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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: - accogliere il presente ricorso ed annullare l'atto impugnato, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali;
si allega (doc. 3) fattura pro forma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza, notificato il 20.3.2025 per l'anno 2018, con il quale si accertavano:
un maggior reddito d'impresa di euro 47.048 ai fini IRPEF con maggiore IRPEF di euro 16.287,
un maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 47.048 con maggiore imposta di euro 1.835;
maggiori ricavi imponibili IVA di euro 44.526, con maggiore imposta di euro 6.228;
oltre addizionali IRPEF, interessi e sanzioni per complessivi euro 53.674.
I maggiori imponibili ai fini IRPEF e IRAP derivano dalla ricostruzione dei ricavi dell'attività di bar con apparecchi da gioco, a seguito della mancata produzione all'Ufficio delle fatture di acquisto;
l'indice di redditività per l'attività di bar è stato individuato nel 18,5% con ricavi di euro 105.283,40, e reddito di euro
19.477,44 oltre redditi da compensi per gestione delle macchine da gioco, comunicati dal concessionario per euro 28.106, a fronte del reddito dichiarato di euro 535.
La ricorrente lamenta:
assenza della sottoscrizione dell'avviso di accertamento notificato in forma cartacea a mezzo posta;
assenza dell'attestazione di conformità dell'accertamento cartaceo all'originale informatico;
assenza della sottoscrizione della relata di notifica a mezzo posta;
errata individuazione dei costi per il personale dipendente che non tengono conto dei contributi a carico del datore di lavoro che portano il costo complessivo ad euro 26.903,55;
assenza di motivazione sulla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e delle operazioni imponibili;
quanto all'IRAP, illegittima applicazione della metodologia prevista per le imposte sui redditi e difetto del requisito dell'autonoma organizzazione;
incompetenza dell'Ufficio quanto alla determinazione del maggiore contributo previdenziale;
metodo di ricostruzione induttiva del volume d'affari errato perchè basato sui dati della provincia di Piacenza mentre il luogo di esercizio è situato a San Secondo Parmense, in provincia di Parma e non tiene conto che l'anno 2018 è stato l'ultimo anno di esercizio dell'attività.
L'Ufficio non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, peraltro già oggetto del procedimento RGR 110/ 2025, risulta nuovamente iscritto a ruolo, il
14.11.2025, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, indicata erroneamente nella NIR come
20.3.2025 che risulta essere la data di notifica dell'atto impugnato, mentre il ricorso porta in calce la data del 16.5.2025; deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 68 Dlgs 175/2024, già art. 22
Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN012H01080 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: - accogliere il presente ricorso ed annullare l'atto impugnato, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali;
si allega (doc. 3) fattura pro forma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza, notificato il 20.3.2025 per l'anno 2018, con il quale si accertavano:
un maggior reddito d'impresa di euro 47.048 ai fini IRPEF con maggiore IRPEF di euro 16.287,
un maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 47.048 con maggiore imposta di euro 1.835;
maggiori ricavi imponibili IVA di euro 44.526, con maggiore imposta di euro 6.228;
oltre addizionali IRPEF, interessi e sanzioni per complessivi euro 53.674.
I maggiori imponibili ai fini IRPEF e IRAP derivano dalla ricostruzione dei ricavi dell'attività di bar con apparecchi da gioco, a seguito della mancata produzione all'Ufficio delle fatture di acquisto;
l'indice di redditività per l'attività di bar è stato individuato nel 18,5% con ricavi di euro 105.283,40, e reddito di euro
19.477,44 oltre redditi da compensi per gestione delle macchine da gioco, comunicati dal concessionario per euro 28.106, a fronte del reddito dichiarato di euro 535.
La ricorrente lamenta:
assenza della sottoscrizione dell'avviso di accertamento notificato in forma cartacea a mezzo posta;
assenza dell'attestazione di conformità dell'accertamento cartaceo all'originale informatico;
assenza della sottoscrizione della relata di notifica a mezzo posta;
errata individuazione dei costi per il personale dipendente che non tengono conto dei contributi a carico del datore di lavoro che portano il costo complessivo ad euro 26.903,55;
assenza di motivazione sulla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e delle operazioni imponibili;
quanto all'IRAP, illegittima applicazione della metodologia prevista per le imposte sui redditi e difetto del requisito dell'autonoma organizzazione;
incompetenza dell'Ufficio quanto alla determinazione del maggiore contributo previdenziale;
metodo di ricostruzione induttiva del volume d'affari errato perchè basato sui dati della provincia di Piacenza mentre il luogo di esercizio è situato a San Secondo Parmense, in provincia di Parma e non tiene conto che l'anno 2018 è stato l'ultimo anno di esercizio dell'attività.
L'Ufficio non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, peraltro già oggetto del procedimento RGR 110/ 2025, risulta nuovamente iscritto a ruolo, il
14.11.2025, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, indicata erroneamente nella NIR come
20.3.2025 che risulta essere la data di notifica dell'atto impugnato, mentre il ricorso porta in calce la data del 16.5.2025; deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 68 Dlgs 175/2024, già art. 22
Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.