TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. Michele GRANDE - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2857 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio e Fara Manco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Controparte_1 CodiceFiscale_2
Malinconico, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 21/11/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025 ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in Castrignano del Capo (LE) il 28/09/2018; che dalla loro unione è Controparte_1 nato il figlio , il 10/06/2022; che il rapporto coniugale è entrato in crisi per Per_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito con comparsa depositata in data 13/11/2025, dichiarando che Controparte_1 le parti hanno medio tempore raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fissata per il
21/11/2025 si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il giudice delegato ha accolto la richiesta, invitando le parti a depositare i documenti ex art. 473bis.12 c.p.c., al fine di valutare la congruità delle statuizioni economiche e ad integrare l'accordo depositato con riferimento alla collocazione paritaria del minore.
I difensori, pertanto, per la suindicata udienza hanno provveduto a depositare i documenti richiesti, nonché l'accordo sottoscritto dalle parti, che dispone quanto segue:
1) i coniugi e i coniugi vivranno separati dalla data del Controparte_1 Parte_1 deposito della presente concordando, sin da ora, che la sig.ra continuerà Parte_1 ad abitare la casa coniugale, sita in Alessano, Via Terramessere n. 22, che rimane a lei assegnata, con riconoscimento in favore della stessa del diritto di trattenere tutti i beni mobili acquistati congiuntamente e attualmente presenti all'interno dell'abitazione, restando comunque libera di stabilire la propria residenza nel luogo che riterrà più idoneo, con comunicazione al sig. ; CP_1
2) ciascun coniuge rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa di assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, ritenendo sufficiente il proprio reddito per il sostentamento personale;
3) il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi, a conferma delle tempistiche già consolidate nella prassi familiare a decorrere dal mese di settembre
2025, tenendo, comunque, conto dei turni lavorativi di entrambi i genitori per assicurare stabilità al minore e la presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali;
4) durante le festività pasquali e natalizie, il periodo di rispettiva permanenza del figlio presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che Per_1 vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché verranno alternati 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
5) le parti concordano, altresì che se il figlio dovesse ammalarsi durante il periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo lo accompagnerà tempestivamente,
2 compatibilmente con le condizioni di salute dello stesso che ne consentano lo spostamento presso l'abitazione della madre, dove il minore rimarrà per tutta la durata della malattia, fino a completa guarigione. Resta ferma la possibilità per il padre, di fare visita al figlio presso la casa della madre durante tale periodo di malattia, anche quotidianamente;
6) poiché il Sig. concentra prevalentemente la sua attività lavorativa nei Controparte_1 mesi di luglio e agosto, lo stesso, coadiuvato dai suoi collaboratori, assicura il rispetto delle condizioni previste ai precedenti punti 3), 4) e 5) al fine di mantenere costante la presenza della figura paterna per il figlio;
Per_1
7) ritenuto che al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie, che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie, non preesistenti all'odierno ricorso, saranno soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità indicate nel protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie sottoscritto il 20.02.2017 e ss modifiche tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, l'AMI,
[...] di Lecce, a cui espressamente le parti si riportano, anche nell'ipotesi Controparte_2 di suo mancato rinnovo;
8) il figlio trascorrerà la festa della mamma, la festa del papà e i compleanni del padre e della madre con i rispettivi genitori. I compleanni del minore verranno, invece, trascorsi possibilmente dalla famiglia assieme, ovvero, ove ciò non sia possibile, alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
9) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i ricorrenti, i quali si impegnano a concordare le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore inerenti alla sua educazione, istruzione e salute e nel pieno rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
3 10) l'assegno unico universale spettante per il figlio verrà percepito dalla madre Per_1 nella misura del 100%, e il padre si impegna a concedere tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie, previste dalla vigente normativa;
11) le parti dichiarano che, con il predetto ricorso, hanno regolamentato ogni altra questione di natura patrimoniale ed economica così da non aver più null'altro reciprocamente a pretendere;
12) le parti prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e altri documenti di espatrio, nonché all'iscrizione del minore sul proprio passaporto e al rilascio del passaporto o altri documenti di espatrio;
13) gli accordi contenuti nel presente atto saranno rispettati dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del medesimo.
Ciò posto. ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate dalle stesse sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate ai loro interessi, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/04/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Castrignano del Capo (LE), il 28/09/2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. Michele GRANDE - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2857 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio e Fara Manco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Controparte_1 CodiceFiscale_2
Malinconico, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 21/11/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025 ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in Castrignano del Capo (LE) il 28/09/2018; che dalla loro unione è Controparte_1 nato il figlio , il 10/06/2022; che il rapporto coniugale è entrato in crisi per Per_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito con comparsa depositata in data 13/11/2025, dichiarando che Controparte_1 le parti hanno medio tempore raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fissata per il
21/11/2025 si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il giudice delegato ha accolto la richiesta, invitando le parti a depositare i documenti ex art. 473bis.12 c.p.c., al fine di valutare la congruità delle statuizioni economiche e ad integrare l'accordo depositato con riferimento alla collocazione paritaria del minore.
I difensori, pertanto, per la suindicata udienza hanno provveduto a depositare i documenti richiesti, nonché l'accordo sottoscritto dalle parti, che dispone quanto segue:
1) i coniugi e i coniugi vivranno separati dalla data del Controparte_1 Parte_1 deposito della presente concordando, sin da ora, che la sig.ra continuerà Parte_1 ad abitare la casa coniugale, sita in Alessano, Via Terramessere n. 22, che rimane a lei assegnata, con riconoscimento in favore della stessa del diritto di trattenere tutti i beni mobili acquistati congiuntamente e attualmente presenti all'interno dell'abitazione, restando comunque libera di stabilire la propria residenza nel luogo che riterrà più idoneo, con comunicazione al sig. ; CP_1
2) ciascun coniuge rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa di assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, ritenendo sufficiente il proprio reddito per il sostentamento personale;
3) il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi, a conferma delle tempistiche già consolidate nella prassi familiare a decorrere dal mese di settembre
2025, tenendo, comunque, conto dei turni lavorativi di entrambi i genitori per assicurare stabilità al minore e la presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali;
4) durante le festività pasquali e natalizie, il periodo di rispettiva permanenza del figlio presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che Per_1 vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché verranno alternati 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
5) le parti concordano, altresì che se il figlio dovesse ammalarsi durante il periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo lo accompagnerà tempestivamente,
2 compatibilmente con le condizioni di salute dello stesso che ne consentano lo spostamento presso l'abitazione della madre, dove il minore rimarrà per tutta la durata della malattia, fino a completa guarigione. Resta ferma la possibilità per il padre, di fare visita al figlio presso la casa della madre durante tale periodo di malattia, anche quotidianamente;
6) poiché il Sig. concentra prevalentemente la sua attività lavorativa nei Controparte_1 mesi di luglio e agosto, lo stesso, coadiuvato dai suoi collaboratori, assicura il rispetto delle condizioni previste ai precedenti punti 3), 4) e 5) al fine di mantenere costante la presenza della figura paterna per il figlio;
Per_1
7) ritenuto che al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie, che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie, non preesistenti all'odierno ricorso, saranno soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità indicate nel protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie sottoscritto il 20.02.2017 e ss modifiche tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, l'AMI,
[...] di Lecce, a cui espressamente le parti si riportano, anche nell'ipotesi Controparte_2 di suo mancato rinnovo;
8) il figlio trascorrerà la festa della mamma, la festa del papà e i compleanni del padre e della madre con i rispettivi genitori. I compleanni del minore verranno, invece, trascorsi possibilmente dalla famiglia assieme, ovvero, ove ciò non sia possibile, alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
9) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i ricorrenti, i quali si impegnano a concordare le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore inerenti alla sua educazione, istruzione e salute e nel pieno rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
3 10) l'assegno unico universale spettante per il figlio verrà percepito dalla madre Per_1 nella misura del 100%, e il padre si impegna a concedere tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie, previste dalla vigente normativa;
11) le parti dichiarano che, con il predetto ricorso, hanno regolamentato ogni altra questione di natura patrimoniale ed economica così da non aver più null'altro reciprocamente a pretendere;
12) le parti prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e altri documenti di espatrio, nonché all'iscrizione del minore sul proprio passaporto e al rilascio del passaporto o altri documenti di espatrio;
13) gli accordi contenuti nel presente atto saranno rispettati dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del medesimo.
Ciò posto. ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate dalle stesse sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate ai loro interessi, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/04/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Castrignano del Capo (LE), il 28/09/2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
5