CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
AS PP, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6863/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500023056000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 7.10.25 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
IO, l'avv. Ricorrente_2, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui all'intestazione, notificato in data 10.9.25, evidenziando che esso attiene a tre cartelle: due, per tasse auto, del rispettivo importo di € 477,04 ed € 134,12, già pagate ed una, n. 295 2024 00457580
86000, per complessivi € 8.253,54, annullata da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza n. 4006 del 2 luglio 2025. Ha evidenziato che l'ADER era a conoscenza di tale sentenza, avendo presentato, in data
16.7.25, istanza di accesso al relativo fascicolo.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con condanna di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, confermando le circostanze dedotte dalla ricorrente, formulando richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, atteso che il pagamento delle due cartelle di più modesto importo, per tassa auto (una sola relativa ad iscrizione a ruolo effettuata da esso ufficio, riguardando l'altra un'iscrizione operata dalla Regione Sicilia), era avvenuto soltanto dopo la notifica del preavviso impugnato. Peraltro, soltanto l'ADER avrebbe potuto spiegare le ragioni per le quali era stato emesso il preavviso di fermo, nonostante l'annullamento della cartella di maggiore importo.
L'ADER è rimasta, tuttavia, contumace.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Nel merito, è di tutta evidenza che, in ragione dell'avvenuto annullamento della cartella di maggiore importo e del pagamento delle restanti due, si profili un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ex art. 46 d.lgs. 546/92.
Occorre, in ogni caso, provvedere sulle spese, avendo la Consulta, con sentenza n. 274 del 12.7.05, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III della citata norma, laddove contemplava, in via automatica ed inderogabile, la compensazione delle spese processuali in tutti i casi di cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, l'applicazione del principio della “soccombenza virtuale” si giustifica una compensazione parziale delle spese, nella misura del 20%, in considerazione del fatto che, per le due cartelle di modesto importo, il pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica dell'atto impugnato. Quanto alla cartella di importo più rilevante, deve darsi atto che l'annullamento ope judicis era intervenuto prima dell'emissione del preavviso di fermo e che l'ADER, pur non essendo parte di quel giudizio (promosso nei confronti della sola Agenzia delle Entrate), era effettivamente a conoscenza dell'esito del medesimo, avendo formulato istanza di visibilità,
a seguito del deposito della sentenza favorevole al contribuente. Perciò, pur non potendo profilarsi gli estremi per una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., a fronte della possibilità di un difetto di coordinamento tra le varie iniziative - essendo peraltro decorso un limitatissimo lasso temporale (inframezzato per giunta dal periodo di sospensione feriale) tra la pubblicazione della sentenza anzidetta e l'emissione dell'atto oggi impugnato – deve comunque imputarsi agli uffici convenuti la soccombenza, per non avere l'Agenzia delle
Entrate provveduto allo sgravio e per avere l'Agenzia delle Entrate IO emesso il preavviso dopo aver avuto legale conoscenza della prefata sentenza.
La relativa liquidazione, operata in ossequio ai vigenti valori tariffari, applicati attestandosi sui valori minimi, attesa la modesta complessità della controversia, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti nella misura del 20%, condannando l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate IO, in solido, alla rifusione della restante parte, liquidata in € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente estensore
EA NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
AS PP, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6863/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500023056000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 7.10.25 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
IO, l'avv. Ricorrente_2, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui all'intestazione, notificato in data 10.9.25, evidenziando che esso attiene a tre cartelle: due, per tasse auto, del rispettivo importo di € 477,04 ed € 134,12, già pagate ed una, n. 295 2024 00457580
86000, per complessivi € 8.253,54, annullata da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza n. 4006 del 2 luglio 2025. Ha evidenziato che l'ADER era a conoscenza di tale sentenza, avendo presentato, in data
16.7.25, istanza di accesso al relativo fascicolo.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con condanna di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, confermando le circostanze dedotte dalla ricorrente, formulando richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, atteso che il pagamento delle due cartelle di più modesto importo, per tassa auto (una sola relativa ad iscrizione a ruolo effettuata da esso ufficio, riguardando l'altra un'iscrizione operata dalla Regione Sicilia), era avvenuto soltanto dopo la notifica del preavviso impugnato. Peraltro, soltanto l'ADER avrebbe potuto spiegare le ragioni per le quali era stato emesso il preavviso di fermo, nonostante l'annullamento della cartella di maggiore importo.
L'ADER è rimasta, tuttavia, contumace.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Nel merito, è di tutta evidenza che, in ragione dell'avvenuto annullamento della cartella di maggiore importo e del pagamento delle restanti due, si profili un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ex art. 46 d.lgs. 546/92.
Occorre, in ogni caso, provvedere sulle spese, avendo la Consulta, con sentenza n. 274 del 12.7.05, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III della citata norma, laddove contemplava, in via automatica ed inderogabile, la compensazione delle spese processuali in tutti i casi di cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, l'applicazione del principio della “soccombenza virtuale” si giustifica una compensazione parziale delle spese, nella misura del 20%, in considerazione del fatto che, per le due cartelle di modesto importo, il pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica dell'atto impugnato. Quanto alla cartella di importo più rilevante, deve darsi atto che l'annullamento ope judicis era intervenuto prima dell'emissione del preavviso di fermo e che l'ADER, pur non essendo parte di quel giudizio (promosso nei confronti della sola Agenzia delle Entrate), era effettivamente a conoscenza dell'esito del medesimo, avendo formulato istanza di visibilità,
a seguito del deposito della sentenza favorevole al contribuente. Perciò, pur non potendo profilarsi gli estremi per una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., a fronte della possibilità di un difetto di coordinamento tra le varie iniziative - essendo peraltro decorso un limitatissimo lasso temporale (inframezzato per giunta dal periodo di sospensione feriale) tra la pubblicazione della sentenza anzidetta e l'emissione dell'atto oggi impugnato – deve comunque imputarsi agli uffici convenuti la soccombenza, per non avere l'Agenzia delle
Entrate provveduto allo sgravio e per avere l'Agenzia delle Entrate IO emesso il preavviso dopo aver avuto legale conoscenza della prefata sentenza.
La relativa liquidazione, operata in ossequio ai vigenti valori tariffari, applicati attestandosi sui valori minimi, attesa la modesta complessità della controversia, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti nella misura del 20%, condannando l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate IO, in solido, alla rifusione della restante parte, liquidata in € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il Presidente estensore
EA NO