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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. FA IF Presidente
2) dott. Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470 del registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio”, vertente
TRA
, c.f.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Francesco Pecchia
RICORRENTE
E
[c.f. - n. il 9.3.1978 a Nola (Na), rappresentato dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IO UE
RESISTENTE
NONCHE'
CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2025; in data 13.6.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato in data 14.2.2024 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale, alla quale si è opposto;
Controparte_1
Con sentenza n. 809 dell'8.5.2025 è stata pronunciata separazione con addebito a carico di CP_1
, sentenza con la quale si è provveduto anche alla regolamentazione dell'affido dei figli
[...] minori nonché delle questioni economiche;
dall'unione dei coniugi nascevano , 14.6.2004- e , 23.10.2011; Persona_1 Persona_2
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto disposto con la citata sentenza di separazione;
All'udienza del 26.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2-La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal febbraio 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data
è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate nella sentenza di separazione n. 809 dell'8.5.2025, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da n. ad Avella Parte_1 il 31.7.1981 e n. a Nola il 9.3.1978, matrimonio contratto in Avella, atto n. 20 p. II Controparte_1 serie A anno 2003 alle condizioni di cui alla sentenza n. 809 dell'8.5.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. FA IF dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. FA IF Presidente
2) dott. Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470 del registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio”, vertente
TRA
, c.f.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Francesco Pecchia
RICORRENTE
E
[c.f. - n. il 9.3.1978 a Nola (Na), rappresentato dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IO UE
RESISTENTE
NONCHE'
CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2025; in data 13.6.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato in data 14.2.2024 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale, alla quale si è opposto;
Controparte_1
Con sentenza n. 809 dell'8.5.2025 è stata pronunciata separazione con addebito a carico di CP_1
, sentenza con la quale si è provveduto anche alla regolamentazione dell'affido dei figli
[...] minori nonché delle questioni economiche;
dall'unione dei coniugi nascevano , 14.6.2004- e , 23.10.2011; Persona_1 Persona_2
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto disposto con la citata sentenza di separazione;
All'udienza del 26.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2-La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal febbraio 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data
è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già indicate nella sentenza di separazione n. 809 dell'8.5.2025, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da n. ad Avella Parte_1 il 31.7.1981 e n. a Nola il 9.3.1978, matrimonio contratto in Avella, atto n. 20 p. II Controparte_1 serie A anno 2003 alle condizioni di cui alla sentenza n. 809 dell'8.5.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. FA IF dott.ssa Maria Iandiorio