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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3161/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720010111739625000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6.12.2022 l'Agenzia delle Entrate notificava a Ricorrente_1 un'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 3.101.374,90, dovuta per omessi versamenti Irpef, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni, già richiesta con la notificazione di plurime sottostanti cartelle di pagamento.
Contro l'intimazione il contribuente proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Varese che lo rigettava con sentenza n.27 del 2025.In particolare il primo giudice riteneva non maturato il termine di prescrizione tra la data di notificazione delle cartella e la data della notifica dell'avviso di intimazione qui impugnato, dovendosi tenere conto degli atti intermedi di interruzione della prescrizione costituiti dalla notifica degli atti di intimazione avvenuti nel corso dell'anno 2011.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma integrale sulla base di tre motivi:1) Error in iudicando. Illegittima ed erronea valutazione in ordine all'interruzione della prescrizione. Nullità assoluta degli atti interruttivi del 2011 per omessa regolare notifica: mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa (C.A.D.) in violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c”, non avendo prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dalla citata norma;
2) “Error in iudicando. Erronea valutazione sulla regolarità della notifica delle cartelle presupposte e sull'obbligo di allegazione. Violazione dell'art. 19, comma 3 d.lgs. 546/92, dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 e dell'art. 26, comma 4, del d.p.r. n. 602/73; 3) “Error in iudicando. Erronea valutazione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato. Violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio. In via preliminare chiede di dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art.342 cod.proc.civ.; nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. I requisiti di ammissibilità dell'atto di appello tributario sono previsti dall'art.58 d.lgs. 546 del 1992 ( norma speciale rispetto all'art.342 cod.proc.civ,) e sono tutti presenti nella impugnazione proposta dalla parte privata.
2.Il primo motivo di appello è fondato. A norma dell'art.50 del d.P.R. 602 del 1973 la notificazione della intimazione di pagamento deve avvenire con le medesime modalità previste dall'art. 26 d.P.R. citato per la notifica delle cartelle di pagamento. Nel caso di specie la notificazione delle pregresse intimazione di pagamento è avvenuta avvalendosi di un agente notificatore individuato nel messo comunale. Dalla documentazione depositata risulta che il messo comunale, procedendo nell'anno 2011 alla notificazione delle intimazioni di pagamento, valevoli in questa sede quali atti interruttivi della prescrizione, non ha potuto effettuare la consegna degli atti per assenza dell'interessato dalla propria abitazione;
di conseguenza ha proceduto al deposito del plico presso la Casa del Comune con affissione dell'avvenuto avviso di deposito presso l'Albo pretorio. La Corte cost. con sentenza n.258 del 2012 ha modificato l'art.26 comma 4 del d.P.
R.602 del 1973 stabilendo che la peculiare procedura di notificazione mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito del plico presso la Casa comunale, prevista dall'art.60 comma 1 lett.e) d.P.R. 600 del
1973 , si può eseguire nei soli casi di “irreperibilità assoluta” ( mancanza nel Comune di abitazione , ufficio o azienda del contribuente); diversamente, nei casi di “irreperibilità relativa” ( assenza del contribuente dalla propria abitazione) si deve applicare pienamente la procedura stabilita dall'art.140 cod.proc.civ., secondo cui al deposito del plico nella Casa del Comune deve seguire l'affissione dell'avviso di deposito alla porte della abitazione del destinatario nonché comunicazione, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito. Nel caso in esame il messo comunale, pur dando atto della sussistenza di una ipotesi di “irreperibilità relativa”, ha proceduto con la modalità prevista in caso di irreperibilità assoluta, omettendo l'affissione dell'avviso alla porta della abitazione e la successiva spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne consegue che nell'anno 2011 non si è perfezionato alcun atto interruttivo della prescrizione e pertanto, tra la data di notificazione delle cartelle (ultima nell'anno 2006) e la data di notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata, risulta interamente decorso il termine di prescrizione decennale.
3.I restanti motivi sono assorbiti.
La natura meramente formale del vizio incidente sull'obbligo di pagamento delle somme recate da cartelle non impugnate né pagate dal contribuente, giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente.Spese compensate.
Milano 10.2.2026.
