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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 814/2025 depositato il 07/02/2025, avverso la sentenza n.
8855/2024
proposto da
Ricorrente_1 SA Di LA Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il
Resistente_1
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SAS ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 8855/ 2024, pronunciata in data 05.12.2024 da questa Corte – Sez. n. 6, depositata in data 10.12.2024.
Parte ricorrente deduce che la sentenza avrebbe dovuto statuire non solo l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00005717 50/000 - lotto di stampa n. 04897, ma anche del ruolo esattoriale n.
2023/250649, per come richiesto nel ricorso.
La rilevata omissione, quindi, ad avviso della società, sarebbe inquadrabile nell'art. 395, co. 1, n. 4) del codice di procedura civile, cui fa espresso rimando il codice del processo tributario, trattandosi di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di motivi:
1) perché proposto avverso sentenza di primo grado non resa in unico grado e ritualmente impugnabile in appello, in contrasto con quanto statuito dall'art. 395, comma 1, c.c.;
2) perché l'eccepito errore di fatto risulta a ben vedere insussistente.
All'odierna udienza parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso e controparte ne ha preso atto;
la Corte ha, quindi, trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia al ricorso e della presa d'atto di controparte va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 814/2025 depositato il 07/02/2025, avverso la sentenza n.
8855/2024
proposto da
Ricorrente_1 SA Di LA Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il
Resistente_1
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SAS ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 8855/ 2024, pronunciata in data 05.12.2024 da questa Corte – Sez. n. 6, depositata in data 10.12.2024.
Parte ricorrente deduce che la sentenza avrebbe dovuto statuire non solo l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00005717 50/000 - lotto di stampa n. 04897, ma anche del ruolo esattoriale n.
2023/250649, per come richiesto nel ricorso.
La rilevata omissione, quindi, ad avviso della società, sarebbe inquadrabile nell'art. 395, co. 1, n. 4) del codice di procedura civile, cui fa espresso rimando il codice del processo tributario, trattandosi di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di motivi:
1) perché proposto avverso sentenza di primo grado non resa in unico grado e ritualmente impugnabile in appello, in contrasto con quanto statuito dall'art. 395, comma 1, c.c.;
2) perché l'eccepito errore di fatto risulta a ben vedere insussistente.
All'odierna udienza parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso e controparte ne ha preso atto;
la Corte ha, quindi, trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia al ricorso e della presa d'atto di controparte va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.