Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 342
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Interruzione della prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, accertando che le notifiche delle intimazioni di pagamento del 2011, valide quali atti interruttivi, non si sono perfezionate correttamente. La procedura di notifica seguita dal messo comunale, pur in presenza di irreperibilità relativa, non ha rispettato le prescrizioni dell'art. 140 c.p.c. (mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e omessa spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno), configurando una notifica irregolare. Di conseguenza, non si è perfezionato alcun atto interruttivo della prescrizione nel 2011, e il termine decennale è interamente decorso tra la notifica delle cartelle (ultima nel 2006) e l'intimazione di pagamento impugnata.

  • Altro
    Regolarità notifica cartelle presupposte e obbligo di allegazione

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo di appello.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 342
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 342
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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