Presidente estensore
PP AT.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3161/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229005791105000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720010111739625000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720050000313623000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060013690339000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070006600381000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720070022321530000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080006448635000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090042096629000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6.12.2022 l'Agenzia delle Entrate notificava a Ricorrente_1 un'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 3.101.374,90, dovuta per omessi versamenti Irpef, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni, già richiesta con la notificazione di plurime sottostanti cartelle di pagamento.
Contro l'intimazione il contribuente proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Varese che lo rigettava con sentenza n.27 del 2025.In particolare il primo giudice riteneva non maturato il termine di prescrizione tra la data di notificazione delle cartella e la data della notifica dell'avviso di intimazione qui impugnato, dovendosi tenere conto degli atti intermedi di interruzione della prescrizione costituiti dalla notifica degli atti di intimazione avvenuti nel corso dell'anno 2011.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma integrale sulla base di tre motivi:1) Error in iudicando. Illegittima ed erronea valutazione in ordine all'interruzione della prescrizione. Nullità assoluta degli atti interruttivi del 2011 per omessa regolare notifica: mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa (C.A.D.) in violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c”, non avendo prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dalla citata norma;
2) “Error in iudicando. Erronea valutazione sulla regolarità della notifica delle cartelle presupposte e sull'obbligo di allegazione. Violazione dell'art. 19, comma 3 d.lgs. 546/92, dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 e dell'art. 26, comma 4, del d.p.r. n. 602/73; 3) “Error in iudicando. Erronea valutazione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato. Violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio. In via preliminare chiede di dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art.342 cod.proc.civ.; nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. I requisiti di ammissibilità dell'atto di appello tributario sono previsti dall'art.58 d.lgs. 546 del 1992 ( norma speciale rispetto all'art.342 cod.proc.civ,) e sono tutti presenti nella impugnazione proposta dalla parte privata.
2.Il primo motivo di appello è fondato. A norma dell'art.50 del d.P.R. 602 del 1973 la notificazione della intimazione di pagamento deve avvenire con le medesime modalità previste dall'art. 26 d.P.R. citato per la notifica delle cartelle di pagamento. Nel caso di specie la notificazione delle pregresse intimazione di pagamento è avvenuta avvalendosi di un agente notificatore individuato nel messo comunale. Dalla documentazione depositata risulta che il messo comunale, procedendo nell'anno 2011 alla notificazione delle intimazioni di pagamento, valevoli in questa sede quali atti interruttivi della prescrizione, non ha potuto effettuare la consegna degli atti per assenza dell'interessato dalla propria abitazione;
di conseguenza ha proceduto al deposito del plico presso la Casa del Comune con affissione dell'avvenuto avviso di deposito presso l'Albo pretorio. La Corte cost. con sentenza n.258 del 2012 ha modificato l'art.26 comma 4 del d.P.
R.602 del 1973 stabilendo che la peculiare procedura di notificazione mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito del plico presso la Casa comunale, prevista dall'art.60 comma 1 lett.e) d.P.R. 600 del
1973 , si può eseguire nei soli casi di “irreperibilità assoluta” ( mancanza nel Comune di abitazione , ufficio o azienda del contribuente); diversamente, nei casi di “irreperibilità relativa” ( assenza del contribuente dalla propria abitazione) si deve applicare pienamente la procedura stabilita dall'art.140 cod.proc.civ., secondo cui al deposito del plico nella Casa del Comune deve seguire l'affissione dell'avviso di deposito alla porte della abitazione del destinatario nonché comunicazione, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito. Nel caso in esame il messo comunale, pur dando atto della sussistenza di una ipotesi di “irreperibilità relativa”, ha proceduto con la modalità prevista in caso di irreperibilità assoluta, omettendo l'affissione dell'avviso alla porta della abitazione e la successiva spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne consegue che nell'anno 2011 non si è perfezionato alcun atto interruttivo della prescrizione e pertanto, tra la data di notificazione delle cartelle (ultima nell'anno 2006) e la data di notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata, risulta interamente decorso il termine di prescrizione decennale.
3.I restanti motivi sono assorbiti.
La natura meramente formale del vizio incidente sull'obbligo di pagamento delle somme recate da cartelle non impugnate né pagate dal contribuente, giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente.Spese compensate.
Milano 10.2.2026.
Presidente estensore
PP AT.