Art. 65.
(Sanzioni collettive).
Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, puo' essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvoche' esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili.
(Sanzioni collettive).
Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, puo' essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvoche' esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili.