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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 563/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3108/2023 TRA
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via dei Parte_1
Campi n. 56, presso lo studio dell'avvocato Rosina Abagnale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 148, presso lo studio dell'avvocato Michele Bonagura, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti Notar di Roma rep. N. Persona_1
90561 racc. 26619 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA NONCHÉ
, residente in [...]
Spagnuolo n.4l - cap. 80054; APPELLATA CONTUMACE
**************** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio, innanzi al giudice di pace di Gragnano, e la Controparte_2 ex art. 149 C.d.A., quale impresa assicuratrice Controparte_1 dell'autovettura attorea, al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità della prima per il sinistro verificatosi il 7.12.2017 verso le ore 04,55 circa, in Casola di Napoli all'intersezione tra Via Gesini e Via Vittorio Veneto e, per l'effetto, far condannare i convenuti in solido o alternativamente al risarcimento dei danni patiti dall'istante in conseguenza del detto sinistro. A sostegno della domanda l'attore deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre conduceva la propria autovettura Volkswagen Lupo tg. CAl7lMV, a moderata andatura e mantenendo la destra, su Via Vittorio Veneto in Casola di Napoli (NA) con direzione di marcia verso Gragnano, giunto all'altezza dell'intersezione di detta Via Vittorio Veneto con Via Gesini, veniva investito dall'autovettura Fiat Panda tg. CS2BTNK, assicurata per la RCA con la di proprietà di e condotta Controparte_3 Controparte_2 nell'occasione da Precisava, in merito, che il sinistro si Parte_2 verificava in quanto il conducente della predetta autovettura Fiat Panda investitrice, nell'immettersi da Via Gesini, che percorreva in discesa a velocità sostenuta con direzione di marcia verso il centro cittadino, sulla principale via Vittorio Veneto non si arrestava al segnale di Stop posto sulla propria corsia di marcia per cui investiva l'autovettura attorea che nel mentre percorreva detta Via Vittorio Veneto e la investiva alla parte anteriore sinistra con la propria parte laterale sinistra;
inoltre, il conducente della Fiat panda investitrice, non solo si immetteva su detta via senza arrestarsi al segnale di stop ed omettendo la dovuta precedenza, ma nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, invadeva anche l'opposta corsia di marcia impegnata dall'autovettura Volkswagen Lupo che in quel momento ivi transitava con direzione di marcia verso Gragnano per cui la collideva violentemente. Esponeva, quindi, l'attore che, essendo la propria autovettura dotata di mezzo di protezione Autobox fornito dalla Società assicuratrice subito dopo Controparte_4
l'impatto veniva immediatamente contattato dal servizio di assistenza;
difatti l'autovettura Volkswagen Lupo, non essendo più marciante a causa del violento urto, veniva rimossa e trainata dalla City Car s.a.s. Officina Autorizzata - Europ Assistance come risultante dalla ricevuta fiscale in atti (n. 0581290 del 07/12/2017). L'istante lamentava, pertanto, in conseguenza dell'urto descritto, danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura per la cui riparazione era occorsa la complessiva somma di Euro 3.660,04 (cfr. allegata fattura Autocarrozzeria Nastro Luigi), oltre che lesioni patite dal medesimo, il quale il giorno successivo il sinistro, stante l'ingravescenza della sintomatologia algica, si sottoponeva alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'OO.RR. Area Stabiese P.O. "S. Leonardo" di Castellammare di Stabia ove gli diagnosticavano "Trauma distorsivo rachide lombare" con prognosi di gg. 5 (cfr. allegato Verbale di Pronto Soccorso n.2017/67342 del 08.12.2017). Risultato infruttuoso ogni tentativo di bonario componimento della controversia, l'attore si vedeva costretto ad adire le competenti vie giudiziarie e, instauratosi il giudizio iscritto al R.G. 2597/2019, nonostante la regolarità delle notifiche (15.04.2019 alla convenuta società e 26.06.2019 alla responsabile civile), si costituiva in giudizio tardivamente all'udienza del 2.12.2021 solo la con propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_5 mentre restava contumace la convenuta . Controparte_2
La causa, istruita attraverso prove testimoniali e produzione documentale, veniva decisa dal giudice di pace di Gragnano il quale accoglieva la domanda attorea con sentenza n. 3108/2023, pubblicata in data 29.6.2023, condannando in solido la convenuta società ai sensi dell'art. 149 C.d.a. e la responsabile civile a titolo extracontrattuale al pagamento, in favore dell'istante, della somma, liquidata in via equitativa, di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto attorea oltre interessi e rivalutazione dall'evento fino al soddisfo, nonché al pagamento, altresì, della somma complessiva euro 3.137,41 a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite dall'attore (di cui: Capitale = 2.783,40 - Rivalutazione = 296,66 -Interessi: 57,35 cui si aggiungano € 300,00 quali spese mediche sostenute in costanza di malattia), nonché al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dall'attore.
1.1. Con atto ritualmente notificato il 22.01.2024, l'istante ha proposto appello con cui ha richiesto la parziale riforma della sentenza de qua e la condanna dell'impresa assicuratrice in solido con il responsabile civile al pagamento di tutti i danni patiti e, segnatamente, quantificati nelle somme di euro 3.660,04 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo relativamente ai danni scaturiti all'autovettura attorea e di euro 3.700,00 oltre IVA e CAP come per legge, con riferimento alle spese del giudizio di primo grado, dando atto, al contempo, per entrambe le voci delle somme già corrisposte dalla appellata in esecuzione dell'impugnata sentenza. Controparte_1
A fondamento dell'istanza, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del materiale probatorio in atti oltre che l'omessa e/o insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno e conseguente difetto di motivazione della sentenza impugnata. La ha contestato l'appello eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la sua inammissibilità per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, deducendo la congruità dell'iter logico-giuridico svolto dal giudice di prime cure, instava, per l'integrale conferma della impugnata sentenza e contestuale rigetto dell'atto di appello. Dichiarata la contumacia della responsabile civile all'udienza del 9.5.2024 ed acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 19.05.2025, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di legge.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2.1. Ancora, in limine litis, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Volgendo al merito della controversia, l'impugnazione spiegata da Parte_1
è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito
[...] delineati. Va premesso, innanzitutto, che il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendola fondata nel merito e, per l'effetto, riconosceva la spettanza in favore dell'attore per il sinistro de quo delle somme di euro 3.137,41 a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite, di euro 1.500,00 dei danni materiali, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo e, infine, del 50% delle spese sostenute per il giudizio di primo grado liquidate in complessivi euro 3.137,41. In particolare, ritenendo provata l'esistenza del danno sulla scorta del quadro probatorio complessivamente emerso, il giudice di prime cure, tuttavia, riteneva la documentazione prodotta dall'attore inidonea ad attestare una corretta ed imparziale quantificazione dei danni occorsi al relativo veicolo, in quanto materiale meramente difensivo;
pertanto, ricorreva ad una liquidazione in via equitativa per non gravare le parti di ulteriori spese peritali, così condannando, i convenuti al pagamento della sopra indicata somma (euro 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo) in riferimento al danno occorso all'autoveicolo attoreo. In ordine al secondo dei due motivi spiegati, più precisamente, la compensazione nella misura del 50% delle spese contenuta nella sentenza impugnata, risulta essere stata giustificata dal giudice di pace sul presupposto della mancata sottoposizione a visita da parte dell'attore cui veniva invitato da parte della convenuta compagnia. Orbene, risultando incontestato l'accertamento sulla fondatezza della pretesa attorea in ordine all'an, stante la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte della convenuta società, il presente gravame ha ad oggetto soltanto il quantum debeatur, lamentando l'attore la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alla valenza probatoria della documentazione attorea ed, in particolare, del preventivo e della fattura in atti, oltre che i fatti posti alla base della suddetta compensazione.
3.1. In ordine al primo dei due motivi, giova ribadire, in diritto, che, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un'autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176). L'esibizione del solo documento contabile non assolve all'onere probatorio, incombente ex art. 2697 c.c. su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno. L'attore, infatti, deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, in virtù del principio onus probandi incubit ei qui dicit. In virtù delle esposte considerazioni, non si reputano di per sé sole sufficienti a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, in difetto di ulteriori risultanze istruttorie, e, a fortiori, a provarne l'esatto ammontare, laddove, specificatamente contestate. L'effettivo pagamento della fattura va dimostrato allegando la copia del bonifico o la copia dell'assegno con il quale si è corrisposto il dovuto o, ancora, con la deposizione del soggetto che ha emesso il documento, ossia del carrozziere. Sebbene possa ritenersi pur presuntivamente provata l'effettivo esborso dichiarato, alla luce della documentazione, pur sempre di parte, prodotta comprovante l'avvenuto relativo pagamento, ciò che maggiormente rileva ai nostri fini, è che la somma richiesta dall'attore, pur volendosi ritenere corrispondente a quella effettivamente sborsata, non risulta totalmente giustificata alla luce del valore del veicolo e dei danni occorsi. La stessa documentazione prodotta dall'attore in primo grado, dimostra, difatti, la valutazione di antieconomicità della operata riparazione secondo un tecnico del settore;
tale circostanza, unitamente alla precisa contestazione sul punto operata dalla convenuta compagnia in ordine al valore dei danni effettivamente sostenuti, ha correttamente condotto il giudice di prime cure a ritenere opportuno provvedere ad una liquidazione equitativa, in ragione della scarsità dei valori suddetti e della conseguente non necessità di ricorrere, per giungere ad una valutazione imparziale degli stessi, ad una c.t.u., che sarebbe potuta risultare anch'essa “antieconomica” per parte attrice, in ragione dell'esiguità dei danni stessi. Sul punto, la Suprema Corte ha pacificamente chiarito che, qualora sia provata o non contestata l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa e, nell'operare la valutazione equitativa, egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. [Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 16/05/2006 (Rv. 591233 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8004 del 18/04/2005 (Rv. 582202 - 01)] Pertanto, in presenza del complessivo quadro istruttorio emerso, si valuta pienamente condivisibile il percorso argomentativo condotto dal giudice di prime cure il quale, ritenendo non condivisibili in toto i dati emersi né dal preventivo di parte, che individuava la spesa sostenuta per la riparazione in euro 3.000,03 oltre IVA, né dalla valutazione tecnica allegata da parte convenuta che indicava il danno in euro 983,61, ricorreva ad una valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. la cui censura non può, quindi, essere accolta. A sostegno della correttezza della sentenza di primo grado sul punto, è d'uopo, infine, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le conclusioni di una consulenza stragiudiziale, quale semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, possono essere disattese dal giudice di merito senza obbligo di analizzarle e confutarle e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali;
né egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti. [Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20821 del 26/09/2006 (Rv. 593590 - 01); Massime precedenti Conformi: N. 8240 del 1997 Rv. 507336 - 01, N. 5687 del 2001 Rv. 546014 - 01, N. 6432 del 2002 Rv. 554121 - 01, N. 9540 del 2003 Rv. 564251 - 01, N. 3639 del 2004 Rv. 570443 - 01, N. 1230 del 2006 Rv. 586946 – 01] 3.2. Passando all'esame del secondo motivo posto a fondamento del gravame, premesso che va condiviso il principio espresso dal giudice di prime cure secondo il quale la denegata disponibilità a svolere gli accertamenti necessari alla valutazione dei danni, integrando la fattispecie di cui agli att. 1175 e 1206 c.c. può assumere rilievo ai fini del governo delle spese di lite, tuttavia, nel caso di specie, si ritiene che l'appellante abbia dato sufficiente prova della circostanza dedotta, ovverosia che al momento dell'invio della richiesta di risarcimento stragiudiziale e dell'invito a negoziazione assistita, come risultante dai documenti in atti, l'indirizzo pec dell'avvocato corrispondeva ad come indicato altresì nell'atto di citazione in primo Email_1 grado. Deve, d'altro canto, rilevarsi come il motivo addotto dal giudice di prime cure sulla scorta del quale ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite è soltanto uno delle possibili circostanze valutabili. Ciò posto, ritenendosi comprovato l'invio del prescritto invito a sottoporsi a visita dalla compagnia all'erroneo indirizzo pec, del quale, pertanto, l'odierno appellante non poteva avere contezza, si ritiene opportuno, in riforma parziale della sentenza oggetto del presente gravame, accogliere tale motivo di appello e condannare per le spese di giudizio sostenute in primo grado la
[...]
e in conformità al principio di soccombenza in CP_1 Controparte_2 ordine al capo relativo alle spese di giudizio sostenute per il primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
4. Il parziale accoglimento dell'appello costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass, civ., ord., 20888/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'appello nei limiti indicati in parte motiva;
B. per l'effetto, in riforma parziale dell'appellata sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 3108/2023, condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e in solido al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nella somma di euro 3.700,00 (comprensive di spese vive), oltre interessi come in parte motiva;
C. compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, il 15 luglio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo