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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10691/2020 promossa da:
Parte_1
-parte attrice- contro
Controparte_1
-parte convenuta-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (in tale memoria non si rinvengono vere e proprie conclusioni, per cui si riporta la parte della memoria in cui si modificano le conclusioni di cui in atto di citazione: “Ciò richiamato, si precisa che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
• € 270.560,57 te capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 14A – 14B
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 646.872,45 azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 646.872,45 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura costituente la maggior sorta capitale azionata di € 646.872,45 riepilogata agli elenchi prodotti sub docc. 14A – 14B
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40
• € 73.620,26 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub docc. 5A - 5B – 5C Precisamente: - € 12.320,48, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una seri ocietà fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A - € 6.432,22 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società ZE (le Note Debito sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B - € 54.867,56 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV S.r.l. che ha ceduto le Note Debito a Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5C
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con l'atto di citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione € 42.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con l'atto di citazione riepilogate all'elenco prodotto sub doc. 5°
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40
• € 54.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture: - PF90021169 del 30.12.19 di € 25.120,00 - PF90021167 del 30.12.19 di € 1.040,00 - PF90021168 del 30.12.19 di € 28.560,00 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nelle predette fatture)
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40”).
-parte convenuta: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: in via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertato e dichiarata la mancanza e/o l'invalidità dei titoli fondanti le ragioni di credito domandate da , e/o accertata e dichiarata la nullità dei contratti di CP_3 cessione di credito stipulati fra fornitori e parte attrice, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare ogni avversa domanda siccome improcedibile e/o inammissibile anche per difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire in capo a parte attrice, mandando in ogni caso integralmente assolta l'odierna conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
nel merito, in via principale:
- rigettare ogni avversa domanda siccome improcedibile e/o inammissibile, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, mandando in ogni caso integralmente assolta l'odierno conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
nel merito, in subordine: - previo espletamento di C.T.U. contabile, accertare il corretto importo delle eventuali somme dovute dalla comparente A.S.L. 3 in favore di parte attrice e limitare l'eventuale condanna di parte convenuta ai minori importi che emergeranno all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In via istruttoria: - ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale della controparte e per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa, quivi da ritenersi per integralmente richiamate, ritrascritte, capitolate e precedute dalla locuzione “vero che”. Con ulteriore riserva di altri capitoli dedurre e testi indicare, anche in eventuale controprova, sino all'udienza di ammissione delle dedotte e deducende istanze istruttorie. – licenziare C.T.U. contabile, con i più ampi poteri di accertamento e acquisizione documentale delineati dalle sentenze Cass. SS. UU., nn. 5624/2022, 3086/2022 e 6500/2022, volta a verificare l'esatta quantificazione dei rapporti dare/avere fra le parti in relazione alle fatture e alle note di debito azionate da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, maggiorati di Spese Generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%”), insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - (nel prosieguo, per brevità ) Parte_1
-cessionar si fornitori-, con atto di cit e regolarmente notificato, conveniva in giudizio nanti a codesto Tribunale l' Controparte_4 (nel prosieguo, brevitas, ) -debitore ceduto-, chiedendo CP_5
l'accertamento del credito nei onti del convenuto e la conseguente condanna al pagamento delle fatture azionate (docc. 3A e 3B), dei relativi interessi moratori, degli ulteriori interessi anatocistici, del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002, nonché degli interessi moratori, degli interessi anatocistici, del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 relativi a tardivi pagamenti (docc. 4A, 4B) e del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per ulteriori tardivi pagamenti (doc. 10).
2. – si costituiva in giudizio contestando le domande Pt_2 avversarie e ndo, circa l'importo richiesto in linea capitale, di aver provveduto in buona parte al pagamento.
3. - La Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e, in prima memoria, parte attrice rideterminava il proprio credito, riducendo la domanda come nelle conclusioni in epigrafe riportate.
4. - La Giudice ammetteva la CT tecnico-contabile sul seguente quesito: “il/la CT, esaminati gli atti, i documenti, il verbale di causa, esercitando i poteri ex art. 194 cpc e avuto riguardo alle varie poste di credito come enumerate nelle tabelle 14A e 14B, verifichi la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice e dei contratti da cui traggono origine i crediti ivi azionati;
su tali premesse:
1) circa la voce i) dica: a) quali fatture risultino pagate o stornate o per le quali sono state emesse note di credito;
b) quali afferiscano a merci o beni di cui è stata contestata la consegna e di cui non v'è prova della consegna (assenza di DDT); c) quali non risultino correttamente fatturate in relazione alle parti in causa;
calcoli il credito in sorte capitale come sopra determinata e precisamente con l'espunzione delle voci a) b) e c) e solo di quelle a) e b);
2) circa la voce ii, calcoli la misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
3) circa la voce iii, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
4) circa la voce iv, calcoli il risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
5) circa la voce v, verifichi, in relazione alle note di debito indicate nelle tabelle 4A 4B 5A 5B 5C, la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice; di esse individui le note di debito correttamente formate;
predisponga un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa: uno che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice, l'altro che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate;
6) circa la voce vi, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate;
7) circa il capo vii, calcoli il risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia, fra queste, con riguardo alle sole note di debito correttamente formate”;
5. – All'udienza del 02.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione.
*****
6. – La domanda è infondata. In diritto, occorre dapprima richiamare il noto principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Inoltre, con particolare riguardo alla cessione del credito, deve soggiungersi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. III, Sentenza 18 febbraio 2016, n. 3184), il contratto di cessione è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso, sicché anche questo va dimostrato.
Nella fattispecie, difetta sufficiente prova del credito.
La CT, nel proprio elaborato peritale -corredato da ampie indagini tecniche ed esaustive motivazioni sicchè le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente-, afferma che non sono versati in atti i contratti fonte del credito, ossia i contratti di fornitura di prodotti e/o servizi oggetto delle fatture azionate (pag. 8).
L'esame della documentazione prodotta non conduce ad altre conclusioni: l'attore, con le memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1 e 2 cpc, allega -secondo il nome che egli dà a tali produzioni- le fatture, gli ordinativi e la documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni (docc. 26,27,33,34); questi documenti, tuttavia, non consentono di affermare, per ciascuna voce di credito, la sua riconducibilità ad un ordine, né la certezza della sussistenza di un ordinativo per ognuna delle fatture di cui è chiesto il pagamento. Viene quindi condiviso quanto messo in luce dalla CT secondo cui “la voluminosa documentazione a riconoscimento del credito per cui è causa, depositata da parte attrice, è apparsa incompleta, non esaustiva, insufficiente e confusionaria” (pag. 5). Sulla scorta di tali considerazioni, solo in via subordinata la CT ha proceduto al vaglio dei quesiti 1)-5), giungendo, all'esito delle osservazioni critiche alla bozza di CT, alle seguenti conclusioni:
“Esaminata la documentazione in atti allegata dalle parti, valutati gli esiti dei conteggi svolti dall'esponente in parte motiva, tenuto conto delle osservazioni depositate, il CT rispondendo al quesito formulato ritiene opportuno rimettere alla valutazione dell'Ill.mo Signor Giudice Istruttore le ipotesi formulate nella presente relazione relativamente alla determinazione della sorte capitale e degli accessori e delle note debito diverse dalla sorte capitale.
Più in particolare il CT in merito alla sorte capitale e agli accessori ad essa associati il CT ha formulato le seguenti ipotesi:
1) nella prima ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito in atti e determinato il capitale e gli oneri accessori sulla base delle ipotesi a), b) e c);
2) nella seconda ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito in atti e determinato il capitale e gli oneri accessori sulla base delle ipotesi a), e b).
3) nella terza ipotesi il valore risulta indeterminabile stante la totale mancanza dei contratti da cui traggono origine i crediti azionati dettagliate nella tabella seguente:
PRIMA SECONDA TERZA IPOTESI - IPOTESI - IPOTESI -
CT (sorte CT (sorte CT
capitale capitale mancanza dei ATTORE tenuto tenuto contratti da conto delle conto delle cui traggono voci a) b) e voci a) e b)) origine i c )) crediti ceduti
CAPITALE € 9.865,16 € 10.135,16 € -
INTERESSI MORATORI
€ 28.972,66 € 29.173,39 € - (EX ART 2 E 5 D.LGS 231/02) relativi al capitale al 4/4/2022 INTERESSI
€ 11.375,20 € 11.486,53 € -
[...]
Parte_3
[...]
CHE ALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE SONO SCADUTI DA OLTRE 6 MESI
ARTICOLO 6, COMA 2
€ 4.000,00 € 4.040,00 € 231/02 (Euro 40,00) CP_6
capitale
TOTALI € 54.213,02 € 54.835,08 € 0,00
(pag. 21). Stante la insufficiente prova del credito oggetto di cessione all'odierno attore in base alle argomentazioni pocanzi svolte, si accoglie l'ipotesi n. 3, che esclude il credito di
Relativamente alle cd. note di debito indicate nelle tabelle 4A 4B 5A 5B 5C, al CT è stato demandato di verificare la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice, di individuare le note di debito correttamente formate, di predisporre un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa: - uno che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice, - l'altro che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate (punti 5-7 del quesito di cui all'ordinanza 02.05.2024).
La CT ha così risposto: “Il quesito invita il consulente relativamente alle note debito di verificare la sussistenza dei contratti di cessione del credito in favore dell'attrice e successivamente individuare le note debito correttamente formate. Le note debito per le quali parte attrice richiede il pagamento degli interessi moratori, anatocistici e la sanzione ex articolo 6 D.lgs 231/02 sono le seguenti: nota debito n. 90009947 del 20/07/2020 per Euro 1.050,61; nota debito n. 90016785 del 21/10/2019 per Euro 3.327,12; nota debito n. 90014040 del 22/10/2020 per Euro 1.369,86; nota debito n. 90001515 del 23/01/2020 per Euro 2.507,38; nota debito n. 90005438 del 20/04/2020 per Euro 5.755,16 residuo Euro 4.065,51; nota debito n. 90021738 del 30/12/2019 per Euro 6.177,65; nota debito n. 90021517 del 30/12/2019 per Euro 254,57 Parte attrice richiede altresì gli importi fatturati da BFF SPV SRL sostenendo che tale credito è stato oggetto di cessione fra e CP_7 BFF SPV Srl, il consulente ha potuto verificare che negli atti di causa non si rinviene il contratto di cessione tra le parti, la scrivente ha comunque conteggiato gli importi richiesti nel quesito. Le note debito fatturate da BFF SPV SRL vengono qui di seguito elencate nota debito n. 1186 del 21/10/2019 per Euro 7.315,49 nota debito n. 107 del 23/01/2020 per Euro 15.165,11 nota debito n. 828 del 20/07/2020 per Euro 4.734,22 nota debito n. 396 del 17/04/2020 per Euro 19.728,47 nota debito n. 1128 del 21/10/2020 per Euro 7.924,27
Per ciascuna nota debito il consulente ha appurato la sussistenza dei contratti di cessione del credito in favore dell'attrice; la tabella allegata al numero 10, per ciascuna fattura relativa alla nota debito emessa individua il relativo contratto di cessione e la presenza in atti delle relative fatture;
le fatture che non risultano provviste del relativo contratto di cessione vengono individuate nella tabella n.11;
Individuate le fatture sottostanti alle note debito per cui è causa, il consulente ha altresì individuato le note debito che risultano correttamente formate, ovvero le note debito per le quali parte attrice ha prodotto la relativa fattura trasmessa tramite SDI e il relativo pagamento;
per tale ultima indagine il CT ha verificato che nessuna delle note debito individuate risulta correttamente formata pertanto i conteggi saranno predisposti solo per le note debito per le quali si è appurata la sussistenza dei contratti di cessione del credito a favore dell'attrice…” (pagina 12 della bozza della relazione della CT).
Compiuti gli accertamenti e vagliate le osservazioni critiche dei CCTTPP, ella è pervenuta a tali conclusioni: “Per quanto attiene alle note debito il CT ha calcolato gli interessi moratori, anatocistici e le sanzioni sulla scorta delle seguenti ipotesi:
1) nella prima ipotesi il valore risulta indeterminabile stante la totale mancanza in atti di note debito correttamente formate;
2) nella seconda ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito e determinato l'ammontare degli interessi anatocistici, moratori e delle sanzioni per tutte le note debito. Il Ctu limitatamente alle sanzioni segnala che il convenuto ha osservato: che nelle conclusioni dell'atto di citazione ha richiesto tale sanzione solo e soltanto in correlazione alla nota debito 5 A e non anche per la nota debito 5C, la scrivente dopo aver verificato quanto dedotto, ritiene di portare all'attenzione dell'Ill.mo Signor Giudice Istruttore due conteggi alternativi che limitatamente alla presente ipotesi tengano conto conto delle sanzioni su entrambe le note debito ovvero la 5 A e 5 C e delle sanzioni solo relativamente alla nota debito 5 A.
3) nella terza ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito e determinato l'ammontare degli interessi anatocistici, moratori e delle sanzioni delle note debito emesse da escludendo quindi le note debito emesse da BFF SPV CP_7
SRL poiché in atti n enuto il relativo contratto di cessione. Dettagliate nella tabella che segue: Attore PRIMA IPOTESI - CT (mancanza di note debito correttamente formate )
INTERESSI
€ - MORATORI (EX ART 2 E 5 D.LGS 231/02) diversi dalla sorte capitale di cui di cui All. 4A. € -
ND n. 90001515-2020
ND n. 90016785-2019
ND n. 9009947-2020
ND n. 9005438-2020
ND n. 90014040-2020 di cui All. 5B € - di cui All.5C -4B € -
ND (BFF SPV srl)
n.1186-2019
ND(BFF SPV srl)
n.107-2020
ND(BFF SPV srl)
n.828-2020
ND (BFF SPV srl)
n.396-2020
ND(BFF SPV srl)
n.1128-2020
INTERESSI
ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI CHE ALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE SONO SCADUTI DA OLTRE 6 MESI diversi dalla sorte capitale
ARTICOLO 6,
COMA 2 D.LGS
SECONDA TERZA IPOTESI IPOTESI - CT
- CT ( esclusione (conteggio relativo a delle note debito note debito emesse da BFF calcolabili) SPV SRL)
€ 32.834,95 € 4.581,56
€ 4.581,56 € 4.581,56
€ 781,06 € 781,06
€ 1.141,15 € 1.141,15
€ 796,40 € 796,40
€ 1.230,84 € 1.230,84
€ 632,11 € 632,11
€ - € -
€ 28.253,39 € -
€ 5.317,05
€ 12.912,99
€ 821,23
€ 2.791,75
€6.410,37
€ 11.145,21
€ 1.666,32 231/02 (Euro 40,00)
€ 42.800,00 (1)
su diversi dalla sorte
€ 28.000,00 (2)
€ 28.000,00 capitale
Totali € 86.780,16 (1)
€ 71.780,16 (2)
€ 34.247,88 (pagg. 22,23). Occorre fare propria la terza ipotesi, stante il difetto di fatture formate correttamente;
ciò si aggiunge alle considerazioni svolte con riguardo alle voci sopra analizzate poggianti sul capitale, ove si è sottolineata la carenza probatoria relativamente al titolo posto alla base del credito ceduto. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda riferita alla somma di euro 54.720,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle precedenti (voce viii dell'atto di citazione): se è vero che con il doc. 31 sono prodotte le fatture, mancano, nuovamente, i titoli posti alla base del credito azionato.
7. Anche la domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c. è infondata, difettando, considerata l'azione contrattuale proposta, il requisito della sussidiarietà.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00. Le spese di CT, come separatamente liquidate, per le medesime ragioni, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Rigetta le domande proposte da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
b) al Parte_1 pagamento, i Controparte_1 delle spese di lite, che liq oltre spese generali iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di CT, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Pt_1 Parte_1
[...]
Genova, 19.11.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
Parte_1
-parte attrice- contro
Controparte_1
-parte convenuta-
CONCLUSIONI:
-parte attrice: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (in tale memoria non si rinvengono vere e proprie conclusioni, per cui si riporta la parte della memoria in cui si modificano le conclusioni di cui in atto di citazione: “Ciò richiamato, si precisa che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
• € 270.560,57 te capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub docc. 14A – 14B
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 646.872,45 azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 646.872,45 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura costituente la maggior sorta capitale azionata di € 646.872,45 riepilogata agli elenchi prodotti sub docc. 14A – 14B
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40
• € 73.620,26 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub docc. 5A - 5B – 5C Precisamente: - € 12.320,48, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una seri ocietà fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A - € 6.432,22 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società ZE (le Note Debito sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B - € 54.867,56 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV S.r.l. che ha ceduto le Note Debito a Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5C
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con l'atto di citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione € 42.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con l'atto di citazione riepilogate all'elenco prodotto sub doc. 5°
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40
• € 54.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture: - PF90021169 del 30.12.19 di € 25.120,00 - PF90021167 del 30.12.19 di € 1.040,00 - PF90021168 del 30.12.19 di € 28.560,00 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nelle predette fatture)
• sono altresì dovuti gli interessi in relazione a ciascun importo di euro 40, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha originato l'importo di euro 40”).
-parte convenuta: precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: in via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertato e dichiarata la mancanza e/o l'invalidità dei titoli fondanti le ragioni di credito domandate da , e/o accertata e dichiarata la nullità dei contratti di CP_3 cessione di credito stipulati fra fornitori e parte attrice, per i motivi tutti dedotti in narrativa, rigettare ogni avversa domanda siccome improcedibile e/o inammissibile anche per difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire in capo a parte attrice, mandando in ogni caso integralmente assolta l'odierna conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
nel merito, in via principale:
- rigettare ogni avversa domanda siccome improcedibile e/o inammissibile, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, mandando in ogni caso integralmente assolta l'odierno conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
nel merito, in subordine: - previo espletamento di C.T.U. contabile, accertare il corretto importo delle eventuali somme dovute dalla comparente A.S.L. 3 in favore di parte attrice e limitare l'eventuale condanna di parte convenuta ai minori importi che emergeranno all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In via istruttoria: - ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale della controparte e per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa, quivi da ritenersi per integralmente richiamate, ritrascritte, capitolate e precedute dalla locuzione “vero che”. Con ulteriore riserva di altri capitoli dedurre e testi indicare, anche in eventuale controprova, sino all'udienza di ammissione delle dedotte e deducende istanze istruttorie. – licenziare C.T.U. contabile, con i più ampi poteri di accertamento e acquisizione documentale delineati dalle sentenze Cass. SS. UU., nn. 5624/2022, 3086/2022 e 6500/2022, volta a verificare l'esatta quantificazione dei rapporti dare/avere fra le parti in relazione alle fatture e alle note di debito azionate da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, maggiorati di Spese Generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%”), insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - (nel prosieguo, per brevità ) Parte_1
-cessionar si fornitori-, con atto di cit e regolarmente notificato, conveniva in giudizio nanti a codesto Tribunale l' Controparte_4 (nel prosieguo, brevitas, ) -debitore ceduto-, chiedendo CP_5
l'accertamento del credito nei onti del convenuto e la conseguente condanna al pagamento delle fatture azionate (docc. 3A e 3B), dei relativi interessi moratori, degli ulteriori interessi anatocistici, del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002, nonché degli interessi moratori, degli interessi anatocistici, del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 relativi a tardivi pagamenti (docc. 4A, 4B) e del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per ulteriori tardivi pagamenti (doc. 10).
2. – si costituiva in giudizio contestando le domande Pt_2 avversarie e ndo, circa l'importo richiesto in linea capitale, di aver provveduto in buona parte al pagamento.
3. - La Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e, in prima memoria, parte attrice rideterminava il proprio credito, riducendo la domanda come nelle conclusioni in epigrafe riportate.
