Sentenza 14 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 20793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20793 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2019 |
Testo completo
nciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) LO MA, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 31/08/2018 dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Cagliari rigettava l'opposizione proposta da MA LO avverso il decreto emesso il 16/12/2015, con cui era stata confiscata la somma di 167.520,00 euro, in conseguenza della sentenza emessa dallo stesso G.I.P. il 27/05/2014, con cui l'opponente aveva patteggiato la pena di due anni e sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 696 cod. pen. Il provvedimento di confisca era stato adottato dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sul presupposto della sentenza di patteggiamento sopra citata, che veniva correlata alle circostanze del rinvenimento della somma di 167.520,00 euro, che traeva origine dalle attività d'indagine eseguite il 07/03/2014 dai Carabinieri di Cagliari, alle modalità di occultamento del denaro, alla mancata giustificazione della sua provenienza e alla sproporzione esistente tra le risorse finanziarie di LO e gli importi confiscati.
2. Avverso tale ordinanza MA LO, a mezzo dell'avv. Ferdinando Vignes, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della provenienza illecita delle somme confiscate a LO. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 12 -sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, conseguente al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di sproporzione esistente tra le risorse finanziarie di LO e gli importi confiscati. Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della correlazione cronologica tra le somme confiscate e il reato presupposto, di cui si imponeva la rivalutazione alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33.Con il quarto motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del momento in cui l'opponente aveva acquisito illecitamente le somme oggetto di confisca, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 33 del 2018. Con il quinto motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'osservanza degli oneri di allegazione relativi alla provenienza dei beni confiscati. Con il sesto motivo si deduceva si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'origine delle somme confiscate. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da MA LO è fondato nei termini di seguito indicati.
2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le questioni ermeneutiche sottoposte all'attenzione del Collegio, deve rilevarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui includeva la ricettazione tra i reati presupposti, ha evidenziato che, in presenza delle condizioni indicate dalla norma scrutinata, può applicarsi la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni, che legittima l'esercizio dei poteri ablatori nei limiti di un ambito circoscritto di "ragionevolezza temporale". A questi principi si è confermata la giurisprudenza di questa Corte, che, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, osserva: «In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420).
2.1. In questa cornice, deve rilevarsi che su tale, indispensabile, correlazione cronologica, il percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato appare incongruo, atteso che il G.I.P. del Tribunale di Cagliari non si soffermava adeguatamente sulla connessione temporale esistente tra i fatti illeciti presupposti - relativi al reato di cui all'art. 648 cod. pen., per il quale il ricorrente, unitamente ai delitti ,di cui agli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e 696 cod. pen., aveva patteggiato la pena di due anni e sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa - e l'acquisizione della somma di 167.520,00 euro, sulla quale venivano attivati i poteri ablatori oggetto di vaglio. Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, invero, non chiariva, nel rispetto dei parametri ermeneutici sulla "ragionevolezza temporale", sopra richiamati, quale fosse la connessione temporale esistente tra la ricettazione presupposta - accertata dai Carabinieri di Cagliari il 07/03/2014 - e la disponibilità della somma di 167.520,00 euro, oggetto di confisca, la cui ammissibilità presupponeva una verifica preliminare sull'esistenza di elementi concreti da cui desumere l'acquisizione illecita di tali somme. Né, sotto questo profilo, è sufficiente il generico riferimento alle capacità reddituali del ricorrente, contenuto a pagina 7 dell'ordinanza impugnata, in cui si affermava genericamente che LO non aveva «dato prova di avere beneficiato nel corso del lungo periodo in esame di redditi o altre entrate così consistenti da consentirgli risparmi di importo così ingente da poter essere ritenuto al di fuori di qualsiasi persona avente un reddito medio simile a quello del LO». In questo contesto, il Giudice dell'opposizione ometteva di indicare gli elementi concreti sulla base dei quali era possibile affermare l'esistenza di un collegamento, rilevante ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, tra la vicenda delittuosa presupposta - conclusasi con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari il 27/05/2014 - e l'acquisizione della somma di 167.520,00 euro, su cui venivano esercitati i poteri ablatori, la cui attivazione presupponeva che la ricettazione di cui si controverte non si caratterizzasse per la sua natura episodica e occasionale, ma fosse, al contrario, espressione di un comportamento idoneo a fare presumere l'illecito accumulo delle risorse finanziarie confiscate.Né potrebbe essere diversamente, atteso che la Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata nel paragrafo precedente, ha ribadito la legittimità costituzionale della confisca allargata alla sola condizione che i poteri ablatori che vi sono sottesi, che di volta in volta vengono esercitati, siano ancorati a elementi concreti, che consentano di affermare l'esistenza di un collegamento tra l'arricchimento illecito e la condotta criminosa del prevenuto (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Ne discende conclusivamente che il provvedimento impugnato risulta privo di un'adeguata motivazione sotto il profilo della correlazione temporale tra l'accertamento del reato presupposto e l'accumulo illecito su cui venivano esercitati i poteri ablatori nei confronti di LO, che, nel giudizio di rinvio, dovrà essere effettuato nel rispetto dei parametri ermeneutici sulla "ragionevolezza temporale" che si sono richiamati (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, cit.; Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, cit.).
3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari