Art. 886.
(Assunzione di comandante straniero all'estero). ((54))
Il comando di un aeromobile nazionale puo', all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita' previste nell'articolo 294. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
(Assunzione di comandante straniero all'estero). ((54))
Il comando di un aeromobile nazionale puo', all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita' previste nell'articolo 294. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".