Articolo 9 della Legge 23 giugno 1969, n. 314
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 luglio 1969
Art. 9.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 12 luglio 1969