivo con mia madre;
per la CP_1 gestione della bambina, io e lei ci organizziamo in autonomia perché nel complesso siamo in buoni rapporti;
la bambina pernotta regolarmente da me ogni quindici giorni;
durante la settimana invece ci gestiamo liberamente, io la chiamo e vado a prendere la bambina;
ho anche un'altra figlia, oggi maggiorenne, che vive con sua madre, ma abitiamo vicini”.
I difensori delle parti hanno, pertanto, insistito nell'accoglimento delle condizioni previste nel ricorso congiunto.
2 Il curatore speciale ha espresso parere favorevole all'accordo, chiedendo, tuttavia, che il nucleo continui ad essere monitorato per altri sei mesi da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare al fine di dare un sostegno alla coppia genitoriale.
Dopodichè, la causa è stata posta in decisione.
Evidenzia il Collegio che, alla luce degli accertamenti effettuati e delle emergenze processuali come sopra compendiate, sono venute meno le originarie condizioni di pregiudizio che avevano comportato nel mese di dicembre 2023 il collocamento in comunità della ricorrente con la figlia minore;
già nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni, il servizio CP_2 con relazione del 23/10/2024 aveva evidenziato il venir meno di condizioni di rischio o pregiudizio per la minore, auspicando l'autorizzazione alle dimissioni del mini-nucleo, che venivano effettivamente autorizzate dal Tribunale per i minorenni il 15/11/2024.
Nel presente procedimento, con la successiva relazione dell'E.I.A.M. del 02/10/2025, sopra riportata, è stata confermata l'assenza di elementi di preoccupazione in merito alle condizioni della minore ed è stato evidenziato che la coppia genitoriale, pur in presenza di alcune criticità, appare complessivamente centrata sui bisogni della piccola Per_1
Venendo ora al contenuto del ricorso congiunto depositato dalle parti, si riportano testualmente le condizioni concordate:
“I. Sulla reciproca assoluzione dell'obbligo della coabitazione
I sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi CP_1 Pt_1 di comunicarsi, reciprocamente, i recapiti delle utenze telefoniche, per consentire una più rapida interlocuzione per le vie brevi in merito alle necessità della minore, rendendosi sempre reperibili nei periodi in cui la bambina è a loro affidata.
II. Sull'affidamento della minore Persona_2
La minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre, istituita genitore collocatario, la quale la terrà con sè presso la propria abitazione sita in Palermo, nella via Brigata Aosta n. 29.
La stessa, a tal riguardo, si impegna a comunicare tempestivamente al padre una eventuale futura variazione di residenza. Il padre potrà vedere la minore ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e della madre, avvisando preventivamente la sig.ra Pt_1
In ogni caso, il Sig. potrà vedere e tenere con sé la minore - tenuto conto delle proprie CP_1 esigenze lavorative, nonché di quelle future della madre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, nonché alternativamente nei fine settimana, dalle ore
3 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, nonché durante le festività principali dell'anno (il Natale e la Pasqua, trascorrendo alternativamente, un anno il Natale con l'uno, ed il Capodanno con l'altro e, parimenti, la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì di
Pasqua con l'altro); ed ancora, la minore, trascorrerà con il padre, un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni, nei mesi estivi (in caso di mancato accordo delle giornate, dal dieci al venti luglio e dall'uno al cinque di agosto), durante i quali la Sig.ra avrà Pt_1 diritto di tenerla con sé ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Infine, la minore potrà trascorrere tutte le altre ricorrenze con i genitori, ora con l'uno ora con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza.
III. Sull'obbligo di mantenimento
Il Sig. , corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della minore, la somma mensile di € 150,00 oltre alle spese straordinarie, che lo stesso contribuirà a rifondere nella misura del 50% dell'importo speso al detto titolo, demandando al
Protocollo del Tribunale di Palermo, per la concreta individuazione, specificazione e regolamentazione delle stesse.
Queste ultime andranno preventivamente comunicate entro e non oltre 15 gg. prima della spesa da sostenere, e concordate tra le parti , pena la decadenza dal diritto al rimborso pro quota, il tutto, sempre secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo di cui sopra.
La somma de qua, devoluta a titolo di mantenimento per la minore, verrà rivalutata annualmente, secondo indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente atto. IV.
Sull'assegno unico
Il beneficio dell'assegno unico, sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori della piccola che provvederanno ad utilizzarlo nell'esclusivo interesse della minore”. Per_1
All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di sostituire alla pagina 2 dell'accordo, nel paragrafo in ordine all'affidamento, la frase “durante i quali la Sig.ra avrà diritto di tenerla con sé ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 18.00” con la frase Pt_1
“durante i quali la Sig.ra avrà diritto di avere contatti telefonici con la minore Pt_1 almeno una volta al giorno”.
Rileva il Collegio che le condizioni dell'accordo delle parti sono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
4 Va, tuttavia, previsto, come chiesto dal curatore speciale, il monitoraggio della coppia genitoriale e della minore per altri sei mesi da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro i prossimi sei mesi.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore , Persona_2 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 13/03/2025, come parzialmente modificato all'udienza del
09/10/2025.
2) Dispone il monitoraggio della coppia genitoriale e della minore per altri sei mesi da parte dei
Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro i prossimi sei mesi.
3) Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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