4. - La Giudice ammetteva la CT tecnico-contabile sul seguente quesito: “il/la CT, esaminati gli atti, i documenti, il verbale di causa, esercitando i poteri ex art. 194 cpc e avuto riguardo alle varie poste di credito come enumerate nelle tabelle 14A e 14B, verifichi la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice e dei contratti da cui traggono origine i crediti ivi azionati;
su tali premesse:
1) circa la voce i) dica: a) quali fatture risultino pagate o stornate o per le quali sono state emesse note di credito;
b) quali afferiscano a merci o beni di cui è stata contestata la consegna e di cui non v'è prova della consegna (assenza di DDT); c) quali non risultino correttamente fatturate in relazione alle parti in causa;
calcoli il credito in sorte capitale come sopra determinata e precisamente con l'espunzione delle voci a) b) e c) e solo di quelle a) e b);
2) circa la voce ii, calcoli la misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
3) circa la voce iii, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
4) circa la voce iv, calcoli il risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia espungendo le voci a) b) e c), sia solo quelle a) e b);
5) circa la voce v, verifichi, in relazione alle note di debito indicate nelle tabelle 4A 4B 5A 5B 5C, la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice; di esse individui le note di debito correttamente formate;
predisponga un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa: uno che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice, l'altro che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate;
6) circa la voce vi, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate;
7) circa il capo vii, calcoli il risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia, fra queste, con riguardo alle sole note di debito correttamente formate”;
5. – All'udienza del 02.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione.
*****
6. – La domanda è infondata. In diritto, occorre dapprima richiamare il noto principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Inoltre, con particolare riguardo alla cessione del credito, deve soggiungersi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. III, Sentenza 18 febbraio 2016, n. 3184), il contratto di cessione è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso, sicché anche questo va dimostrato.
Nella fattispecie, difetta sufficiente prova del credito.
La CT, nel proprio elaborato peritale -corredato da ampie indagini tecniche ed esaustive motivazioni sicchè le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente-, afferma che non sono versati in atti i contratti fonte del credito, ossia i contratti di fornitura di prodotti e/o servizi oggetto delle fatture azionate (pag. 8).
L'esame della documentazione prodotta non conduce ad altre conclusioni: l'attore, con le memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1 e 2 cpc, allega -secondo il nome che egli dà a tali produzioni- le fatture, gli ordinativi e la documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni (docc. 26,27,33,34); questi documenti, tuttavia, non consentono di affermare, per ciascuna voce di credito, la sua riconducibilità ad un ordine, né la certezza della sussistenza di un ordinativo per ognuna delle fatture di cui è chiesto il pagamento. Viene quindi condiviso quanto messo in luce dalla CT secondo cui “la voluminosa documentazione a riconoscimento del credito per cui è causa, depositata da parte attrice, è apparsa incompleta, non esaustiva, insufficiente e confusionaria” (pag. 5). Sulla scorta di tali considerazioni, solo in via subordinata la CT ha proceduto al vaglio dei quesiti 1)-5), giungendo, all'esito delle osservazioni critiche alla bozza di CT, alle seguenti conclusioni:
“Esaminata la documentazione in atti allegata dalle parti, valutati gli esiti dei conteggi svolti dall'esponente in parte motiva, tenuto conto delle osservazioni depositate, il CT rispondendo al quesito formulato ritiene opportuno rimettere alla valutazione dell'Ill.mo Signor Giudice Istruttore le ipotesi formulate nella presente relazione relativamente alla determinazione della sorte capitale e degli accessori e delle note debito diverse dalla sorte capitale.
Più in particolare il CT in merito alla sorte capitale e agli accessori ad essa associati il CT ha formulato le seguenti ipotesi:
1) nella prima ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito in atti e determinato il capitale e gli oneri accessori sulla base delle ipotesi a), b) e c);
2) nella seconda ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito in atti e determinato il capitale e gli oneri accessori sulla base delle ipotesi a), e b).
3) nella terza ipotesi il valore risulta indeterminabile stante la totale mancanza dei contratti da cui traggono origine i crediti azionati dettagliate nella tabella seguente:
PRIMA SECONDA TERZA IPOTESI - IPOTESI - IPOTESI -
CT (sorte CT (sorte CT
capitale capitale mancanza dei ATTORE tenuto tenuto contratti da conto delle conto delle cui traggono voci a) b) e voci a) e b)) origine i c )) crediti ceduti
CAPITALE € 9.865,16 € 10.135,16 € -
INTERESSI MORATORI
€ 28.972,66 € 29.173,39 € - (EX ART 2 E 5 D.LGS 231/02) relativi al capitale al 4/4/2022 INTERESSI
€ 11.375,20 € 11.486,53 € -
[...]
Parte_3
[...]
CHE ALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE SONO SCADUTI DA OLTRE 6 MESI
ARTICOLO 6, COMA 2
€ 4.000,00 € 4.040,00 € 231/02 (Euro 40,00) CP_6
capitale
TOTALI € 54.213,02 € 54.835,08 € 0,00
(pag. 21). Stante la insufficiente prova del credito oggetto di cessione all'odierno attore in base alle argomentazioni pocanzi svolte, si accoglie l'ipotesi n. 3, che esclude il credito di
Relativamente alle cd. note di debito indicate nelle tabelle 4A 4B 5A 5B 5C, al CT è stato demandato di verificare la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice, di individuare le note di debito correttamente formate, di predisporre un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002 nella formulazione vigente con riguardo ai crediti di causa: - uno che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice, - l'altro che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate (punti 5-7 del quesito di cui all'ordinanza 02.05.2024).
La CT ha così risposto: “Il quesito invita il consulente relativamente alle note debito di verificare la sussistenza dei contratti di cessione del credito in favore dell'attrice e successivamente individuare le note debito correttamente formate. Le note debito per le quali parte attrice richiede il pagamento degli interessi moratori, anatocistici e la sanzione ex articolo 6 D.lgs 231/02 sono le seguenti: nota debito n. 90009947 del 20/07/2020 per Euro 1.050,61; nota debito n. 90016785 del 21/10/2019 per Euro 3.327,12; nota debito n. 90014040 del 22/10/2020 per Euro 1.369,86; nota debito n. 90001515 del 23/01/2020 per Euro 2.507,38; nota debito n. 90005438 del 20/04/2020 per Euro 5.755,16 residuo Euro 4.065,51; nota debito n. 90021738 del 30/12/2019 per Euro 6.177,65; nota debito n. 90021517 del 30/12/2019 per Euro 254,57 Parte attrice richiede altresì gli importi fatturati da BFF SPV SRL sostenendo che tale credito è stato oggetto di cessione fra e CP_7 BFF SPV Srl, il consulente ha potuto verificare che negli atti di causa non si rinviene il contratto di cessione tra le parti, la scrivente ha comunque conteggiato gli importi richiesti nel quesito. Le note debito fatturate da BFF SPV SRL vengono qui di seguito elencate nota debito n. 1186 del 21/10/2019 per Euro 7.315,49 nota debito n. 107 del 23/01/2020 per Euro 15.165,11 nota debito n. 828 del 20/07/2020 per Euro 4.734,22 nota debito n. 396 del 17/04/2020 per Euro 19.728,47 nota debito n. 1128 del 21/10/2020 per Euro 7.924,27
Per ciascuna nota debito il consulente ha appurato la sussistenza dei contratti di cessione del credito in favore dell'attrice; la tabella allegata al numero 10, per ciascuna fattura relativa alla nota debito emessa individua il relativo contratto di cessione e la presenza in atti delle relative fatture;
le fatture che non risultano provviste del relativo contratto di cessione vengono individuate nella tabella n.11;
Individuate le fatture sottostanti alle note debito per cui è causa, il consulente ha altresì individuato le note debito che risultano correttamente formate, ovvero le note debito per le quali parte attrice ha prodotto la relativa fattura trasmessa tramite SDI e il relativo pagamento;
per tale ultima indagine il CT ha verificato che nessuna delle note debito individuate risulta correttamente formata pertanto i conteggi saranno predisposti solo per le note debito per le quali si è appurata la sussistenza dei contratti di cessione del credito a favore dell'attrice…” (pagina 12 della bozza della relazione della CT).
