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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2021 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento ex art. 442 c.p.c. promossa da:
(P. IVA , con sede in Troina (EN), via Piersanti Parte_1 P.IVA_1
Mattarella n. 88/B, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. , ed elettivamente domiciliato in Catania, via G.B. Grassi n. 7, presso C.F._1
lo studio dell'avv.to Elena Marzia Munaò (COD. FISC. - CodiceFiscale_2
– fax 095-223761) che lo rappresenta e difende;
Email_1
;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e verbale di udienza telematici ex art 127 ter cpc, del 23.09.2025. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07.01.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso verbale di accertamento e notificazione n. 2020002178/DDL del 28/04/2020 con il quale gli contestavano un diverso inquadramento aziendale nel settore terziario piuttosto che in quello CP_3
agricolo della in quanto (a loro dire) nessuna delle lavorazioni Parte_1
accertate, in virtù di quanto disposto dall'art. 2135 c.c. e dall'art. 6 L. 92/1979 così come modificato dal Dlgs 173/98, sarebbero collegate al ciclo biologico e correlate ai rischi della produzione.
In conseguenza gli procedevano all'annullamento dei rapporti di lavoro agricoli instaurati CP_3
dalla società in epigrafe ed alla cancellazione degli stessi dagli elenchi bracciantili (a seguito del diverso inquadramento aziendale.
Si eccepiva e deduceva in contrario che:
1) la sin dall'01/02/2013 svolge attività di manutenzione e cura del Parte_1
verde di parchi e giardini e coltivazione degli ulivi quale fascia di mitigazione richiesta per legge al fine di ridurre l'impatto ambientale nei terreni in cui sono collocati gli impianti fotovoltaici.
2) La società ha alle dipendenze personale dichiarato sulla matricola 2803949803 CP_1
(manutenzione del verde) e sulla matricola 2804046187 (edilizia) la cui attività è iniziata il CP_1
09/07/2018.
3) Dal 2013 al mese di maggio 2019 l'attività di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione,
spollonatura, irrigazione, potatura, in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici veniva svolta in subappalto dalla cooperativa S.B.S. di Troina e prima ancora dalla cooperativa Laurus.
4) Dal mese di maggio 2019 la società presentava diverse denunce di nuova attività nel settore agricolo per la coltivazione delle piante di ulivo che, tuttavia, venivano rigettate dall' . CP_1
5) In data 05/02/2020, la società presentava la denuncia di nuova attività agricola nella quale nel quadro F terreni sono stati inseriti i fondi in agro di Agira, Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna,
Leonforte, Sclafani Bagni con colture “olive da olio” (si v. catastino dei terreni agricoli coltivati, ed inoltre veniva allegata alla domanda un contratto di comodato del 30/04/2019 in cui era previsto di impiantare un numero imprecisato di piante di ulivo e indicata tutta la numerosa attrezzatura.
6) Ed invero, per lo svolgimento di tale nuova attività di coltivazione di piante di ulivo e manutenzione del verde, la società ricorrente acquistava nell'anno 2019 un trattore, due raider e diversi decespugliatori, oltre una trivella per la piantumazione di olive ed un Tiller per arare i terreni e per coltivazione degli ulivi.
Agiva per fare accertare l'illegittimità del verbale di accertamento. Instauratosi il contraddittorio, si
CP_ costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. Autorizzato il deposito di note difensive all'udienza odierna a seguito di discussione orale la causa veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
*********
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In seno al verbale opposto è stato contestato, all'odierna ricorrente che:
Dall'accesso ispettivo e dai sopralluoghi effettuati in data 04/03/2020 e 05/03/2020 presso i fondi
individuati al catasto dei terreni in agro di Agira al foglio 97 particelle 370, 371 e 373, cioè quelli
inseriti nell'ultima Denuncia Aziendale presentata dalla ditta all' (ed accolta con decorrenza CP_1
20.5.2019), è stata accertata la presenza di un'attività di gestione del predetto impianto fotovoltaico,
mentre nessuna attività di coltivazione agricola e di raccolta di frutti è stata rilevata, anzi si deve
con certezza escludere che alla data di accesso ispettivo la società ricorrente abbia mai svolto alcun
tipo di attività agricola sui terreni in questione, neppure l'asserita piantumazione e coltivazione di
olivi (e che tale attività non sia stata svolta è quantomeno implicitamente confermato
dall'amministratore unico della nella dichiarazione rilasciata il Parte_1
09/03/2020). A conferma di ciò va detto che nei predetti fondi gli ispettori non hanno rilevato la
presenza di alcun lavoratore. Dunque, appare evidente che all'inquadramento aziendale nel settore agricolo disposto a seguito
della denuncia aziendale del 20.5.2019 non ha fatto seguito alcuna effettiva attività agricola, per cui
l'ente è intervenuto variando il predetto inquadramento ( cfr memoria ) CP_1
CP_ Ciò posto, giova premettere, in via generale, che “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore
probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del
pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze
probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento
ispettivo” (Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni a cquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n.
17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari
degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati
nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico uffi ciale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass.
SS. UU. N. 12545/1992, n. 17355/2009).
In particolare, con la sentenza n. 17555/2002, la Corte, relativamente alla questione della rilevanza dei verbali ispettivi, si riportava ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l 'adempimento degli
obblighi contributivi, mentre fanno piena provai fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non
hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre
circostanze in detti verbali indicate o riferite”. Nel caso in esame, il disconoscimento della natura agricola della società, non si fonda sulle mere dichiarazioni del titolare o dei lavoratori, ma su fatti accertati direttamente dagli ispettori.
Diventa pertanto tranciante la verifica e valutazione della prova orale articolata in ricorso.
Ora in ricorso di sostiene che ( vedi rispettivi capitoli)
3) Dal mese di maggio 2019 la società ha iniziato a svolgere Parte_1
direttamente l'attività di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione,
potatura, in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici e previsti per legge quale fascia di
mitigazione;
4) Tale attività agricola di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione,
potatura è svolta nei fondi in agro di Agira, Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna, Leonforte,
Sclafani Bagni con colture “olive da olio”….
Dal raffronto dei suddetti articolati emerge una circostanza di dirimente rilievo ai fini che occupano.
La ditta ricorrente sostiene di aver svolto le citate attività riconducibili ad attività di natura agricola,
tra gli altri, negli agri di Agira.
D'altra parte, dall'accesso ispettivo e dai sopralluoghi effettuati in data 04/03/2020 e 05/03/2020
presso i fondi individuati al catasto dei terreni in agro di Agira al foglio 97 particelle 370, 371 e 373,
cioè quelli inseriti nell'ultima Denuncia Aziendale presentata dalla ditta all' (ed accolta con CP_1
decorrenza 20.5.2019), è stata accertata la presenza di un'attività di gestione di impianto fotovoltaico,
mentre nessuna attività di coltivazione agricola e di raccolta di frutti è stata rilevata ( e nemmeno la presenza di lavoratori).
Quindi dal verbale risulta l'assenza in loco di qualunque coltivazione di ulivi.
Ora, come si è detto, i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati de visu dal pubblico ufficiale verbalizzante ovvero ad es: entità dei costi sostenuti per personale,
mancato pagamento dei contributi previdenziali, documentazione contabile raccolta o mancante, e come nel caso di specie, reale condizione dei fondi e delle coltivazioni.
Ne discende che l'assenza di ulivi sull'agro ispezionato deve ritenersi fatto pacifico. Per contro la ditta ricorrente chiede di essere ammessa a provare, per mezzo di testi, lo svolgimento delle attività di cui sopra, anche nell'agro di Agira, ove cioè è inconfutabilmente stato escluso che si svolgesse attività riconducibile a quella agricola. Ed invero se ivi non sorgeva, per come è stato acclarato dagli ispettori, alcuna coltivazione di ulivi non si vede come parte ricorrente possa sostenere di avervi fatto svolgere “attività di sfalcio, piantumazione, manutenzione, spollonatura,
potatura”.
Parimenti inammissibile risulta la prova per testi di circostanze come quelle aventi ad oggetto l acquisto di macchinari e strumenti vari finalizzati alla coltivazione, come trattori e/o decespugliatori ecc ( cap 4) trattandosi all'evidenza di fatti da provarsi documentalmente ( attraverso la produzione delle relative fatture di acquisto e non certo della scheda con le quote di ammortamento pur versata in atti e priva in quanto tale di qualunque valore probatorio).
Tirando le fila, tenuto conto che la prova orale è stata formulata in termini generici ( oltre ai periodi lavorati, non si provano tutti gli altri indici della subordinazione tra cui, non ultimo, il requisito della onerosità, tutti peraltro contestati dall' ) e che in essa si rappresentano circostanze palesemente CP_1
smentite dagli atti ed in particolare dalle risultanze dei verbali ispettivi, e che dunque in nessun caso avrebbero potuto essere sconfessate da mere deposizioni testimoniali, la prova orale non veniva ammessa.
Pertanto, parte ricorrente ha omesso di offrire adeguata prova ( a suo carico a fronte dei riscontri oggettivi dell'accesso ispettivo) della riconducibilità della propria attività ad un'attività di tipo agricolo.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
L' indubbia particolarità della questione sub iudice induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Enna, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2021 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento ex art. 442 c.p.c. promossa da:
(P. IVA , con sede in Troina (EN), via Piersanti Parte_1 P.IVA_1
Mattarella n. 88/B, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. , ed elettivamente domiciliato in Catania, via G.B. Grassi n. 7, presso C.F._1
lo studio dell'avv.to Elena Marzia Munaò (COD. FISC. - CodiceFiscale_2
– fax 095-223761) che lo rappresenta e difende;
Email_1
;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e verbale di udienza telematici ex art 127 ter cpc, del 23.09.2025. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07.01.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso verbale di accertamento e notificazione n. 2020002178/DDL del 28/04/2020 con il quale gli contestavano un diverso inquadramento aziendale nel settore terziario piuttosto che in quello CP_3
agricolo della in quanto (a loro dire) nessuna delle lavorazioni Parte_1
accertate, in virtù di quanto disposto dall'art. 2135 c.c. e dall'art. 6 L. 92/1979 così come modificato dal Dlgs 173/98, sarebbero collegate al ciclo biologico e correlate ai rischi della produzione.
In conseguenza gli procedevano all'annullamento dei rapporti di lavoro agricoli instaurati CP_3
dalla società in epigrafe ed alla cancellazione degli stessi dagli elenchi bracciantili (a seguito del diverso inquadramento aziendale.
Si eccepiva e deduceva in contrario che:
1) la sin dall'01/02/2013 svolge attività di manutenzione e cura del Parte_1
verde di parchi e giardini e coltivazione degli ulivi quale fascia di mitigazione richiesta per legge al fine di ridurre l'impatto ambientale nei terreni in cui sono collocati gli impianti fotovoltaici.
2) La società ha alle dipendenze personale dichiarato sulla matricola 2803949803 CP_1
(manutenzione del verde) e sulla matricola 2804046187 (edilizia) la cui attività è iniziata il CP_1
09/07/2018.
3) Dal 2013 al mese di maggio 2019 l'attività di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione,
spollonatura, irrigazione, potatura, in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici veniva svolta in subappalto dalla cooperativa S.B.S. di Troina e prima ancora dalla cooperativa Laurus.
4) Dal mese di maggio 2019 la società presentava diverse denunce di nuova attività nel settore agricolo per la coltivazione delle piante di ulivo che, tuttavia, venivano rigettate dall' . CP_1
5) In data 05/02/2020, la società presentava la denuncia di nuova attività agricola nella quale nel quadro F terreni sono stati inseriti i fondi in agro di Agira, Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna,
Leonforte, Sclafani Bagni con colture “olive da olio” (si v. catastino dei terreni agricoli coltivati, ed inoltre veniva allegata alla domanda un contratto di comodato del 30/04/2019 in cui era previsto di impiantare un numero imprecisato di piante di ulivo e indicata tutta la numerosa attrezzatura.
6) Ed invero, per lo svolgimento di tale nuova attività di coltivazione di piante di ulivo e manutenzione del verde, la società ricorrente acquistava nell'anno 2019 un trattore, due raider e diversi decespugliatori, oltre una trivella per la piantumazione di olive ed un Tiller per arare i terreni e per coltivazione degli ulivi.
Agiva per fare accertare l'illegittimità del verbale di accertamento. Instauratosi il contraddittorio, si
CP_ costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. Autorizzato il deposito di note difensive all'udienza odierna a seguito di discussione orale la causa veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
*********
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In seno al verbale opposto è stato contestato, all'odierna ricorrente che:
Dall'accesso ispettivo e dai sopralluoghi effettuati in data 04/03/2020 e 05/03/2020 presso i fondi
individuati al catasto dei terreni in agro di Agira al foglio 97 particelle 370, 371 e 373, cioè quelli
inseriti nell'ultima Denuncia Aziendale presentata dalla ditta all' (ed accolta con decorrenza CP_1
20.5.2019), è stata accertata la presenza di un'attività di gestione del predetto impianto fotovoltaico,
mentre nessuna attività di coltivazione agricola e di raccolta di frutti è stata rilevata, anzi si deve
con certezza escludere che alla data di accesso ispettivo la società ricorrente abbia mai svolto alcun
tipo di attività agricola sui terreni in questione, neppure l'asserita piantumazione e coltivazione di
olivi (e che tale attività non sia stata svolta è quantomeno implicitamente confermato
dall'amministratore unico della nella dichiarazione rilasciata il Parte_1
09/03/2020). A conferma di ciò va detto che nei predetti fondi gli ispettori non hanno rilevato la
presenza di alcun lavoratore. Dunque, appare evidente che all'inquadramento aziendale nel settore agricolo disposto a seguito
della denuncia aziendale del 20.5.2019 non ha fatto seguito alcuna effettiva attività agricola, per cui
l'ente è intervenuto variando il predetto inquadramento ( cfr memoria ) CP_1
CP_ Ciò posto, giova premettere, in via generale, che “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore
probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del
pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze
probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento
ispettivo” (Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni a cquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n.
17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari
degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati
nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico uffi ciale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass.
SS. UU. N. 12545/1992, n. 17355/2009).
In particolare, con la sentenza n. 17555/2002, la Corte, relativamente alla questione della rilevanza dei verbali ispettivi, si riportava ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l 'adempimento degli
obblighi contributivi, mentre fanno piena provai fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non
hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre
circostanze in detti verbali indicate o riferite”. Nel caso in esame, il disconoscimento della natura agricola della società, non si fonda sulle mere dichiarazioni del titolare o dei lavoratori, ma su fatti accertati direttamente dagli ispettori.
Diventa pertanto tranciante la verifica e valutazione della prova orale articolata in ricorso.
Ora in ricorso di sostiene che ( vedi rispettivi capitoli)
3) Dal mese di maggio 2019 la società ha iniziato a svolgere Parte_1
direttamente l'attività di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione,
potatura, in terreni dove sono istallati i pannelli fotovoltaici e previsti per legge quale fascia di
mitigazione;
4) Tale attività agricola di sfalcio, piantumazione, gestione, manutenzione, spollonatura, irrigazione,
potatura è svolta nei fondi in agro di Agira, Troina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Enna, Leonforte,
Sclafani Bagni con colture “olive da olio”….
Dal raffronto dei suddetti articolati emerge una circostanza di dirimente rilievo ai fini che occupano.
La ditta ricorrente sostiene di aver svolto le citate attività riconducibili ad attività di natura agricola,
tra gli altri, negli agri di Agira.
D'altra parte, dall'accesso ispettivo e dai sopralluoghi effettuati in data 04/03/2020 e 05/03/2020
presso i fondi individuati al catasto dei terreni in agro di Agira al foglio 97 particelle 370, 371 e 373,
cioè quelli inseriti nell'ultima Denuncia Aziendale presentata dalla ditta all' (ed accolta con CP_1
decorrenza 20.5.2019), è stata accertata la presenza di un'attività di gestione di impianto fotovoltaico,
mentre nessuna attività di coltivazione agricola e di raccolta di frutti è stata rilevata ( e nemmeno la presenza di lavoratori).
Quindi dal verbale risulta l'assenza in loco di qualunque coltivazione di ulivi.
Ora, come si è detto, i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati de visu dal pubblico ufficiale verbalizzante ovvero ad es: entità dei costi sostenuti per personale,
mancato pagamento dei contributi previdenziali, documentazione contabile raccolta o mancante, e come nel caso di specie, reale condizione dei fondi e delle coltivazioni.
Ne discende che l'assenza di ulivi sull'agro ispezionato deve ritenersi fatto pacifico. Per contro la ditta ricorrente chiede di essere ammessa a provare, per mezzo di testi, lo svolgimento delle attività di cui sopra, anche nell'agro di Agira, ove cioè è inconfutabilmente stato escluso che si svolgesse attività riconducibile a quella agricola. Ed invero se ivi non sorgeva, per come è stato acclarato dagli ispettori, alcuna coltivazione di ulivi non si vede come parte ricorrente possa sostenere di avervi fatto svolgere “attività di sfalcio, piantumazione, manutenzione, spollonatura,
potatura”.
Parimenti inammissibile risulta la prova per testi di circostanze come quelle aventi ad oggetto l acquisto di macchinari e strumenti vari finalizzati alla coltivazione, come trattori e/o decespugliatori ecc ( cap 4) trattandosi all'evidenza di fatti da provarsi documentalmente ( attraverso la produzione delle relative fatture di acquisto e non certo della scheda con le quote di ammortamento pur versata in atti e priva in quanto tale di qualunque valore probatorio).
Tirando le fila, tenuto conto che la prova orale è stata formulata in termini generici ( oltre ai periodi lavorati, non si provano tutti gli altri indici della subordinazione tra cui, non ultimo, il requisito della onerosità, tutti peraltro contestati dall' ) e che in essa si rappresentano circostanze palesemente CP_1
smentite dagli atti ed in particolare dalle risultanze dei verbali ispettivi, e che dunque in nessun caso avrebbero potuto essere sconfessate da mere deposizioni testimoniali, la prova orale non veniva ammessa.
Pertanto, parte ricorrente ha omesso di offrire adeguata prova ( a suo carico a fronte dei riscontri oggettivi dell'accesso ispettivo) della riconducibilità della propria attività ad un'attività di tipo agricolo.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
L' indubbia particolarità della questione sub iudice induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Enna, 23 settembre 2025.