TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7220
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo di payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non lesiva dell'art. 41 Cost., in quanto volta a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a rispondere a un'esigenza di contributo solidaristico.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Tribunale ritiene che la normativa sul payback fosse nota fin dal 2015, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare pubbliche.

  • Rigettato
    Vizi propri dei provvedimenti impugnati: illegittima natura retroattiva, lesione dell'affidamento, mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rileva che il sistema di payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015 e che la fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% era confermata nel 2019. Pertanto, le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale e i rischi connessi.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Tribunale ritiene che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento e non alteri l'esito delle gare, operando esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale afferma che le attività demandate alle Regioni e Province Autonome (verifica della documentazione, definizione dell'elenco delle aziende e degli importi dovuti) sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e non implicano un potere autoritativo, ma si riducono a un'attività ricognitiva e riepilogativa. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale afferma che le attività demandate alle Regioni e Province Autonome (verifica della documentazione, definizione dell'elenco delle aziende e degli importi dovuti) sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e non implicano un potere autoritativo, ma si riducono a un'attività ricognitiva e riepilogativa. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7220
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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