Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 68 Dlgs 175/2024, già art. 22 Dlgs 546/1992, in quanto iscritto a ruolo in data 14.11.2025, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 16.5.2025.

  • Inammissibile
    Spese processuali

    La domanda relativa alle spese processuali segue la sorte del ricorso principale, dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza
    Numero : 9
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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