Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS- emesso in data 15/06/-OMISSIS-, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata dichiarata la “non idoneità” del ricorrente all'avanzamento al grado di Finanziere Scelto, con riferimento all'anno 2021, notificato in data 21 luglio -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna e domanda l’annullamento del provvedimento-OMISSIS- emesso in data 15/06/-OMISSIS-, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata dichiarata la sua “non idoneità” all’avanzamento al grado di Finanziere Scelto, con riferimento all’anno 2021, notificato in data 21 luglio -OMISSIS-.
I motivi di doglianza sono i seguenti:
(i) violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 1, 1° comma l. n. 241/90, come mod. dalla l. n. 15/2005, violazione dell’art. II-107 costituzione europea, eccesso di potere per carente istruttoria e per travisamento dei presupposti;
(ii) eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà e per illogicità;
(iii) violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza sotto altro profilo: incongruità della motivazione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e domandandone il respingimento.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Il primo motivo di ricorso lamenta essenzialmente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, eccesso di potere, carente istruttoria, travisamento dei presupposti rilevanti.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità in ordine agli accertamenti de quibus (e.g. Cons. Stato, sentenza n. 11365/23).
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio di idoneità all’avanzamento del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente arbitrarietà.
Nel caso di specie tale situazione non sussiste.
L’Amministrazione ha infatti fondato il giudizio di non idoneità non su un automatismo derivante dalla mera esistenza di una pregressa sanzione disciplinare, ma sulla valutazione complessiva della stessa quale indice sintomatico di carenze comportamentali incompatibili con l’assunzione, nel momento temporale considerato, delle maggiori responsabilità connesse al grado superiore.
Deve infatti rilevarsi che, nell’ambito dell’ordinamento militare, il profilo disciplinare assume rilievo particolarmente significativo, atteso che il grado superiore implica non solo maggiori competenze professionali ma anche un più elevato livello di affidabilità e di esempio nei confronti del personale subordinato.
Pertanto, anche un episodio disciplinare isolato può legittimamente essere valutato dall’Amministrazione quale elemento almeno temporaneamente ostativo all’avanzamento, ove ritenuto sintomatico di una non ancora acquisita piena maturità comportamentale richiesta per il grado superiore (e.g. Consiglio di Stato, sentenza n. 8955/2023).
Non appare dunque configurabile la dedotta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il giudizio espresso dall’Amministrazione risulta infatti coerente con la finalità della procedura di avanzamento, che è quella di selezionare il personale ritenuto più meritevole e pienamente affidabile sotto il profilo disciplinare e comportamentale, e non semplicemente di individuare i soggetti scevri da rilievi disciplinari gravi.
Parimenti infondate risultano le censure relative alla presunta carenza istruttoria o al travisamento dei presupposti, atteso che l’Amministrazione ha correttamente preso in considerazione la documentazione matricolare e disciplinare del militare, pervenendo ad una valutazione che rientra pienamente nel perimetro della propria discrezionalità.
Il secondo motivo di contestazione attiene, in sintesi, ad un denunziato eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Anche tale motivo è infondato.
La circostanza che il ricorrente abbia conseguito valutazioni caratteristiche positive o anche eccellenti sotto il profilo professionale non esclude che l’Amministrazione possa attribuire rilievo negativo, almeno temporaneamente, ad un precedente disciplinare ai fini del giudizio di avanzamento (e.g. Consiglio di Stato, sentenza n. 11365/2023).
La giurisprudenza amministrativa ha infatti più volte affermato che le note caratteristiche e le valutazioni disciplinari operano su piani diversi, sicché l’esistenza di giudizi professionali positivi non impedisce all’Amministrazione di ritenere che il militare non presenti, nel complesso, tutti i requisiti richiesti per il grado superiore.
Il giudizio di avanzamento, infatti, non costituisce una mera sommatoria delle valutazioni annuali, ma implica una valutazione globale della personalità e dell’affidabilità del militare.
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà tra la sussistenza valutazioni professionali positive e il successivo giudizio di non idoneità, trattandosi di apprezzamenti espressi in contesti e con finalità differenti.
Quanto alla dedotta cessazione degli effetti della sanzione disciplinare, deve osservarsi che tale istituto non comporta l’eliminazione storica del fatto disciplinare, né impedisce all’Amministrazione di considerarlo quale elemento conoscitivo nella valutazione complessiva della carriera del militare.
La cessazione degli effetti della sanzione incide infatti sul piano dell’efficacia giuridica della sanzione, ma non oblitera il comportamento che ne è stato all’origine, che resta comunque parte della storia professionale dell’interessato.
Pertanto non risulta illogico né contraddittorio che l’Amministrazione abbia ritenuto di tener conto di tale episodio nella formulazione del giudizio di avanzamento.
Il terzo motivo di ricorso evidenzia, per l’essenziale, il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e coerenza, denunziandosi incongruità della motivazione.
Neppure tale motivo merita accoglimento.
Il ricorrente deduce che la scelta dell’Amministrazione sarebbe contraddittoria in quanto egli sarebbe stato comunque impiegato in servizi di particolare responsabilità e avrebbe ottenuto riconoscimenti professionali.
La censura non può essere condivisa.
L’impiego operativo del militare ed il riconoscimento della sua professionalità non comportano automaticamente il diritto all’avanzamento.
Difatti, si è di fronte a valutazioni che attengono alla normale gestione del personale e che non coincidono con il più rigoroso giudizio richiesto per il conferimento di un grado superiore.
La procedura di avanzamento ha invero natura selettiva e comparativa, finalizzata a individuare il personale ritenuto maggiormente idoneo ad assumere funzioni di più elevata responsabilità.
In tale contesto l’Amministrazione può legittimamente attribuire peso determinante anche ad un singolo episodio disciplinare, qualora ritenga che esso evidenzi profili di criticità non pienamente compatibili con il grado da conseguire.
La motivazione del provvedimento impugnato, che richiama espressamente il precedente disciplinare quale elemento indicativo di carenze comportamentali, appare dunque sufficiente e coerente, tenuto conto del carattere discrezionale del giudizio di avanzamento.
Per le ragioni anzidette, il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
Quanto alle spese di lite, considerando anche la successiva procedura di avanzamento favorevole al ricorrente, che delinea una figura professionale comunque meritevole, ed in fieri non lontana dall’idoneità già all’epoca dei fatti, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Giovanni Caputi, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | DO VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.