Compiuti gli accertamenti e vagliate le osservazioni critiche dei CCTTPP, ella è pervenuta a tali conclusioni: “Per quanto attiene alle note debito il CT ha calcolato gli interessi moratori, anatocistici e le sanzioni sulla scorta delle seguenti ipotesi:
1) nella prima ipotesi il valore risulta indeterminabile stante la totale mancanza in atti di note debito correttamente formate;
2) nella seconda ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito e determinato l'ammontare degli interessi anatocistici, moratori e delle sanzioni per tutte le note debito. Il Ctu limitatamente alle sanzioni segnala che il convenuto ha osservato: che nelle conclusioni dell'atto di citazione ha richiesto tale sanzione solo e soltanto in correlazione alla nota debito 5 A e non anche per la nota debito 5C, la scrivente dopo aver verificato quanto dedotto, ritiene di portare all'attenzione dell'Ill.mo Signor Giudice Istruttore due conteggi alternativi che limitatamente alla presente ipotesi tengano conto conto delle sanzioni su entrambe le note debito ovvero la 5 A e 5 C e delle sanzioni solo relativamente alla nota debito 5 A.
3) nella terza ipotesi il CT ha verificato l'esistenza dei contratti di cessione del credito e determinato l'ammontare degli interessi anatocistici, moratori e delle sanzioni delle note debito emesse da escludendo quindi le note debito emesse da BFF SPV CP_7
SRL poiché in atti n enuto il relativo contratto di cessione. Dettagliate nella tabella che segue: Attore PRIMA IPOTESI - CT (mancanza di note debito correttamente formate )
INTERESSI
€ - MORATORI (EX ART 2 E 5 D.LGS 231/02) diversi dalla sorte capitale di cui di cui All. 4A. € -
ND n. 90001515-2020
ND n. 90016785-2019
ND n. 9009947-2020
ND n. 9005438-2020
ND n. 90014040-2020 di cui All. 5B € - di cui All.5C -4B € -
ND (BFF SPV srl)
n.1186-2019
ND(BFF SPV srl)
n.107-2020
ND(BFF SPV srl)
n.828-2020
ND (BFF SPV srl)
n.396-2020
ND(BFF SPV srl)
n.1128-2020
INTERESSI
ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI CHE ALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE SONO SCADUTI DA OLTRE 6 MESI diversi dalla sorte capitale
ARTICOLO 6,
COMA 2 D.LGS
SECONDA TERZA IPOTESI IPOTESI - CT
- CT ( esclusione (conteggio relativo a delle note debito note debito emesse da BFF calcolabili) SPV SRL)
€ 32.834,95 € 4.581,56
€ 4.581,56 € 4.581,56
€ 781,06 € 781,06
€ 1.141,15 € 1.141,15
€ 796,40 € 796,40
€ 1.230,84 € 1.230,84
€ 632,11 € 632,11
€ - € -
€ 28.253,39 € -
€ 5.317,05
€ 12.912,99
€ 821,23
€ 2.791,75
€6.410,37
€ 11.145,21
€ 1.666,32 231/02 (Euro 40,00)
€ 42.800,00 (1)
su diversi dalla sorte
€ 28.000,00 (2)
€ 28.000,00 capitale
Totali € 86.780,16 (1)
€ 71.780,16 (2)
€ 34.247,88 (pagg. 22,23). Occorre fare propria la terza ipotesi, stante il difetto di fatture formate correttamente;
ciò si aggiunge alle considerazioni svolte con riguardo alle voci sopra analizzate poggianti sul capitale, ove si è sottolineata la carenza probatoria relativamente al titolo posto alla base del credito ceduto. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda riferita alla somma di euro 54.720,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle precedenti (voce viii dell'atto di citazione): se è vero che con il doc. 31 sono prodotte le fatture, mancano, nuovamente, i titoli posti alla base del credito azionato.
7. Anche la domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c. è infondata, difettando, considerata l'azione contrattuale proposta, il requisito della sussidiarietà.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00. Le spese di CT, come separatamente liquidate, per le medesime ragioni, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Rigetta le domande proposte da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
b) al Parte_1 pagamento, i Controparte_1 delle spese di lite, che liq oltre spese generali iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di CT, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Pt_1 Parte_1
[...]
Genova, 19.11.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel