Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 2683
CASS
Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione della responsabilità come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2051 c.c.

    La corte ha ritenuto che il danno fosse causato non dalla cosa in quanto tale, ma dalla condotta omissiva e colposa del produttore nell'impedire la dispersione delle polveri sul fondo finitimo, riconducendo la fattispecie alla generale responsabilità per danno aquiliano di cui all'art. 2043 c.c.

  • Accolto
    Omesso esame del fatto decisivo dello spostamento del PO di silicio al chiuso in data 18.03.2016

    La corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché l'effetto dissuasivo sulla locazione è cessato solo con la rimozione della fonte dell'inquinamento (spostamento del PO al chiuso), e il danno da mancato guadagno va riferito temporalmente fino a tale data. La corte territoriale ha omesso l'esame di questo fatto decisivo, ignorando che la bonifica superficiale non era sufficiente a ripristinare la locabilità del bene finché persisteva il rischio di nuove migrazioni polverose dal PO aperto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c. in ordine alla decorrenza del danno

    La corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché, una volta accertata la derivazione delle polveri dal PO OL e la loro idoneità oggettiva a rendere non locabile il fondo, il danno da mancato guadagno risulta integrato già a partire da maggio 2015, quando la Compagnia Portuale aveva condizionato la stipula alla previa ripulitura dell'area, e la ricorrente aveva contestato a OL la presenza delle polveri provenienti dal suo stabilimento, e tale danno è perdurato sino alla rimozione della causa, coincidente con il completamento dello spostamento del PO il 18 marzo 2016.

  • Inammissibile
    Percezione dei documenti circa la pericolosità per la salute umana e qualificazione della condotta come illecita

    Il motivo è inammissibile, prima che infondato. L'inammissibilità consegue al fatto che la doglianza, al di là del vizio formalmente evocato, si risolve sostanzialmente nella richiesta di riesame del materiale probatorio di natura tecnica, riesame precluso in sede di legittimità. Il motivo, quand'anche fosse ammissibile, sarebbe infondato, in quanto, indipendentemente dal superamento di specifiche soglie di tossicità per l'uomo all'aria aperta, la massiccia presenza di "polveri biancastre" di origine industriale sul fondo ha costituito un dato oggettivo, che è stato ritenuto idoneo a determinare un "effetto dissuasivo" sulla potenziale locataria.

  • Altro
    Omesso esame del fatto riferito dello spostamento del PO sabbioso con negazione immotivata della prova costituenda

    Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

  • Altro
    Disapplicazione degli artt. 1223 e 2041 c.c. per errata percezione del contenuto dei docc. Avv. 3 e 33

    Il motivo resta assorbito. La censura mirerebbe surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione di merito circa la congruità del canone e la convenienza economica comparativa tra diversi negozi giuridici. Il motivo sarebbe comunque infondato, in quanto l'istituto della compensatio lucri cum damno postula che il vantaggio e il danno derivino immediatamente e direttamente dal medesimo fatto illecito. Nel caso di specie, invece, il danno da mancato guadagno è dipeso dall'insalubrità del fondo che ne ha impedito la locazione tempestiva; mentre il guadagno successivo è dipeso da una diversa e autonoma operazione negoziale riguardante un compendio immobiliare differente per estensione e caratteristiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 2683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2683
    Data del deposito : 7 febbraio 2026

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