Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato e Maria Laura Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 26 del 7.11.2023, Registro Generale n. 442, emessa ai sensi dell’art.19 della L.R. 15/2008;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO CO il 17 giugno 2024:
dell’ordinanza dirigenziale n. 26 del 7.11.2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Vista la memoria del 9 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NC OR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 febbraio 2024 e tempestivamente depositato, il Sig. CO LL ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 26 del 7 novembre 2023, con la quale il Comune di Fiumicino gli aveva intimato la demolizione di opere abusive consistenti in “ pavimentazione quasi totale del giardino di pertinenza dell’immobile (circa 58 su 68 metri quadri totali) con riduzione del grado di permeabilità e asfaltatura della banchina esterna con la realizzazione di piccole asole drenanti insufficienti ad evitare l’allagamento della sede stradale ”, riferendo comunque di aver già provveduto ai lavori di ripristino della sede stradale (“ Con successiva pec del 29 gennaio 2024 sono stati comunicati i lavori di ripristino della fascia drenante protocollata al N. 31542 (...) conclusisi in data 31 gennaio 2024 e con ulteriore pec del 6 febbraio 2024 è stata comunicata l’asseverazione sulla verifica della permeabilità del suolo a firma dell’Arch. Massimo Caroni ”);
- con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 giugno 2024 e depositato in data 17 giugno 2024, con annessa domanda cautelare, il ricorrente, confermando che “ per un verso, ha immediatamente provveduto alla riduzione in pristino della fascia drenante la cui asfaltatura è stata oggetto di ordinanza (cfr. comunicazione inizio lavori Arch. Caroni, doc. 9 che si deposita) ”, e reso noto che “ per l’altro, relativamente alla pavimentazione del giardino, si è rivolto al comune pensando di regolarizzare eventuali difformità (…) Senonché, da un confronto con l’ufficio è poi emersa la non necessità di presentazione di domande di accertamento di conformità della pavimentazione ”, ha proposto un ulteriore motivo di diritto avverso la medesima determinazione comunale;
- il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo nel merito, preso atto in ogni caso che “ Il provvedimento gravato risulta ottemperato nella parte in cui ordina la demolizione dell’asfaltatura della banchina esterna con la realizzazione di piccole asole drenanti insufficienti ad evitare l’allungamento della sede stradale ” (cfr. memoria dell’8 marzo 2024), ed eccependo l’“inammissibilità” per tardività del ricorso per motivi aggiunti (cfr. memoria del 12 luglio 2024);
- entrambe le domande cautelari sono state respinte dalla Sezione con le ordinanze n. 1936 del 16 maggio 2024 e n. 3279 del 18 luglio 2024, confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato rispettivamente con ordinanze n. 2641 del 10 luglio 2024 e n. 3637 del 2 ottobre 2024;
- parte ricorrente ha depositato documentazione (in data 29 dicembre 2025) e memoria illustrativa (in data 9 gennaio 2026), con la quale ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, per aver provveduto “ anche alla riduzione in pristino della pavimentazione del giardino, comunicando (CIL arch. Caroni) al Comune l’inizio e l’ultimazione dei lavori, come da documentazione depositata lo scorso 29 dicembre 2025 ”;
- in data 14 gennaio 2026 la difesa comunale ha prodotto memoria di replica con allegata documentazione, dando atto che “ A seguito di integrazione istruttoria, l’Ufficio edilizia ha confermato quanto dedotto dal ricorrente, comunicando alla scrivente Avvocatura di aver provveduto all’annullamento dell’ordinanza di demolizione in esito all’accertata ottemperanza (all. 1) ” con determina n. 174 del 20 maggio 2025 (in atti), avendo riscontrato appunto l’intervenuta rimozione delle opere contestate;
- all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto di quanto dichiarato da entrambe le parti con le memorie da ultimo depositate, in cui è stata resa nota l’intervenuta rimozione delle opere abusive contestate dall’amministrazione comunale, con la conseguenza che il gravame va definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- l’esito in rito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
NC OR RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC OR RO | TO AN |
IL SEGRETARIO